Art. 19 — Atti impugnabili e oggetto del ricorso

Il ricorso puo' essere proposto avverso:

  • a)l'avviso di accertamento del tributo;
  • b)l'avviso di liquidazione del tributo;
  • c)il provvedimento che irroga le sanzioni;
  • d)il ruolo e la cartella di pagamento;
  • e)l'avviso di mora;
  • e-bis)l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
  • e-ter)il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
  • f)gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;
  • g)il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  • h)il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  • h-bis)la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; 48
  • i)ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilita' davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonche' delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49

48

con decorrenza dal 1 luglio 2019

Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica si applica alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.

D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

52

Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 4 gennaio 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

33 pronunce che riguardano l’art. 19, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12649/2026

    5 maggio 2026

    Nel giudizio di impugnazione dell'atto di classamento di beni demaniali affidati in concessione promosso dal concessionario, non sussiste il litisconsorzio necessario dello Stato, perché il concessionario subentra nei poteri e nelle funzioni dell'Amministrazione concedente, divenendo l'unico soggetto tenuto al pagamento delle imposte relative a tali beni, e acquisisce la facoltà di agire a tutela degli stessi, ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c., mentre la partecipazione al processo dello Stato non comporta alcun risultato utile e pratico alla risoluzione della controversia.

    Art. 19 · Art. 823 c.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 14 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di maggio 2026, p. 224 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12212/2026

    1 maggio 2026

    In tema di classamento catastale, il contribuente può ottenere la rettifica della rendita catastale e della dichiarazione DOCFA quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera, poiché il termine di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, previsto dall'art. 1 del d.m. n. 701 del 1994 per la determinazione della rendita definitiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, ha natura meramente ordinatoria e non perentoria; ne consegue che, in ragione della natura accertativa del procedimento di classamento, dell'efficacia permanente della rendita catastale quale indice di capacità contributiva e del principio di emendabilità delle dichiarazioni tributarie erronee, l'Amministrazione finanziaria non può opporre alcuna preclusione derivante dalla definitività dell'accatastamento e l'atto di diniego della variazione catastale emesso a seguito di richiesta del contribuente, rientrando tra gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 è impugnabile dinanzi al giudice tributario.

    Art. 19 · Art. 2 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di maggio 2026, p. 216 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10806/2026

    23 aprile 2026

    A differenza del provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela, che può essere impugnato soltanto per dedurre la ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, l'atto emesso in sede di autotutela decisoria, dopo il decorso del termine per impugnare l'atto originario ritirato, può essere impugnato dal contribuente per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, non potendo questi essere privato del diritto di difendersi in giudizio contro un atto positivo che assume illegittimo, pena la violazione dell'art. 24 Cost.

    Art. 19 · Art. 2 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 cost.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 410 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8414/2026

    3 aprile 2026

    In materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla riscossione coattiva di un debito tributario, accertato nei confronti di una società in nome collettivo, mediante la notificazione di un avviso di mora ad uno dei soci illimitatamente responsabili, ancorché lo stesso sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, senza che ne consegua una lesione del suo diritto di difesa in quanto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, il socio destinatario della notificazione può impugnare, unitamente all'avviso di mora, anche gli atti presupposti che non gli fossero stati notificati.

    Art. 19 · Art. 2291 c.c. · Art. 2304 c.c. · Art. 46 Riscossione imposte sul reddito

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 380 ↗

Tutte le 43 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 181/2017

    Questione infondata
    13 luglio 2017

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv., con modif., nella legge n. 656 del 1994, e dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurati dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti - in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., per asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva - nella parte in cui non prevedono l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento espresso sull'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento impositivo proposta dal contribuente e l'impugnabilità, da parte di questi, dell'eventuale silenzio della p.a. sull'istanza. Anche in ambito tributario, l'annullamento d'ufficio non ha funzione giustiziale di tutela del contribuente, bensì costituisce espressione di amministrazione attiva e comporta valutazioni discrezionali, in quanto l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto [illegittimo] - pur traendo specifica valenza dalla forza che, in sede di autotutela tributaria, assume l'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi - deve essere valutato in comparazione con altri interessi, tra cui quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, inevitabilmente compromessa dall'annullamento di un atto inoppugnabile. Le norme censurate operano, appunto, un bilanciamento non irragionevole tra l'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi e quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, il quale ultimo sarebbe invece sacrificato se si affermasse il dovere dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di autotutela del contribuente, offrendo a questi una generalizzata "seconda possibilità" di tutela, dopo la scadenza dei termini per il ricorso contro lo stesso atto impositivo, e creando una nuova situazione giuridicamente protetta del contribuente, per giunta azionabile sine die. La non irragionevolezza della disciplina esaminata non preclude al legislatore altre possibili scelte, come la previsione di casi di autotutela obbligatoria o l'introduzione di limiti all'esercizio del potere di autoannullamento. ( Precedenti citati: sentenza n. 94 del 2017, sull'interesse alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico; sentenza n. 75 del 2000, secondo cui, in via di principio, il momento discrezionale del potere della p.a. di annullare i propri provvedimenti non gode in sé di una copertura costituzionale ). In sede di autotutela tributaria, l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto che ha condotto l'amministrazione a percepire somme non dovute acquista specifica valenza per la forza dell'interesse alla corretta esazione dei tributi, che si può considerare una sintesi tra l'interesse fiscale dello Stato-comunità e il principio della capacità contributiva, tutelati dall'art. 53, primo comma, Cost.

    Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 37/2010

    Questione inammissibile
    5 febbraio 2010

    È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 19, comma 1, lettera e- bis ), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento all'art. 102 della Costituzione, nella parte in cui devolvono alla giurisdizione tributaria la cognizione della validità dell'ipoteca legale iscritta dal concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Infatti, il giudice rimettente non si è confrontato con l'orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione secondo il quale, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato, come nella specie, nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito; ciò nonostante il rimettente ha rilevato d'ufficio una questione di difetto di giurisdizione in ordine alla quale - secondo la ricordata giurisprudenza - era processualmente maturata una preclusione.

    Art. 2 Disposizioni sul processo tributario · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 102 cost. · Art. 77 Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 6/2010

    Questione inammissibile
    14 gennaio 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera e-ter ), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, lettera introdotta dall'art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione. Ad avviso del giudice rimettente la norma censurata attribuirebbe alle commissioni tributarie la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la misura cautelare del fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dall'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, istituendo così un giudice straordinario o speciale, in contrasto con la Costituzione. Tale giudice non ha tuttavia dimostrato di avere esperito il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione da lui ritenuta costituzionalmente corretta. Sulla manifesta inammissibilità di questioni sollevate senza il preventivo tentativo di dare alla norma impugnata un significato conforme a Costituzione v., ex plurimis , citate ordinanze n. 57 del 2008 e nn. 108 e 68 del 2007.

    Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 102 cost. · Art. 86 Riscossione imposte sul reddito · Art. 2 Disposizioni sul processo tributario

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (12)

Se ne mostrano 10 su 12, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 2022 al 4 gennaio 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

    Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art19 · fonte del testo

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