Art. 653 c.p.c. — Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione

[1]Se l'opposizione e' rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure e' dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia gia' munito, acquista efficacia esecutiva.

[2]Se l'opposizione e' accolta solo in parte, il titolo esecutivo e' costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione gia' compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantita' ridotta.

[3]Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo. 48

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

48

La Corte Costituzionale con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303 (in G.U. 1a ss. 9 gennaio 1987, n. 2) ha dichiarato ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 653, comma 3, c.p.c. come sostituito dall'art. 3 della L. 10 maggio 1976, n. 358.

Testo vigente dal 10 gennaio 1987

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Opposizione a decreto ingiuntivo

Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 653 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2012/2026

    30 gennaio 2026

    Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, la mancata riassunzione del giudizio da parte del curatore fallimentare non comporta l'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo opposto, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato ed è, come tale, privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziaria iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore ammesso in via chirografaria, che aveva lamentato la mancata ammissione in via privilegiata ipotecaria in forza di decreto ingiuntivo oggetto di opposizione da parte del debitore in un giudizio che, interrotto in conseguenza della dichiarazione di fallimento dell'opponente, non era poi stato riassunto).

    Art. 653 c.p.c. · Art. 308 c.p.c. · Art. 96 fallimento

    Rassegna di gennaio 2026, p. 41 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 32144/2025

    10 dicembre 2025

    La sentenza di accoglimento o di rigetto dell'opposizione a precetto fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, poiché si limita a dichiarare la sussistenza o l'insussistenza (totale o parziale) del diritto del creditore a procedere in executivis, senza accertare il contenuto patrimoniale del credito destinato ad essere soddisfatto in sede esecutiva.

    Art. 653 c.p.c. · Art. 1 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 617 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 172 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26586/2025

    2 ottobre 2025

    L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto.

    Art. 653 c.p.c. · Art. 112 c.p.c. · Art. 643 c.p.c. · Art. 645 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 12 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 25739/2025

    21 settembre 2025

    La mancata o tardiva riassunzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, dinanzi al giudice dichiarato competente a seguito di regolamento di competenza, comporta l'estinzione del processo e l'efficacia esecutiva del provvedimento monitorio, in quanto non assume rilevanza la revoca disposta dal giudice di merito, dichiaratosi erroneamente incompetente, poiché essa rimane travolta dall'inefficacia della sua pronuncia, assicurando così la piena effettività della decisione regolatrice della competenza, idonea a ripristinare sia la cognizione del giudice illegittimamente spogliatosi della controversia, sia la posizione di vantaggio nella quale era posto il creditore a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo, in particolare per quanto attiene alla sorte del decreto in ipotesi di estinzione, secondo quanto prescritto dall'art. 653 c.p.c.

    Art. 653 c.p.c. · Art. 49 c.p.c. · Art. 50 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 41 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 303/1986

    Ha colpito questo articolo
    31 dicembre 1986

    Va dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via conseguenziale, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87 - a seguito della intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 358 (contenente modifiche degli artt. 495, 641 e 653 cod. proc. civ. relative alla conversione del pignoramento ed al decreto d'ingiunzione), l'art. 653, terzo comma, detto codice, come sostituito dall'art. 3 legge citata, che consente al giudice, nella sentenza con cui rigetta totalmente o parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo (emesso sulla base di titolo con efficacia esecutiva), di liquidare anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo stesso, poiché la violazione degli artt. 3 e 24, comma primo, Cost., riconosciuta nei confronti dell'art. 2 legge medesima, coinvolge la procrastinazione della liquidazione delle spese sancita dall'impugnato art. 3. - S. n. 303/1986, massima sub a).

    Art. 2 Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione · Art. 495 c.p.c. · Art. 641 c.p.c. · Art. 653 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 gennaio 1987

Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1976 al 10 gennaio 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303 (in G.U. 1a ss. 9 gennaio 1987, n. 2) ha dichiarato ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 653, comma 3, c.p.c. come sostituito dall'art. 3 della L. 10 maggio 1976, n. 358.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art653 · fonte del testo

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