Codice civile

Art. 2668 c.c. — Cancellazione della trascrizione

[1]La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

[2]Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattivita' delle parti.

[3]Si deve cancellare l'indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si e' verificata o la condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale e' scaduto.

[4]((Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato)).

Testo vigente dal 2 marzo 1997

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 2668 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7487/2026

    29 marzo 2026

    La cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata, anche d'ufficio, dal giudice di merito con la pronuncia di rigetto, della quale non è richiesto il passaggio in giudicato (previsto, invece, dal primo comma dell'art. 2668 c.c.), di modo che, ove il giudice di primo grado abbia omesso tale statuizione, la relativa questione dev'essere fatta valere dalla parte interessata con l'appello, essendone precluso, in mancanza, il rilievo in sede di legittimità.

    Art. 2668 c.c. · Art. 2652 c.c. · Art. 2653 c.c. · Art. 112 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6481/2026

    18 marzo 2026

    Il giudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione, pregiudiziale alle domande restitutorie e risarcitorie nei confronti della massa fallimentare, divenuta improcedibile in ragione della dichiarazione di fallimento, non va riassunto, essendo il contraente in bonis semplicemente onerato di proporre la detta domanda, unitamente a quelle conseguenziali di contenuto risarcitorio e restitutorio, davanti al giudice delegato, il quale, in caso di mancata riproposizione in sede fallimentare, dovrà disporre la cancellazione della trascrizione.

    Art. 2668 c.c. · Art. 1453 c.c. · Art. 300 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 30132/2025

    14 novembre 2025

    Ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cui cogenza è stata confermata da Corte cost. n. 143 del 2022, la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali può essere disposta a seguito di ordine giudiziale con sentenza passata in giudicato, alla quale non può equivalere la cassazione con rinvio della sentenza di appello, venendo altrimenti vanificato l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda con cui il legislatore ha voluto evitare che la durata del processo sia di pregiudizio per l'attore. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato illegittimo il diniego di cancellazione della trascrizione relativo a una domanda che il giudice del rinvio aveva implicitamente rigettato, avendone accolto un'altra, ad essa alternativa e anch'essa trascritta).

    Art. 2668 c.c. · Art. 2652 c.c. · Art. 2653 c.c. · Art. 96 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 143/2022

    Questione inammissibile
    9 giugno 2022

    Il mantenimento incondizionato del requisito del giudicato ai fini dell'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale se, per un verso, assicura nel massimo grado il diritto dell'attore a perseguire la tutela cui aspira, solleva, nel contempo, un problema di coerenza interna al sistema processuale che segue una chiara tendenza a svincolare la decisione concreta della lite dalla necessità dell'accertamento con il "crisma" del giudicato sostanziale. ( Precedente: S. 212/2020 ). Il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. Detta discrezionalità vale, a maggior ragione, per quegli istituti nei quali gli aspetti processuali si trovano inscindibilmente connessi con molteplici e delicati profili sostanziali, come la trascrizione della domanda giudiziale. ( Precedenti: S. 13/2022 - mass. 44479; S. 213/2021 - mass. 44355; S. 148/2021 - mass. 44028; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 58/2020 - mass. 42158 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per richiesta di pronuncia additiva, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., degli artt. 2652, 2653 e 2668 cod. civ., nella parte in cui non consentono al giudice di ordinare con provvedimento cautelare la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, nemmeno ove manifestamente infondata. Pur segnalando l'esistenza di un problema sistemico - essendo tale disciplina attraversata da una tensione irrisolta fra i valori coinvolti, acuita dall'eccessiva durata dei giudizi - le questioni tendono ad una pronuncia additiva che imponga una tra le opzioni riservate alla discrezionalità del legislatore, ciascuna delle quali reclama, peraltro, interventi di dettaglio eccedenti l'ambito della giurisdizione costituzionale. Le soluzioni capaci di ridurre le incongruenze della disciplina sono plurime ma nessuna costituzionalmente obbligata, per cui la scelta non può che competere al legislatore, trattandosi di rimodellare l'architettura complessiva del microsistema pubblicitario). ( Precedente: S. 523/2002 - mass. 27459 ).

    Art. 2652 c.c. · Art. 2653 c.c. · Art. 2668 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 523/2002

    Questione infondata
    6 dicembre 2002

    La mancata applicabilità alla trascrizione della domanda giudiziale – in ipotesi configurabile come misura cautelare – della disciplina del procedimento cautelare uniforme, di cui agli articoli 669 e seguenti del codice di procedura civile, anche quando la domanda trascritta appaia infondata, non è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La particolare funzione della trascrizione della domanda giudiziale – che ha natura sostanziale e non mira a tutelare la parte di un giudizio di merito – non è, infatti, riconducibile alla tutela cautelare di cui agli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. L'estensione all'istituto della trascrizione delle domande giudiziali della disciplina del procedimento cautelare uniforme, per come strutturato, potrebbe, peraltro, avvenire unicamente mediante un intervento legislativo opportunamente modulato e non certo attraverso una pronuncia additiva della Corte. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2668 del codice civile, nella parte in cui dispone che la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali indicate negli articoli 2652 e 2653 del codice civile è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

    Art. 2668 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1997

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 2 marzo 1997. 26 parole aggiunte.

aggiunto: Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2668 · fonte del testo

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