Art. 1411 c.c. — Contratto a favore di terzi

[1]E' valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.

[2]Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa pero' puo' essere revocata o modificata dallo stipulante, finche' il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.

[3]In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volonta' delle parti o dalla natura del contratto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 1411 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9783/2026

    16 aprile 2026

    In tema di mutuo ipotecario, nel vigore della legge fallimentare, l'accollo, da parte del terzo acquirente del bene ipotecato, del debito del mutuatario non produce l'effetto di rendere il titolare dell'ipoteca, che non vi abbia aderito, creditore dell'acquirente-accollante; ne consegue che, in caso di fallimento dell'acquirente del bene e di espropriazione forzata portata a termine ex art. 41, comma 2, del T.U.B., il creditore ipotecario, non aderente all'accollo, ha diritto di trattenere la somma ricavata dalla vendita del bene, o la quota di sua spettanza di tale somma, anche se non si è insinuato al passivo del fallimento.

    Art. 1411 c.c. · Art. 1273 c.c. · Art. 1333 c.c. · Art. 1372 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 89 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7078/2026

    24 marzo 2026
    • Deposito (contratto di)

    Il deposito fiduciario o di garanzia è il negozio giuridico atipico, bilaterale o trilaterale, con cui le parti del contratto principale affidano in custodia uno o più beni di varia natura ad un soggetto - terzo il quale, all'avveramento della condizione prevista dal contratto, provvederà alla relativa consegna o trasferimento in favore di chi risulterà averne diritto; detto contratto assolve ad una funzione mista, di conservazione e di garanzia rispetto ad alcune obbligazioni del contratto principale, cui è avvinto in forza di collegamento negoziale.

    Art. 1411 c.c. · Art. 1773 c.c. · Art. 1798 c.c. · Art. 1766 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 139 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3274/2026

    13 febbraio 2026

    La convenzione conclusa tra un sindacato e un avvocato per l'assistenza legale degli associati, con la previsione di determinate tariffe o condizioni in loro favore, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo; ne consegue che i terzi, cioè i lavoratori, non sono parte né in senso sostanziale né in senso formale del rapporto, limitandosi a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante, e, pertanto, non possono proporre le azioni contrattuali contro lo stipulante e il promittente, ad eccezione dell'azione di adempimento.

    Art. 1411 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 52 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1237/2026

    20 gennaio 2026

    La diversa qualificabilità di un'operazione negoziale in termini di interposizione fittizia, negozio fiduciario o interposizione reale, contratto a favore del terzo non è deducibile per la prima volta in appello, in quanto si tratta di istituti giuridici diversi, fondati rispettivamente sull'apparenza del negozio (interposizione fittizia), sulla sua effettiva esistenza (negozio fiduciario o interposizione reale) o sulla determinabilità e adesione del terzo beneficiario degli effetti (contratto a favore del terzo): sicché non è censurabile la decisione del giudice d'appello che abbia considerato la diversa qualificazione giuridica nuova, e quindi inammissibile, in mancanza di allegazione della sua avvenuta deduzione dinanzi al giudice di primo grado, con indicazione dello specifico atto in cui ciò è avvenuto.

    Art. 1411 c.c. · Art. 1414 c.c. · Art. 345 c.p.c. · Art. 366 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 52 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La regola della nullità dei contratti a favore di terzi pervenne al codice dei 1865 dal diritto romano classico, con i temperamenti che in questo e nel giustinianeo aveva gradualmente ricevuti. I codici moderni la hanno capovolta in un principio di validità, e questa tendenza ha seguito l'art. 1411, nel quale si dispone altresì che il diritto si acquista dal terzo per effetto del contratto e non per effetto dell'accettazione, non potendo il contratto ritenersi una proposta rivolta al terzo. Peraltro, l'acquisto medesimo deve considerarsi subordinato alla condizione che i soggetti della stipulazione non revochino il beneficio prima dell'accettazione da parte del terzo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 643

  • Si pone espressamente come presupposto di validità dei contratti medesimi un interesse dello stipulante (anche morale) alla prestazione rivolta al terzo; ma ciò si fa più per un'esigenza di completezza formale che per un bisogno di carattere sostanziale, dato che il requisito di un interesse alla prestazione è comune ad ogni obbligazione (art. 1174). L'interesse alla stipulazione di regola è dello stipulante, in quanto plerumque accidit che la prestazione a favore del terzo sia una semplice modalità di quella dovuta allo stipulante; perciò l'art. 1411, terzo comma, prevede che, se è intervenuta la revoca, o se il terzo non vuole profittare della stipulazione, questa deve rimanere a beneficio dello stipulante. Ma può aversi anche un interesse del promittente: in tal caso, della prestazione non fatta al terzo deve profittare il promittente medesimo. Causa del diritto del terzo è il contratto intervenuto tra promittente e stipulante; è perciò congruo che le eccezioni da esso derivanti (ad esempio, inadempienza dello stipulante in relazione al contenuto del rapporto-causa), fissino l'entità dell'attribuzione fatta al terzo (art. 1413). Le eccezioni fondate su rapporti diversi (ad esempio, compensazione con un controcredito ex altra causa) non possono invece opporsi al terzo (art. 1413); il promittente che accetta di fargli una prestazione, implicitamente rinuncia alle difese che poteva avere verso lo stipulante sulla base di situazioni risultanti da altri rapporti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 644

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1411 · fonte del testo

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