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Calcolo degli interessi legali

Interessi al saggio legale dell’art. 1284 del codice civile fra due date, giorno per giorno, con il saggio di ogni anno e il decreto che lo ha fissato. Dalla domanda giudiziale, il saggio maggiorato del quarto comma. Il conto si fa nel tuo browser: le cifre non vanno da nessuna parte.

Il calcolo

Il giorno della scadenza o della mora: non si conta.

Compreso. Di solito il giorno del pagamento.

Il risultato

Interessi

—

Capitale e interessi

—

Scrivi il capitale e la data da cui decorrono gli interessi.

Il risultato va sempre verificato.

È un aiuto al conteggio, non un parere: controllalo sul testo delle norme e sul tuo caso. Il calcolo non conosce:

  • i pagamenti parziali e come si imputano agli interessi e al capitale (art. 1194 c.c.);
  • i tassi pattuiti dalle parti, e le regole sugli interessi usurari;
  • gli interessi di mora fra imprese e con la pubblica amministrazione (d.lgs. 231/2002), che corrono dalla scadenza con regole loro;
  • la rivalutazione della somma e il maggior danno (art. 1224, secondo comma);
  • la data da cui gli interessi decorrono: la scegli tu, e il calcolo la prende com’è.

I saggi degli interessi legali dal 1942

Ogni saggio con la norma o il decreto del Ministro che l’ha fissato, e la Gazzetta Ufficiale in cui è uscito. I decreti sono elencati nelle note dell’art. 1284 su Normattiva e li abbiamo ricontrollati uno per uno sulla Gazzetta. Negli anni senza decreto il saggio resta quello dell’anno prima (art. 1284, primo comma).

Il saggio degli interessi legali, periodo per periodo
PeriodoSaggioFonte
dal 1° gennaio 20261,6%D.M. 10 dicembre 2025, G.U. n. 289 del 13/12/2025
20252%D.M. 10 dicembre 2024, G.U. n. 294 del 16/12/2024
20242,5%D.M. 29 novembre 2023, G.U. n. 288 dell’11/12/2023
20235%D.M. 13 dicembre 2022, G.U. n. 292 del 15/12/2022
20221,25%D.M. 13 dicembre 2021, G.U. n. 297 del 15/12/2021
20210,01%D.M. 11 dicembre 2020, G.U. n. 310 del 15/12/2020
20200,05%D.M. 12 dicembre 2019, G.U. n. 293 del 14/12/2019
20190,8%D.M. 12 dicembre 2018, G.U. n. 291 del 15/12/2018
20180,3%D.M. 13 dicembre 2017, G.U. n. 292 del 15/12/2017
20170,1%D.M. 7 dicembre 2016, G.U. n. 291 del 14/12/2016
20160,2%D.M. 11 dicembre 2015, G.U. n. 291 del 15/12/2015
20150,5%D.M. 11 dicembre 2014, G.U. n. 290 del 15/12/2014
20141%D.M. 12 dicembre 2013, G.U. n. 292 del 13/12/2013
2012 – 20132,5%D.M. 12 dicembre 2011, G.U. n. 291 del 15/12/2011
20111,5%D.M. 7 dicembre 2010, G.U. n. 292 del 15/12/2010
20101%D.M. 4 dicembre 2009, G.U. n. 291 del 15/12/2009
2008 – 20093%D.M. 12 dicembre 2007, G.U. n. 291 del 15/12/2007
2004 – 20072,5%D.M. 1° dicembre 2003, G.U. n. 286 del 10/12/2003
2002 – 20033%D.M. 11 dicembre 2001, G.U. n. 290 del 14/12/2001
20013,5%D.M. 11 dicembre 2000, G.U. n. 292 del 15/12/2000
1999 – 20002,5%D.M. 10 dicembre 1998, G.U. n. 289 dell’11/12/1998
1997 – 19985%art. 2, comma 185, l. 23 dicembre 1996, n. 662
16/12/1990 – 31/12/199610%art. 1 l. 26 novembre 1990, n. 353
21/04/1942 – 15/12/19905%art. 1284 c.c., testo originario

Dalla domanda giudiziale (art. 1284, quarto comma)

Il tasso BCE del primo giorno del semestre più 8 punti, dal comunicato del Ministero dell’economia in Gazzetta Ufficiale.

Il saggio dell’art. 1284, quarto comma, semestre per semestre
SemestreBCESaggioComunicato
2° semestre 20262,4%10,4%G.U. n. 163 del 16/07/2026
1° semestre 20262,15%10,15%G.U. n. 15 del 20/01/2026
2° semestre 20252,15%10,15%G.U. n. 161 del 14/07/2025
1° semestre 20253,15%11,15%G.U. n. 63 del 17/03/2025
2° semestre 20244,25%12,25%G.U. n. 176 del 29/07/2024
1° semestre 20244,5%12,5%G.U. n. 12 del 16/01/2024
2° semestre 20234%12%G.U. n. 165 del 17/07/2023
1° semestre 20232,5%10,5%G.U. n. 14 del 18/01/2023
2° semestre 20220%8%G.U. n. 197 del 24/08/2022
1° semestre 20220%8%G.U. n. 20 del 26/01/2022
2° semestre 20210%8%G.U. n. 166 del 13/07/2021
1° semestre 20210%8%G.U. n. 29 del 04/02/2021
2° semestre 20200%8%G.U. n. 191 del 31/07/2020
1° semestre 20200%8%G.U. n. 36 del 13/02/2020
2° semestre 20190%8%G.U. n. 183 del 06/08/2019
1° semestre 20190%8%G.U. n. 18 del 22/01/2019
2° semestre 20180%8%G.U. n. 158 del 10/07/2018
1° semestre 20180%8%G.U. n. 17 del 22/01/2018
2° semestre 20170%8%G.U. n. 171 del 24/07/2017
1° semestre 20170%8%G.U. n. 18 del 23/01/2017
2° semestre 20160%8%G.U. n. 178 del 01/08/2016
1° semestre 20160,05%8,05%G.U. n. 19 del 25/01/2016
2° semestre 20150,05%8,05%G.U. n. 168 del 22/07/2015
1° semestre 20150,05%8,05%G.U. n. 12 del 16/01/2015
2° semestre 20140,15%8,15%G.U. n. 167 del 21/07/2014

Il quarto comma vale per i procedimenti iniziati dall’11 dicembre 2014 (art. 17, comma 2, d.l. 132/2014): per questo la tabella comincia dal 2° semestre 2014.

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