Codice civile

Art. 540 c.c. — Riserva a favore del coniuge

[1]((A favore del coniuge e' riservata la meta' del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.

[2]Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprieta' del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

30

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 aprile 1973, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1973, n. 119), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546".

Testo vigente dal 20 settembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 540 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1551/2026

    23 gennaio 2026

    La permanenza del coniuge superstite nella casa familiare dopo l'apertura della successione ab intestato costituisce legittimo esercizio del diritto d'abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., con conseguente impossibilità di attribuire, alla relazione materiale fra il coniuge e l'immobile, la qualifica di possesso dei beni ereditari da parte di un chiamato all'eredità, agli effetti di cui all'art. 485 c.c..

    Art. 540 c.c. · Art. 485 c.c. · Art. 649 c.c. · Art. 1140 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20635/2025

    22 luglio 2025

    In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. è devoluto al coniuge del de cuius in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato ex lege, sicché la sua concreta attribuzione, in una controversia di divisione ereditaria, non è subordinata alla formulazione di una domanda giudiziale del coniuge superstite a favore del quale esso va quindi riconosciuto pur in assenza di un'espressa richiesta.

    Art. 540 c.c. · Art. 112 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22566/2023

    26 luglio 2023

    Con la sentenza n. 22566 del 26 luglio 2023, la Sezione Seconda civile ha affermato il seguente principio: «I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare». Con tale principio si è inteso superare il precedente orientamento (Sez. 2, n. 15277 del 2019, Rv. 654226-01; Sez. 2, n. 13407 del 2014, Rv. 631146-01) secondo cui il riconoscimento degli indicati diritti è subordinato all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

    Art. 540 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 310/1989

    Questione infondata
    26 maggio 1989

    FAMIGLIA - CONVIVENZA MORE UXORIO - DIITTO DEL CONVIVENTE SUPERSTTE ALLA CONSERVAZIONE DELL'ALLOGGIO. È compito del legislatore valutare il grado di meritevolezza della tutela dell'interesse del convivente more uxorio alla con- servazione dell'alloggio in caso di morte del partner. Due appaiono le forme di tutela possibili: quella, gravemente limitatrice del diritto di proprietà degli eredi, del diritto (reale) di abitazione ovvero, in assenza di una disposizione testamentaria più favorevole del de cuius, quella, più moderata, di un diritto personale di godimento temporalmente limitato. È, pertanto, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 540, secondo comma c.c. sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., per la parte in cui non riserva al convivente more uxorio, anche se escluso dal novero dei successibili a titolo di erede, almeno il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza della coppia, se di proprietà del defunto o comune.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 540 c.c. · Art. 565 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Circa la determinazione delle quote di riserva nel concorso delle diverse categorie di legittimari, ha riscosso approvazione il sistema del progetto che, a differenza di quello del vecchio codice, garantisce in ogni caso una quota disponibile pari al terzo del patrimonio, ripartendo in vario modo, a seconda dei casi di concorso, la quota di riserva, il cui massimo è fissato nei due terzi del patrimonio medesimo. Non hanno suscitato osservazioni le quote attribuite ai figli legittimi, di metà del patrimonio, se vi sia un figlio solo, e di due terzi, se i figli siano più, e ai figli naturali, rispettivamente di un terzo e della metà. Quanto alla quota di riserva degli ascendenti legittimi, quando non concorrano con altri legittimari, è stata ritenuta insufficiente quella di un quarto, stabilita dal progetto, e si è proposto di elevarla a un terzo, quando l'ascendente sia uno solo, e a cinque dodicesimi, quando gli ascendenti siano più. Non ho avuto difficoltà ad aumentare la misura della quota, per la considerazione che si tratta di strettissimi congiunti del defunto e che già il vecchio codice fissava tale quota in un tetto. Non mi è sembrato però opportuno di elevarla ulteriormente nell'ipotesi che gli ascendenti siano più, poichè la successione necessaria di questi deve avere lo scopo precipuo di assicurare il loro sostentamento e a tal fine sarebbe senza dubbio eccessivo attribuire quasi metà del patrimonio.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 262

  • Il trattamento fatto al coniuge dal progetto definitivo, il quale ne migliora la condizione rispetto al codice del 1865, senza giungere all'eccessivo favore del progetto preliminare, che gli attribuiva metà del patrimonio in piena proprietà, non è tuttavia, sembrato a taluni pienamente soddisfacente. Si è, infatti, suggerito di riservare al coniuge superstite, oltre i diritti che gli riservava il progetto, metà della proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio con i redditi professionali di uno dei coniugi. Ho considerato che l'accoglimento di tale voto importerebbe una sostanziale modificazione del regime dei rapporti patrimoniali tra coniugi, quale è stabilito nel libro primo. Infatti si verrebbe ad affermare come regola assoluta il principio della comunione degli utili e degli acquisti, mentre il primo libro pone come regola il sistema della separazione dei patrimoni. D'altra parte, non sarebbe giustificata una diversità di disciplina tra i beni acquistati con i redditi professionali e quelli acquistati con i proventi dei beni in proprietà di ciascuno dei coniugi. E fuor di dubbio infine che una disposizione come quella proposta presenterebbe gravi difficoltà nella sua pratica attuazione e sarebbe fonte di frequenti e gravi liti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 263

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 10 maggio 1973 al 20 settembre 1975. 21 parole tolte, 79 parole aggiunte in 2 capoversi.

A favore del coniuge e' tolto: riservato l'usufrutto di due terzi aggiunto: riservata la meta' del patrimonio dell'altro coniuge, tolto: salvo quanto e' disposto dagli articoli 542, 543, 544 e 546 per i casi di concorso aggiunto: salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.

aggiunto: Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprieta' del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art540 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari