Codice civile

Art. 2225 c.c. — Corrispettivo

Il corrispettivo, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, e' stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2225 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 8500/2026

    6 aprile 2026

    In tema di contratto d'opera, la liquidazione giudiziale del corrispettivo in misura inferiore a quella domandata non richiede una specifica istanza dell'attore, rientrando nei poteri officiosi del giudice l'accoglimento della domanda per un importo minore, sicché, in mancanza di una convenzione sul compenso - ovvero di prova del medesimo - non consegue il rigetto della domanda, ma la determinazione del corrispettivo officio iudicis, ai sensi dell'art. 2225 c.c.

    Art. 2225 c.c. · Art. 112 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

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  • In relazione alle accennate premesse, la disciplina del contratto d'opera solo in parte coincide con quella data dal libro delle obbligazioni al contratto di appalto. Coincidenti sono le norme in tema di esecuzione dell'opera (art. 2224 e 1662, secondo comma), di accettazione della medesima (art. 2226, primo comma, e 1667, primo comma), di garanzia per i suoi difetti (art. 2226, terzo comma, e 1668), di recesso unilaterale dal contratto (art. 2227 e 1671). Ma diversa ed autonoma è la disciplina del contratto d'opera, in quanto ha riguardo a quegli aspetti tipici del contratto che sono in funzione del carattere prevalentemente personale della prestazione. Così nel contratto d'opera non è stabilita la regola che la materia sia fornita dal prestatore d'opera (art. 2223 rispetto all'art. 1658); per l'esercizio dei diritti del committente in caso di difformità e di vizi dell'opera sono statuiti termini più brevi di decadenza e di prescrizione (art. 2226, secondo comma, rispetto all'art. 1667, secondo e terzo comma); è assicurata una particolare tutela all'elemento lavoro nella determinazione del corrispettivo, quando questa deve essere fatta dal giudice, nel senso che il giudice deve tener conto non solo del risultato ottenuto, ma anche del lavoro normalmente necessario per ottenerlo (art. 2225); anche l'incidenza del rischio della produzione a carico del prestatore d'opera è attenuata, nel senso che anche in caso di impossibilità dell'opus spetta al prestatore d'opera un compenso «in relazione» all'utilità della parte dell'opera compiuta (art. 2228).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 915

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2225 · fonte del testo

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