Art. 2 tutele crescenti — Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale

Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche' discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perche' riconducibile agli altri casi di nullita' espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale. 9 Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilita' fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 22 febbraio 2024 n. 22 (in G.U. 1ª s.s. 28/02/2024 n. 9), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente»".

Testo vigente dal 29 febbraio 2024

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 2 tutele crescenti, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14458/2026

    15 maggio 2026

    In tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, con la conseguenza che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato, in quanto viziata da ultrapetizione, la sentenza di merito che, accogliendo l'impugnativa di un licenziamento orale, aveva disposto la reintegrazione e la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria sino alla data dell'effettiva reintegra, senza considerare l'esistenza di un secondo e successivo licenziamento - mai impugnato dal lavoratore ed estraneo al thema decidendum - che in quel giudizio rilevava come fatto storico della cessazione definitiva del rapporto di lavoro).

    Art. 2 tutele crescenti · Art. 112 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 194 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 3145/2026

    12 febbraio 2026

    In tema di inadempimento datoriale agli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., avendo il lavoratore il diritto di lavorare in un ambiente rispettoso della sicurezza e della dignità umana, spetta al datore di lavoro, in base ai principi della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c., provare l'assenza della condizione di nocività o lesività, secondo una soglia idonea a rappresentare un concreto pericolo di lesione dell'integrità fisica o della personalità morale del lavoratore, il quale può, invece, limitarsi ad allegare la presenza di un fattore di potenziale rischio e, ai fini del risarcimento del danno, a provare il nesso di causalità tra la lesione e le conseguenze dannose subite.

    Art. 2 tutele crescenti · Art. 1218 c.c. · Art. 1460 c.c. · Art. 2087 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 97 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 604/2025

    10 gennaio 2025

    Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa, sicché in applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si riferiva alle sole ipotesi di nullità testuale - alla declaratoria di nullità del licenziamento consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione.

    Art. 2 tutele crescenti

    Rassegna di gennaio 2025, p. 98 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 22/2024

    Ha colpito questo articolo
    22 febbraio 2024

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 Cost., l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alla parola «espressamente». La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, nell’individuare il regime sanzionatorio per i licenziamenti nulli, limita la tutela reintegratoria ai casi di nullità «espressamente previsti dalla legge», così violando il criterio di delega dettato dall’art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014, (c.d. Jobs Act), che, demandando al Governo la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, dispone la limitazione del diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, senza una ulteriore limitazione ai casi di nullità “espressamente” prevista. In tal modo la tutela rappresentata dalla reintegrazione del lavoratore assunto a partire dal 7 marzo 2015 e poi illegittimamente licenziato, è stata limitata alle sole nullità testuali, con esclusione di quelle virtuali. Al contrario, muovendo innanzi tutto dall’interpretazione della legge di delega, rileva che nella “lettera” dell’indicato criterio direttivo manchi del tutto la distinzione tra nullità «espressamente» previste e nullità conseguenti sì alla violazione di norme imperative, ma senza l’espressa loro previsione come conseguenza di tale violazione, con un inedito ribaltamento della regola civilistica dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., che prevede la nullità come sanzione della violazione di norme imperative e la esclude qualora si rinvenga una legge che disponga diversamente; considerazioni convergenti sovvengono anche dal punto di vista dell’interpretazione sistematica. Per effetto di tale pronuncia il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l’espressa e testuale sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto, pur rinvenendosi il carattere imperativo della prescrizione violata e comunque salvo che la legge disponga diversamente. Occorre, però, pur sempre che la disposizione imperativa rechi, in modo espresso o no, un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti. Va infine ribadito che spetta alla responsabilità del legislatore, anche alla luce delle indicazioni enunciate in più occasioni dalla Corte costituzionale, ricomporre secondo linee coerenti una normativa di importanza essenziale, che vede concorrere discipline eterogenee, frutto dell’avvicendarsi di interventi frammentari). (Precedente: S. 150/2020 - mass. 43444).

    Art. 2 tutele crescenti

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 2015 al 29 febbraio 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 22 febbraio 2024 n. 22 (in G.U. 1ª s.s. 28/02/2024 n. 9), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari