Art. 63 — Giudizio di rinvio

Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili. 49 Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) a cui il processo e' stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilita', deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui e' stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo. 49

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 agosto 2022, n. 130

49

La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

Testo vigente dal 16 settembre 2022 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 63, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14941/2026

    19 maggio 2026

    In tema di decorrenza dei termini processuali per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. e di rimessione in termini, l'errore materiale consistente nello scambio dell'indicazione tra parte vittoriosa e parte soccombente nel corpo del dispositivo, incidendo direttamente sulla comprensione del dictum e del decisum, costituisce errore materiale non irrilevante e non rilevabile ictu oculi, ed è quindi idoneo a giustificare la rimessione in termini, sicché la parte interessata può legittimamente attendere la correzione del provvedimento per acquisire piena certezza circa la reale portata della statuizione giudiziale, ai fini della proposizione dell'impugnazione, con conseguente differimento del decorso del termine di impugnazione alla data della correzione. (Nella specie, la S.C. ha applicato detto principio al termine di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio, cassando a propria volta la decisione che aveva dichiarato estinto il giudizio per mancata tempestiva riassunzione, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, facendo erroneamente decorrere il termine dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua correzione relativa alla indicazione della parte vittoriosa).

    Art. 63 · Art. 327 c.p.c. · Art. 391-bis c.p.c. · Art. 392 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 252 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 644/2025

    10 gennaio 2025

    Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il rimborso di somme pagate per IRPEF e ILOR per un importo maggiorato rispetto all'originario petitum, richiesto per la prima volta dal contribuente in sede di ricorso per riassunzione a seguito di annullamento con rinvio in precedenza disposto).

    Art. 63 · Art. 112 c.p.c. · Art. 57 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di gennaio 2025, p. 119 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 16 settembre 2022. 2 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla tolto: commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui il processo e' stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilita', …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 agosto 2022, n. 130

    La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art63 · fonte del testo

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