Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 27 Non e' soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. Non sono soggetti al contributo unificato ((i processi di cui al libro II, titolo IV-bis, capo III, sezioni III, IV e V)), del codice di procedura civile. 27 95 COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonche' delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, e' in ogni caso dovuto il contributo unificato. 26 27

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

26

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel modificare la L. 23 dicembre 2009, n. 191, ha disposto che, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione, fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha introdotto il comma 6-bis al presente articolo.

D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

27

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 37, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto."

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

95

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 10, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34675/2025

    29 dicembre 2025

    L'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione ai giudizi ex art. 3 della l. n. 89 del 2001, riguarda esclusivamente i ricorsi promossi dalle parti che agiscono per il riconoscimento dell'indennizzo dovuto per l'irragionevole durata del processo e non si applica, pertanto, al giudizio promosso dal difensore antistatario al fine di ottenere l'ottemperanza della statuizione di condanna in suo favore al pagamento delle spese processuali liquidate in materia di equa riparazione, stante la diversa natura dei due giudizi e degli interessi sottesi, nonché la diversità delle parti e delle pretese azionate nei confronti del soggetto tenuto a rispondere.

    Art. 10 · Art. 3 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 93 c.p.c. · Art. 69 Disposizioni sul processo tributario

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 24254/2025

    31 agosto 2025

    In tema di agevolazioni tributarie, le associazioni di volontariato senza scopo di lucro e le onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento di quelle statutarie, ancorché a tutela di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale, giacché le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie - quali gli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002; 8, comma 1, della l. n. 266 del 1991 e 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 - non ammettono un'interpretazione estensiva o analogica, né sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla CGUE, in quanto l'accesso alla giustizia è assicurato con l'ammissione al gratuito patrocinio, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, avendo inoltre la parte vittoriosa titolo per la ripetizione del contributo versato.

    Art. 10 · Art. 8 Volontariato · Art. 17 ONLUS · Art. 24 cost.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 8810/2025

    3 aprile 2025

    Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e l'invito al pagamento ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di omesso o insufficiente versamento all'atto di iscrizione della causa, rappresenta l'atto liquidatorio dell'imposta, contro il quale, nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, i soggetti tenuti all'effettivo versamento devono necessariamente proporre l'impugnazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi, invece, configurare un reale inadempimento in capo alle amministrazioni che abbiano prenotato a debito la relativa spesa, trattandosi di un debito solo virtuale la cui escussione si tradurrebbe, peraltro, in un pagamento dell'amministrazione a se stessa.

    Art. 10 · Art. 9 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 11 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 14 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 69/2012

    Questione inammissibile
    23 marzo 2012

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), sollevate, nel complesso, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e all'art. 23, de…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 23 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 284/2011

    Questione inammissibile
    28 ottobre 2011

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 212, lettera b), n. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bari con l'ordinanza in epigrafe. Co…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 10 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 195/2011

    Questione inammissibile
    24 giugno 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 10, comma 6- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A), nella formulazione aggiunta dall'art 2, comma 212, lett. b ), della legge 21 dicembre 2009, n. 191, secondo cui nei procedimenti di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981 gli atti del processo sono soggetti solo al pagamento del contributo unificato; poiché, infatti, il giudice a quo riferisce che il contributo unificato è stato già versato spontaneamente da parte del ricorrente, l'asserito vulnus ai principi costituzionali invocati e, in particolare, a quello dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed a quello dell'effettività della tutela giurisdizionale sarebbe, in ipotesi, determinato da una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio in corso. (Nella specie, si trattava di opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione del codice della strada). Nello stesso senso v., di recente, l'ordinanza n. 143 del 2011.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 10 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 2013 al 26 novembre 2024. 5 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… la stessa. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro tolto: IV, titolo II, capi II, aggiunto: II, titolo IV-bis, capo III, sezioni III, IV e V, del codice di procedura civile. COMMA ABROGATO DALLA L. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art10 · fonte del testo

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