Corte costituzionale

Ordinanza n. 411/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/2002 · relatore Romano Vaccarella

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza

depositata il 31 marzo 2001 dal Tribunale di Saluzzo nel procedimento

prefallimentare nei confronti della EFFEBI di Fusco Antonello & C.

S.a.s., iscritta al n. 788 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il Giudice

relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che, richiesto di un decreto ingiuntivo contro la

società EFFEBI S.a.s. di Fusco Antonello, il giudice civile del

Tribunale di Saluzzo ravvisava, a carico della stessa società,

elementi sintomatici dello stato di insolvenza e trasmetteva,

pertanto, la relazione di cui all'art. 8 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa) alla sezione fallimentare;

che il presidente nominava il giudice relatore "per riferirne

in camera di consiglio";

che, su relazione del giudice nominato, il Tribunale di

Saluzzo, con ordinanza depositata il 31 marzo 2001, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, limitatamente

all'espressione "oppure d'ufficio", e 8 del regio decreto 16 marzo

1942 n. 267 (legge fallimentare), per violazione dell'art. 111,

secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che

il fallimento possa essere dichiarato d'ufficio dal tribunale e che

il giudice debba riferire dell'insolvenza di un imprenditore emersa

nel corso di un giudizio civile al tribunale competente, anziché al

pubblico ministero presso quest'ultimo;

che, ad avviso del Tribunale rimettente, la carenza di

effettivo esercizio della c.d. azione fallimentare da parte di

soggetti diversi dall'organo giudiziario chiamato a decidere

(creditori, debitore in proprio e pubblico ministero) violi il

principio nulla jurisdictio sine actione risultante dal combinato

disposto degli artt. 99 e 112 del codice di procedura civile;

che il principio ne procedat iudex ex officio sarebbe

violato, secondo il rimettente, dagli artt. 6, 8, secondo comma,

della legge fallimentare (laddove esulerebbero dall'area

dell'esercizio officioso dell'azione fallimentare, stante il loro

tratto di doverosità, le ipotesi di automatica dichiarazione di

fallimento risultanti dal negativo esperimento del concordato

preventivo e dall'amministrazione controllata, e quelle, alle prime

assimilabili, della dichiarazione di fallimento delle grandi imprese

soggette ad amministrazione straordinaria, dell'accertamento dello

stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

e di quello delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria);

che il rimettente dichiara di non condividere la tesi -

sostenuta dalla Corte di cassazione con la sentenza 9 marzo 1996,

n. 1876, al fine di inferirne la manifesta infondatezza della

questione di costituzionalità dell'art. 6 della legge fallimentare

secondo la quale il Tribunale, apprendendo la notitia decoctionis nel

corso della sua ordinaria attività giurisdizionale ovvero da fonte

qualificata come il giudice civile, si limiterebbe ad anticipare

l'esercizio dell'azione da parte dei creditori dalla cui effettiva

volontà, espressa tramite la domanda di ammissione al passivo,

dipende la sorte della procedura, "provvisoriamente" aperta dal

Tribunale;

che invece, ad avviso del Tribunale di Saluzzo, l'art. 6

citato costituirebbe una vera e propria ipotesi di "giurisdizione

senza azione" attivabile, ogni volta in cui si apprenda una notizia

in ordine alla decozione, anche al di fuori del canale informativo

dell'art. 8 della legge fallimentare, tenuto anche conto che la

segnalazione del giudice civile non costituisce affatto esercizio;

che il rimettente sottolinea come i principi di imparzialità

e di terzietà del giudice, già evincibili dal combinato disposto

degli artt. 24, 25, 97, 101, 106 Cost., sono stati rafforzati

dall'attribuzione di autonoma dignità costituzionale ai caratteri

del giusto processo, secondo la linea interpretativa fatta propria

dalla Corte costituzionale con le pronunzie rese con riguardo

all'art. 34 del codice di procedura penale;

che la stessa lettera dell'art. 111, secondo comma, della

Costituzione ("davanti a giudice terzo ed imparziale") palesa la

necessità di una dialettica processuale tra "parti" contrapposte le

quali, invece, vengono a mancare ove "l'autorità giudiziale sia

quella stessa che si è autonomamente attivata contro la parte cui il

provvedimento decisorio è destinato", sicché la trasformazione del

giudice in attore vulnererebbe in maniera insanabile il principio di

imparzialità che deve connotare l'attività giudiziaria anche nel

suo apparire;

che, ad avviso del collegio rimettente, nel nuovo assetto

costituzionale non è più ipotizzabile un processo giurisdizionale

senza due parti contrapposte (ciò che è sotteso alla stessa

locuzione di "giudice terzo"), la cui assenza determina l'insorgenza

di un pre-giudizio nella valutazione decisionale la quale, in tal

modo, si snoderebbe secondo una logica autoreferenziale;

che, quanto alla rilevanza della questione, il collegio

rimettente osserva che, a seguito della segnalazione ex art. 8 legge

fallimentare, avrebbe dovuto disporre, attraverso il giudice relatore

nominato dal presidente, la comparizione del debitore ex art. 15

della legge fallimentare e compiere gli opportuni atti istruttori, ma

che a tanto non si era provveduto in quanto, "disponendo l'art. 111,

secondo comma della Costituzione di un'evidente portata effusiva

riferita a tutto il processo giurisdizionale fin dal suo inizio

(...), il compimento anche di un solo atto istruttorio e la

trattazione del fascicolo prefallimentare sarebbero preclusi, allo

stato, dal dubbio di costituzionalità";

che il Tribunale di Saluzzo chiede la declaratoria di

incostituzionalità, in relazione all'art. 111, secondo comma, Cost.,

dell'art. 6 - limitatamente all'espressione "oppure d'ufficio" - e

dell'art. 8 della legge fallimentare nella parte in cui dispone che

il giudice civile debba riferire della notitia decoctionis al

tribunale competente anziché al pubblico ministero presso

quest'ultimo (quale organo istituzionalmente preposto all'esercizio,

ex art. 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante

l'ordinamento giudiziario, dell'azione civile nei casi previsti dalla

legge, nonché all'esercizio, ex art. 73, comma II, dello stesso

regio decreto, dell'azione diretta a fare eseguire ed osservare le

leggi di ordine pubblico) così derogando al principio della domanda

che costituisce indefettibile corollario logico di quelli della

terzietà ed imparzialità del giudice.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale è

stata sollevata dal Tribunale di Saluzzo in sede di camera di

consiglio convocata dal Presidente per la relazione del giudice da

lui nominato a tale esclusivo fine;

che la ricezione della notitia decoctionis ex art. 8 della

legge fallimentare non determina l'inizio di un "giudizio" (cfr.

Cass. 14 marzo 1985, n. 1980), e che solo a seguito dell'atto con il

quale il Tribunale dispone la comparizione, ex art. 15 della legge

fallimentare, dell'imprenditore in camera di consiglio sorge per il

Tribunale stesso l'obbligo di pronunciarsi sulla sussistenza dei

presupposti per la dichiarazione di fallimento;

che, conseguentemente, la questione di legittimità

costituzionale non è stata sollevata, nella specie, "nel corso di un

giudizio", ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;

che l'intempestività dell'iniziativa del rimettente incide,

escludendola, anche sulla rilevanza della questione nel procedimento

a quo ove si consideri che esso, senza la preventiva, necessaria

convocazione dell'imprenditore (cfr. sent. n. 141 del 1970), mai

avrebbe potuto concludersi - per ciò solo che la questione fosse

stata, in ipotesi, dichiarata infondata con la dichiarazione di

fallimento;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 6 limitatamente

all'espressione "oppure d'ufficio" - e 8 del regio decreto 16 marzo

1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo

comma, della Costituzione dal Tribunale di Saluzzo, con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vaccarella

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:411 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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