Art. 74 c.p.p. — Legittimazione all'azione civile

L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale puo' essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 74 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20158/2025

    18 luglio 2025

    La dichiarazione di falsità del documento prevista dall'art. 537 c.p.p. non rientra tra le statuizioni civili assunte in sede penale ma costituisce una pronuncia autonoma ed accessoria della sentenza penale, la quale non rientra nell'oggetto dell'azione civile risarcitoria esercitata in sede penale, con la conseguenza che la parte civile non è legittimata ad impugnarla né ad invocarla nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., essendo quest'ultimo limitato alle statuizioni civili.

    Art. 74 c.p.p. · Art. 537 c.p.p. · Art. 622 c.p.p. · Art. 112 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 202 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 138/2008

    Questione infondata
    14 maggio 2008

    E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, lettera a ), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 74 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 7 codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, relativamente alla parte in cui le norme censurate permettono la proposizione dell'azione civile in un giudizio penale di competenza del giudice di pace oltre i limiti di competenza per valore dell'omologo giudice civile. Premesso che in materia di individuazione del giudice competente, il legislatore gode di ampia discrezionalità con l'unico limite della ragionevolezza, che non assume rilievo la presunta maggiore o minore idoneità o qualificazione, che possa essere rivendicata o riconosciuta all'uno o all'altro organo della giurisdizione e che la garanzia del giudice naturale corrisponde a quella di giudice precostituito per legge ed è rispettata quando la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia ( come è evidente nel caso delle norme oggetto di censura) e non è invece utilizzabile per sindacare la scelta del legislatore che si esprime nella fissazione di quella regola. La disciplina della costituzione di parte civile nel processo penale, anche in quello di competenza del giudice di pace, risponde a precise esigenze di economia processuale e, pertanto, l'attribuzione in tali casi al giudice di pace di controversie che superano il valore stabilito dall'art. 7 cod. proc. civ. non può essere ritenuta irragionevole. - Sulla discrezionalità del legislatore nell'individuazione del giudice competente, v., citate, sentenza n. 460/1994 e ordinanza n. 481/2002. - Sulla garanzia del giudice naturale, v., citata, ordinanza n. 193/2003.

    Art. 7 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 74 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 758/1988

    Questione inammissibile
    30 giugno 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 74 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Messina con ordinanza del 2 marzo 1987. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988. Il…

    Art. 33 c.p.p. · Art. 74 c.p.p. · Art. 25 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 172/1987

    Questione infondata
    15 maggio 1987

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 72 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) e 74 cod. proc. pen., sollevata dal vicepretore onorario di Palestrina in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 102 e 107 Cost., con ordinanza 7 dicembre 1985 (Reg. ord. n. 776/1986). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte co…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art74 · fonte del testo

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