e-bis)l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter)il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
g)il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
h)il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
h-bis)la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; 48
i)ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilita' davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonche' delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49
48
con decorrenza dal 1 luglio 2019
Il D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 49 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica si applica alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.
D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
52
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
Nel giudizio di impugnazione dell'atto di classamento di beni demaniali affidati in concessione promosso dal concessionario, non sussiste il litisconsorzio necessario dello Stato, perché il concessionario subentra nei poteri e nelle funzioni dell'Amministrazione concedente, divenendo l'unico soggetto tenuto al pagamento delle imposte relative a tali beni, e acquisisce la facoltà di agire a tutela degli stessi, ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c., mentre la partecipazione al processo dello Stato non comporta alcun risultato utile e pratico alla risoluzione della controversia.
In tema di classamento catastale, il contribuente può ottenere la rettifica della rendita catastale e della dichiarazione DOCFA quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera, poiché il termine di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, previsto dall'art. 1 del d.m. n. 701 del 1994 per la determinazione della rendita definitiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, ha natura meramente ordinatoria e non perentoria; ne consegue che, in ragione della natura accertativa del procedimento di classamento, dell'efficacia permanente della rendita catastale quale indice di capacità contributiva e del principio di emendabilità delle dichiarazioni tributarie erronee, l'Amministrazione finanziaria non può opporre alcuna preclusione derivante dalla definitività dell'accatastamento e l'atto di diniego della variazione catastale emesso a seguito di richiesta del contribuente, rientrando tra gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 è impugnabile dinanzi al giudice tributario.
A differenza del provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela, che può essere impugnato soltanto per dedurre la ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, l'atto emesso in sede di autotutela decisoria, dopo il decorso del termine per impugnare l'atto originario ritirato, può essere impugnato dal contribuente per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, non potendo questi essere privato del diritto di difendersi in giudizio contro un atto positivo che assume illegittimo, pena la violazione dell'art. 24 Cost.
In materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla riscossione coattiva di un debito tributario, accertato nei confronti di una società in nome collettivo, mediante la notificazione di un avviso di mora ad uno dei soci illimitatamente responsabili, ancorché lo stesso sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, senza che ne consegua una lesione del suo diritto di difesa in quanto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, il socio destinatario della notificazione può impugnare, unitamente all'avviso di mora, anche gli atti presupposti che non gli fossero stati notificati.
Qualora, successivamente a un condono, insorga una seconda controversia (effettiva e non meramente apparente) concernente l'applicazione della relativa normativa - anche con riguardo alla presentazione di un'istanza di condono la cui idoneità sia stata contestata dall'Amministrazione finanziaria -, si è in presenza di una lite pendente suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, l. n. 197 del 2022, che non incorre nel divieto di condono di condono, non trattandosi più della lite originaria, avente come oggetto l'imposizione in sé, ma di una nuova controversia con oggetto diverso, afferente al precedente condono e all'efficacia del comportamento del contribuente ai fini del relativo perfezionamento.
Il sindacato del giudice tributario sull'impugnazione del diniego di autotutela avverso un atto definitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale - che devono essere evidenziate dalla parte privata - funzionali alla rimozione dell'atto tributario, consistenti in fatti storici o normativi sopravvenuti, suscettibili di giustificare un diverso assetto delle situazioni giuridiche soggettive in gioco, mentre deve escludersi che il contribuente possa dedurre la violazione di un interesse proprio o ricorrere all'istituto al fine di aggirare decadenze già maturate.
La cartella esattoriale relativa a un atto di accertamento emesso nei confronti di un'associazione sportiva non riconosciuta è legittimamente notificata al suo legale rappresentante, anche in mancanza della previa emissione e notifica di un autonomo atto impositivo a detto coobbligato solidale, il cui diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando, unitamente all'atto notificato, anche quelli presupposti, qualora la notificazione risulti irregolare o sia stata del tutto omessa.
Attesa la natura impugnatoria del processo tributario, la cognizione incidentale del giudice, a parte quella vertente su atti normativi e generali, è circoscritta (ed in limiti definiti) alle sole questioni appartenenti alla giurisdizione di altro giudice, sicché - come desumibile dagli artt. 2, comma 3, 7, comma 5, e 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - non può essere disapplicato un atto a contenuto concreto che sia autonomamente impugnabile dinanzi alla commissione tributaria ma non sia stato oggetto di diretta ed autonoma impugnazione.
In tema di riscossione di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato da una società, il socio coobbligato, che non abbia impugnato la cartella, non decade dal beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, potendo far valere il suo diritto in sede di impugnazione dell'eventuale successiva intimazione di pagamento e, in mancanza, opponendosi al pignoramento dinanzi al giudice dell'esecuzione, in quanto la natura sussidiaria della propria obbligazione resta tale anche se non sia stata fatta valere immediatamente.
In materia di contenzioso tributario, quando non vengono in rilievo tributi locali e l'agente della riscossione appartiene a circoscrizione diversa da quella dell'ente impositore, se il contribuente impugna un atto dell'agente della riscossione, giudice territorialmente competente è la corte di giustizia tributaria nella cui circoscrizione ricade la sede dell'agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'ufficio tributario che ha formato il ruolo.
L'avviso di presa in carico, atto di per sé privo di valenza provvedimentale e di autonoma lesività, è impugnabile quando esso costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, a causa della mancata o invalida notifica dell'atto presupposto, poiché, in tal caso, l'impugnazione dell'atto successivo è funzionale a recuperare la tutela giurisdizionale e a far valere i vizi dell'atto presupposto non conosciuto.
In ragione della natura impugnatoria del giudizio tributario, il contribuente è onerato di proporre contestazioni specifiche all'atto censurato, le quali non possono essere surrogate da una produzione documentale all'interno della quale il giudice sia chiamato a selezionare gli elementi da valorizzare in relazione alla domanda proposta (nella specie, volta all'accertamento della deducibilità di determinati costi dal reddito imponibile), pena l'inammissibilità del ricorso.
In materia di contenzioso tributario, l'intervenuta iscrizione ipotecaria sostituisce il precedente preavviso, provocandone la caducazione d'ufficio, sicché, ove il contribuente abbia impugnato entrambi gli atti, l'impugnazione della comunicazione preventiva, sulla cui base non possono essere più avanzate pretese tributarie di alcun genere, in quanto sostituita dalla successiva iscrizione di ipoteca, diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In tema di società di comodo, nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 6 del d.lgs. n. 156 del 2015, poi abrogato dall'art. 2, comma 4, lett. e), del d.lgs. n. 219 del 2023, la contemporanea pendenza, con riferimento allo stesso periodo d'imposta, del giudizio di impugnazione della risposta negativa dell'Amministrazione Finanziaria all'istanza di interpello disapplicativo presentata dalla società interessata, ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, e del giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento successivamente emesso dalla medesima Amministrazione nei confronti della stessa interpellante, comporta il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del primo giudizio, risultando ormai prevalente e assorbente, per ogni aspetto riguardante l'an, il quantum e il quomodo, la cognizione sulla pretesa impositiva che ha luogo nell'altro.
La comunicazione con cui l'amministrazione finanziaria, dopo avere previamente notificato al contribuente, quale obbligato in solido, l'invito ad adempiere previsto dall'art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e aver ritenuto insussistenti le giustificazioni addotte, lo informa della successiva iscrizione a ruolo per l'Iva non versata dal cedente non è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo natura meramente informativa e non provvedimentale, poiché non incide autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, né integra la prima comunicazione di un atto lesivo, quando l'invito ad adempiere sia stato già formalmente comunicato.
L'intimazione di pagamento che fa seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito, essendo pertanto precluso al contribuente eccepire, con l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione degli atti prodromici non impugnati.
In tema di processo tributario, il controllo sulla tempestività del ricorso costituisce dovere del giudice, non condizionato da contestazioni sollevate dal resistente, il cui assolvimento, tuttavia, deve necessariamente confrontarsi con il dovere di collaborazione ex art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, nei casi dubbi, in cui manchi la prova ex actis della tempestività del ricorso, il giudice è tenuto preliminarmente a ordinare al ricorrente la produzione della documentazione attestante la data della contestata notificazione e può pronunciare la conseguente inammissibilità solo a seguito del mancato riscontro a tale ordine, dell'acquisita prova della tardività o della persistente insanabile incertezza, pur a seguito della suddetta acquisizione documentale.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione e della verifica in sede concorsuale del credito tributario, non occorre la notifica dell'avviso di accertamento, essendo sufficiente la produzione dell'estratto del ruolo, ma, in presenza di contestazioni del curatore, il credito deve essere ammesso con riserva, spettando alla giurisdizione tributaria la cognizione in ordine alla sua effettiva esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato, che aveva trascurato la riserva di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che la contestazione del curatore non riguardasse il merito dell'accertamento del credito tributario, in quanto circoscritta al solo profilo della duplicazione della pretesa rispetto ad uno stesso atto impositivo).
La responsabilità dei soci in relazione al debito tributario della società estinta, a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi sia dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 che dell'art. 2495, comma 2, c.c., richiede un atto impositivo, distinto e successivo rispetto a quello emesso nei confronti della società, a condizione che la pretesa tributaria nei confronti di quest'ultima si sia consolidata.
In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.
Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa in favore del giudice ordinario - configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato. (Nella specie, la S.C. ha affermato la sussistenza della giurisdizione tributaria in ordine alla domanda di ripetizione del contributo versato ex art. 5, comma 2-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, quale effetto dell'annullamento giudiziale di un decreto ministeriale di determinazione dei relativi importi nonché dell'osservanza di istruzioni e circolari all'uopo diramate dall'amministrazione).
In tema di definizione agevolata, il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato, ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla l. n. 136 del 2018, anche qualora la predetta cartella sia stata preceduta dalla notificazione dell'avviso di irregolarità (cd. avviso bonario), posto che l'impugnazione di tale atto è meramente facoltativa, non rientrando il medesimo nel novero degli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché, in caso di mancata impugnazione, non può esservi la cristallizzazione della pretesa tributaria e con l'impugnazione della successiva cartella possono proporsi anche motivi relativi al merito della pretesa.
In tema di contributi di bonifica, l'omessa impugnazione di un avviso di pagamento non determina il consolidamento della pretesa impositiva, con conseguente inammissibilità dell'istanza di rimborso, in quanto i contributi consortili vengono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, e l'avviso di pagamento costituisce atto (cd. atipico) ad impugnazione facoltativa.
Una controversia tributaria è suscettibile di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ogniqualvolta l'atto costituisca il primo e unico con il quale l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente la pretesa impositiva.
In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'avviso bonario di mora relativo al contributo di sostentamento dell'AGCM, poiché non iscritto nell'elenco ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e privo dei caratteri dell'intimazione formale, pur essendo impugnabile, non doveva esserlo a pena di inammissibilità, sicché era in facoltà della contribuente ricorrere direttamente avverso la successiva cartella di pagamento).
In tema di riscossione delle imposte, l'omissione (o invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce vizio comportante la nullità dell'atto consequenziale notificato, la quale può farsi valere mediante la scelta, ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificato, deducendo il vizio dell'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare anche quest'ultimo per contestare la pretesa tributaria; pertanto, la verifica circa la scelta compiuta dal contribuente compete al giudice del merito, il quale, nel primo caso, dovrà acclarare solo il difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, mentre, nel secondo, la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza della pretesa fiscale.
La proposizione di un'azione di accertamento nel giudizio tributario, pur essendo estranea al modulo di tale processo, da introdursi necessariamente con l'impugnazione di specifici atti, non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione - essendo questa attribuita in via esclusiva e "ratione materiae", e non in considerazione dell'oggetto della domanda - ma all'improponibilità di quest'ultima, che è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito che si sia pronunciata su di essa, nonostante l'inesistenza di un atto (anche di solo silenzio rigetto) impugnabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della CTR che aveva omesso di dichiarare l'improponibilità della domanda per inidoneità dell'istanza di rimborso delle ritenute subite sulla pensione privilegiata erogata a favore del contribuente a determinare la formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto mancante dell'indicazione dell'ammontare delle imposte asseritamente versate e del quantum richiesto a titolo di ripetizione d'indebito).
La nullità della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell'atto presupposto, dovendo quest'ultimo in tal caso essere oggetto di tempestiva ed autonoma impugnazione.
In materia di contributi riscossi dai consorzi di bonifica, l'emissione di un avviso di notifica, quale atto atipico di messa in mora e di preavviso dell'iscrizione a ruolo, determina la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del giudizio riguardante l'impugnazione dell'avviso di pagamento (atto atipico di invito bonario al pagamento), sulla cui base non possono più essere avanzate pretese tributarie di alcun genere, dovendosi avere riguardo unicamente all'atto che lo ha integralmente sostituito e alla controversia sorta dalla relativa impugnazione.
In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche sulle quali la stessa si fonda, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, dovendosi pertanto ritenere immediatamente impugnabile anche l'avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.
In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell'atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine ovvero giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il diritto al rimborso delle accise sulla percentuale di idrocarburi presenti nei reflui industriali, c.d. altobollenti, per non avere la società ricorrente previamente impugnato l'atto - da ritenersi immediatamente lesivo della sua sfera giuridica - con cui l'Amministrazione le aveva imposto di liquidare l'accisa, indicando l'aliquota applicabile).
Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e l'invito al pagamento ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di omesso o insufficiente versamento all'atto di iscrizione della causa, rappresenta l'atto liquidatorio dell'imposta, contro il quale, nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, i soggetti tenuti all'effettivo versamento devono necessariamente proporre l'impugnazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi, invece, configurare un reale inadempimento in capo alle amministrazioni che abbiano prenotato a debito la relativa spesa, trattandosi di un debito solo virtuale la cui escussione si tradurrebbe, peraltro, in un pagamento dell'amministrazione a se stessa.
In tema di imposta di registro, la comunicazione, che anticipa l'avviso di liquidazione al contribuente a mezzo e-mail da parte dell'Agenzia, non è un atto atipico impugnabile, ma solo il mezzo di comunicazione dell'avviso stesso, con la conseguenza che l'impugnazione proposta è riferita all'atto lesivo e non alla e-mail, vista la coincidenza integrale tra quanto anticipato e l'avviso di accertamento formalmente notificato successivamente, già perfetto e valido sin dal momento della sua emissione.
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sentenza n. 181/2017
Questione infondata
13 luglio 2017
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv., con modif., nella legge n. 656 del 1994, e dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurati dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti - in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., per asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva - nella parte in cui non prevedono l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento espresso sull'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento impositivo proposta dal contribuente e l'impugnabilità, da parte di questi, dell'eventuale silenzio della p.a. sull'istanza. Anche in ambito tributario, l'annullamento d'ufficio non ha funzione giustiziale di tutela del contribuente, bensì costituisce espressione di amministrazione attiva e comporta valutazioni discrezionali, in quanto l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto [illegittimo] - pur traendo specifica valenza dalla forza che, in sede di autotutela tributaria, assume l'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi - deve essere valutato in comparazione con altri interessi, tra cui quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, inevitabilmente compromessa dall'annullamento di un atto inoppugnabile. Le norme censurate operano, appunto, un bilanciamento non irragionevole tra l'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi e quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, il quale ultimo sarebbe invece sacrificato se si affermasse il dovere dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di autotutela del contribuente, offrendo a questi una generalizzata "seconda possibilità" di tutela, dopo la scadenza dei termini per il ricorso contro lo stesso atto impositivo, e creando una nuova situazione giuridicamente protetta del contribuente, per giunta azionabile sine die. La non irragionevolezza della disciplina esaminata non preclude al legislatore altre possibili scelte, come la previsione di casi di autotutela obbligatoria o l'introduzione di limiti all'esercizio del potere di autoannullamento. ( Precedenti citati: sentenza n. 94 del 2017, sull'interesse alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico; sentenza n. 75 del 2000, secondo cui, in via di principio, il momento discrezionale del potere della p.a. di annullare i propri provvedimenti non gode in sé di una copertura costituzionale ). In sede di autotutela tributaria, l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto che ha condotto l'amministrazione a percepire somme non dovute acquista specifica valenza per la forza dell'interesse alla corretta esazione dei tributi, che si può considerare una sintesi tra l'interesse fiscale dello Stato-comunità e il principio della capacità contributiva, tutelati dall'art. 53, primo comma, Cost.
Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost.
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 19, comma 1, lettera e- bis ), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento all'art. 102 della Costituzione, nella parte in cui devolvono alla giurisdizione tributaria la cognizione della validità dell'ipoteca legale iscritta dal concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Infatti, il giudice rimettente non si è confrontato con l'orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione secondo il quale, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato, come nella specie, nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito; ciò nonostante il rimettente ha rilevato d'ufficio una questione di difetto di giurisdizione in ordine alla quale - secondo la ricordata giurisprudenza - era processualmente maturata una preclusione.
Art. 2 Disposizioni sul processo tributario · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 102 cost. · Art. 77 Riscossione imposte sul reddito
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera e-ter ), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, lettera introdotta dall'art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione. Ad avviso del giudice rimettente la norma censurata attribuirebbe alle commissioni tributarie la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la misura cautelare del fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dall'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, istituendo così un giudice straordinario o speciale, in contrasto con la Costituzione. Tale giudice non ha tuttavia dimostrato di avere esperito il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione da lui ritenuta costituzionalmente corretta. Sulla manifesta inammissibilità di questioni sollevate senza il preventivo tentativo di dare alla norma impugnata un significato conforme a Costituzione v., ex plurimis , citate ordinanze n. 57 del 2008 e nn. 108 e 68 del 2007.
Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 102 cost. · Art. 86 Riscossione imposte sul reddito · Art. 2 Disposizioni sul processo tributario
Va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione - degli articoli 48, 57 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuiscono al giudice ordinario, anziché a quello tributario, la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo amministrativo dei veicoli, in quanto, successivamente alle ordinanze di rimessione, è entrato in vigore l'art. 35, comma 26- quinquies , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale, integrando il disposto dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha previsto la ricorribilità davanti alle commissioni tributarie anche del provvedimento di fermo sui beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni (lettera e - ter ).
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Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 2022 al 4 gennaio 2024.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art19 · fonte del testo
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