Art. 2884 c.c. — Cancellazione ordinata con sentenza

La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando e' ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorita' competenti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2884 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16623/2026

    27 maggio 2026

    La modificazione della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. - ratione temporis vigente - può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva reputato ammissibile la modificazione della domanda in una controversia in cui, oltre alla pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c., era stata chiesta originariamente la condanna del promittente venditore al pagamento delle somme necessarie all'estinzione di un mutuo ipotecario gravante sull'immobile oggetto di preliminare di compravendita e, successivamente, con memoria ex art. 183 c.p.c., la condanna alla cancellazione dell'ipoteca stessa).

    Art. 2884 c.c. · Art. 2932 c.c. · Art. 2882 c.c. · Art. 1813 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 116 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 271/2017

    Questione infondata
    14 dicembre 2017

    È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2877, secondo comma, e 2884 cod. civ., censurati dal giudice monocratico del Tribunale di Padova - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui consentirebbero l'eseguibilità della riduzione di ipoteca solo sulla base di sentenza passata in giudicato, impedendo al giudice di ordinarla con provvedimento cautelare d'urgenza. Alla luce dell'orientamento ermeneutico prevalente in dottrina e nella giurisprudenza di merito, le disposizioni denunciate sono interpretabili in modo compatibile con i parametri evocati, nel senso che la riduzione dell'ipoteca possa essere disposta anche con provvedimento cautelare avente la forma dell'ordinanza. Infatti, per un verso, sarebbe arbitraria l'estensione in via analogica di una norma dettata per la "cancellazione", qual è l'art. 2884 cod. civ., all'ipotesi - ontologicamente e funzionalmente diversa - della "riduzione" di ipoteca (quest'ultima comportando, a differenza dell'estinzione e della cancellazione, la mera modifica, quantitativa e oggettiva, del diritto reale, che comunque persiste, seppur ricondotto alla quantità necessaria a soddisfare la garanzia del credito senza pregiudicare il debitore oltremisura); per altro verso, la locuzione "sentenza", contenuta nel censurato art. 2877 cod. civ. (rubricato "Spese della riduzione") va piuttosto intesa come "provvedimento conclusivo del procedimento", indipendentemente dalla forma in concreto da esso assunta, ben potendo quindi identificarsi con l'ordinanza che definisce i procedimenti cautelari anticipatori (analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito relativa all'art. 96 cod. proc. civ., sulla responsabilità processuale aggravata, il cui testo fa del pari riferimento alla "sentenza"). Per costante giurisprudenza costituzionale, nessuna disposizione di legge può essere dichiarata illegittima sol perché suscettibile di essere interpretata in contrasto con i precetti costituzionali, ma deve esserlo soltanto quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 17 del 2010, n. 276 del 2009, n. 165 del 2008 e n. 379 del 2007 ).

    Art. 2877 c.c. · Art. 2884 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 546/2000

    Questione infondata
    4 dicembre 2000

    Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 649, 630, 623 del codice di procedura civile e 373, 630, 623 del codice di procedura civile, rispettivamente sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Bologna e dal tribunale di Bologna, con le ordinanze…

    Art. 649 c.p.c. · Art. 630 c.p.c. · Art. 623 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 247/1996

    Questione infondata
    12 luglio 1996

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 655 cod. proc. civ. e 2884 cod. civ., denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto non consentono di valutare la sussistenza di gravi motivi idonei a giustificare "la cancellazione in via provvisoria dell'ipoteca giudiziale". In ordine alla prospettata questione, finalizzata ad ottenere, attraverso la revoca, una definitiva rimozione degli effetti del decreto ingiuntivo (non essendo logicamente concepibile una cancellazione "provvisoria" dell'ipoteca), va infatti rilevato che la Corte ha già escluso il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., del complessivo sistema della concessione e della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel relativo giudizio. È stato altresì affermata la coerenza con il bilanciamento degli interessi in tale giudizio dedotti, della sospensione della esecutività del titolo - intesa come attitudine ad iniziare o proseguire il processo esecutivo - e esclusa, viceversa, la prospettata illegittimità costituzionale della non revocabilità 'ex tunc' della stessa, fondando tale conclusione sull'esigenza che non resti vanificata la pregressa fase monitoria, per cui "la conservazione degli atti in ipotesi già compiuti" - quale "l'iscrizione d'ipoteca" - si palesa pienamente giustificata nell'ottica di attesa dell'esito del processo, senza pregiudizio per la possibilità di realizzazione di un credito già ritenuto meritevole della speciale tutela appunto prevista dall'art 642 cod. proc. civ.. - S. nn. 65/1996 e 200/1996. red.: A.M. Marini

    Art. 655 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 642 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In tema di cancellazione delle iscrizioni non ho apportato modifiche sostanziali alle disposizioni del codice del 1865. Gli articoli 2882-2886 e 2888 riproducono con lievi varianti gli articoli 2033-2036, primo comma, e 2037-2039, primo comma, del codice anteriore. Di nuova formulazione è l'art. 2887 che, regolando la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca costituita a garanzia di obbligazione risultante da un titolo all'ordine, dispone, nel primo comma, che sul titolo deve dal conservatore essere annotata l'eseguita cancellazione. Pertanto, insieme con l'atto con cui è consentita la cancellazione dell'ipoteca, occorre presentare al conservatore il titolo, il quale è restituito con l'anzidetta annotazione. La norma agevola la fiduciosa circolazione del titolo, in quanto evita il pericolo che i possessori siano indotti a ritenere esistente una garanzia che più non sorregge il credito e li esime dall'onere di accertare, prima di ricevere il titolo, se l'ipoteca sia ancora in vita. Nel secondo comma l'articolo in esame dispone inoltre che la cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima. La disposizione ha fondamento nel rilievo che il possessore del titolo, consentendo la cancellazione dell'ipoteca, peggiora la condizione dei precedenti obbligati in via di regresso, poichè costoro non possono, dopo aver pagato, surrogarsi nell'ipoteca che più non esiste: è giusto pertanto che anche in questo caso, come nel caso previsto dall'art. 2869 dianzi esaminato, trovi applicazione il principio stabilito in tema di fideiussione, secondo cui la fideiussione si estingue allorchè per fatto del creditore non può avere effetto, a favore del fideiussore, la surrogazione nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore. Del modo di liberare i beni dalle ipoteche.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1176

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2884 · fonte del testo

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