Art. 7 — Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda
Il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale adottata ai sensi dell'articolo 32 e, se ha presentato ricorso giurisdizionale, fino alla decisione di primo grado, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35-bis, commi 3 e 5, e dall'articolo 35-ter, commi 1, 4 e 6.
Nel corso dell'udienza di convalida della misura dell'accompagnamento coattivo alla frontiera, il giudice di pace è tenuto a ricevere la domanda di protezione internazionale e, previa verbalizzazione, a trasmetterla tempestivamente all'autorità competente per la registrazione e formalizzazione della stessa.
La presentazione della domanda di protezione internazionale dopo l'ordine questorile di accompagnamento coattivo alla frontiera del cittadino straniero, nel corso dell'udienza di convalida, impone al giudice di pace di verificare se ricorrano le condizioni di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 che introducono, in via predeterminata e tassativa, deroghe al diritto fondamentale di permanere nello Stato cui è deputato l'esame della domanda, sempre che la domanda non manifesti profili di assoluta genericità, per la verifica dei quali è necessario verbalizzarne il contenuto e, eventualmente, chiedere chiarimenti ed integrazioni al cittadino straniero, se presente o al difensore.
Nella opposizione al decreto di espulsione dello straniero, ciò che rileva, ai fini dell'accoglimento o meno della stessa, non è, in sé, la successiva proposizione della domanda di protezione internazionale o la successiva manifestazione della volontà di proporre quest'ultima, ma la deduzione delle ragioni di inespellibilità, previste dall'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, invocate o invocabili, che devono essere valutate incidentalmente dal giudice, comportando esse, se riscontrate sussistenti, il divieto di espulsione.
In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia avanzata dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, tale decreto non è colpito da invalidità sopravvenuta, restandone soltanto sospesa l'eseguibilità ed incombendo sul giudice di pace l'obbligo di verificare, prima di decidere sul merito del ricorso contro il decreto espulsivo, quale provvedimento abbia assunto la Commissione territoriale in ordine alla predetta domanda di protezione e, eventualmente, quale sia stato l'esito dell'impugnazione proposta nei confronti di tale provvedimento avanti al Tribunale, ove ne sia stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva; nella successiva prosecuzione del processo e qualora la domanda di protezione internazionale sia stata respinta, il giudice di pace sarà tenuto a valutare se sussistono cause ostative all'espulsione diverse da quelle esaminate dal Tribunale nell'ambito della propria cognizione.
Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 2018 al 12 giugno 2026. 140 parole tolte, 54 parole aggiunte in 6 capoversi.
Il richiedentetolto: e' autorizzato aaggiunto: ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territorialeaggiunto: adottata ai sensi dell'articolo 32tolto: . La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:
tolto: a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtu' degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
tolto: b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
tolto: c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;
tolto: d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;
tolto: e) manifestano la volonta' di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis)aggiunto: e, se ha presentato ricorso giurisdizionale, fino alla decisione di primo grado, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35-bis, commi 3 e 5, e dall'articolo 35-ter, commi 1, 4 e 6.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art7 · fonte del testo
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