Art. 145 c.p.c. — Notificazione alle persone giuridiche

[1]La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ((ovvero al portiere dello stabile in cui e' la sede. La notificazione puo' anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualita' e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale)).

[2]La notificazione alle societa' non aventi personalita' giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma ((, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualita' e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale)).

[3]((Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, puo' essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143)). 116

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

Testo vigente dal 1 gennaio 2006

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 145 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 379/1988

    Questione inammissibile
    31 marzo 1988

    Nell'ambito delle valutazioni discrezionali spettanti al legislatore circa l'individuazione dei soggetti abilitati a ricevere le notificazioni in materia civile, non sarebbe comunque priva di ragionevole giustificazione ne' irrazionale, in quanto diretta ad assicurare il risultato concreto della notificazione alla persona giuridica, la disposizione che al riguardo ne escludesse l'effettuazione a mani di soggetto non legato alla stessa da un rapporto qualificato: nella specie, il portiere dello stabile, sede della persona giuridica, non addetto all'esclusivo servizio di essa. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 145, comma primo, cod. proc. civ., interpretato nel senso che non consentirebbe l'effettuazione della notifica alla persona giuridica a mani del portiere dello stabile, sede di essa, non addetto al suo esclusivo servizio).

    Art. 145 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2932 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1942 al 1 gennaio 2006. 17 parole tolte, 89 parole aggiunte in 3 capoversi.

… di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessatolto: . aggiunto: ovvero al portiere dello stabile in cui e' la sede. La notificazione puo' anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualita' e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

… si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo commaaggiunto: , ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualita' e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non puo' essere eseguita a norma dei commi precedenti tolto: e nell'atto e' indicata la persona fisicaaggiunto: , la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, tolto: si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141 aggiunto: puo' essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art145 · fonte del testo

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