Art. 1411 c.c. — Contratto a favore di terzi
[1]E' valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.
[2]Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa pero' puo' essere revocata o modificata dallo stipulante, finche' il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.
[3]In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volonta' delle parti o dalla natura del contratto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
