Art. 277 c.p.c. — Pronuncia sul merito

[1]Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio.

[2]Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell'articolo 187 primo comma, puo' limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un'ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione e' di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 76/1981

    Questione infondata
    26 maggio 1981

    La disposizione impugnata - censurata in quanto non prevede la svalutazione monetaria quale componente della condanna - è una norma di carattere generale che si limita a porre il principio secondo il quale il Collegio, di regola, deve decidere, provvedendo sul merito, tutte le questioni della causa e definire il giudizio. Detto principio non può ovviamente venire in considerazione in una ipotesi come quella in esame, avente ad oggetto i criteri di liquidazione delle somme pretese dall'INAIL in via surrogatoria nei confronti del responsabile del danno per il recupero delle spese di spedalità e dell'indennità temporanea corrisposte al danneggiato; perciò è chiaro che l'articolo impugnato non può trovare applicazione nella specie. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 277, c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 277 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 423 c.p.c. · Art. 429 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art277 · fonte del testo

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