Volontariato

Art. 8 — Agevolazioni fiscali

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117. 4 Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', non si considerano cessioni di beni ne' prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredita' o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati. 3 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117. 4 I proventi derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalita' di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari sociali. 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

3

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 102, comma 1) che "Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4: a) la legge 11 agosto 1991, n. 266". Ha inoltre disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera d)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2: [...] d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266".

4

Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017".

Testo vigente dal 6 dicembre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24254/2025

    31 agosto 2025

    In tema di agevolazioni tributarie, le associazioni di volontariato senza scopo di lucro e le onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento di quelle statutarie, ancorché a tutela di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale, giacché le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie - quali gli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002; 8, comma 1, della l. n. 266 del 1991 e 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 - non ammettono un'interpretazione estensiva o analogica, né sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla CGUE, in quanto l'accesso alla giustizia è assicurato con l'ammissione al gratuito patrocinio, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, avendo inoltre la parte vittoriosa titolo per la ripetizione del contributo versato.

    Art. 8 · Art. 17 ONLUS · Art. 10 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 24 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 91/2015

    Questione inammissibile
    26 maggio 2015

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e 27- bis dell'Allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono, nell'ambito delle esenzioni dall'imposta di bollo, gli atti di natura giudiziale e processuale delle organizzazioni di volontariato. Le disposizioni sottoposte a scrutinio contengono una norma inconferente rispetto alle censure del giudice a quo . Infatti, secondo la prospettazione dello stesso rimettente, la violazione denunciata non discenderebbe dall'applicazione delle contestate disposizioni - relative alle esenzioni dall'imposta di bollo - bensì dalle disposizioni che prevedono le esenzioni dal contributo unificato (art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002), le quali tuttavia non hanno formato oggetto di censura. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per inesatta indicazione della norma oggetto di censura v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 59/2013 e 241/2012; ordinanze nn. 180/2011, 126/2011, 120/2011, 335/2010, 248/2010 e 92/2009.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 103/2012

    Questione infondata
    20 aprile 2012

    È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), sollevata nella parte in cui limita alle imposte di registro e di bollo le esenzioni previste per gli atti costitutivi e per gli atti onerosi inter vivos connessi allo svolgimento dell'attività delle medesime organizzazioni ed assoggetta, invece, tali atti alle imposte ipotecarie e catastali, in quanto, non essendovi identità delle due situazioni messe a confronto dal giudice rimettente e tenuto conto delle differenze esistenti sia tra le imposte considerate, sia tra gli obiettivi perseguiti dal legislatore con le agevolazioni in esame, appare tutt'altro che irragionevole il diverso trattamento tributario previsto dall'art. 8 della legge n. 266 del 1991 per gli atti inter vivos a titolo oneroso, da un lato, e per gli atti donativi a titolo liberale e gli atti mortis causa , dall'altro. - In tema di concessione di agevolazioni tributarie, v. citate sentenze n. 27 del 2001; n. 431 del 1997 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 144, n. 46 del 2009 e n. 10 del 1999. - In senso analogo, v. citata ordinanza n. 181 del 2005.

    Art. 3 cost. · Art. 8 Volontariato

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 181/2005

    Questione infondata
    4 maggio 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nella parte in cui detta norma non prevede anche l'esenzione dall'IVA, oltre che dall'imposta di registro, per gli acquisti, da parte delle organizzazioni di volontariato, di beni immobili da utilizzare per lo svolgimento delle loro attività. Appare, infatti, tutt'altro che irragionevole, ed anzi coerente con la diversità di natura e di struttura delle due imposte, che un'esenzione fiscale disposta in considerazione dell'attività svolta da determinati soggetti (le organizzazioni di volontariato) riguardi solamente l'imposta di registro gravante sugli atti da questi compiuti e l'IVA relativa alle prestazioni dai medesimi eseguite, ma non anche, in caso di acquisto di beni, l'imposta sul valore aggiunto cui è assoggettato altro contribuente, il cedente, il quale svolge un'attività diversa da quella considerata dalla norma di esenzione.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 8 Volontariato · Art. 17 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 dicembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2017 al 6 dicembre 2017. 2 parole tolte.

… esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati. tolto: 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117tolto: . 4. I proventi derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari