[1]Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanita' per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945

[2]1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanita' per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuita' all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 2. Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalita' previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. E' a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facolta' di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo. 3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:

  • a)la procedura di accesso al Fondo;
  • b)le modalita' di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente gia' ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
  • c)le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. 5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1. 6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza e' dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica e' omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. 7 15 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

7

Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l'art. 8, comma 11-ter) che "Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

15

Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto (con l'art. 8, comma 11-ter) che "Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2023".

Testo vigente dal 29 novembre 2023

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 43, dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8785/2026

    8 aprile 2026

    In tema di azione esecutiva, intentata in Italia in forza di condanna al risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per lesione di diritti inviolabili della persona, l'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, conv. con modif. dalla l. n. 79 del 2022, nella parte in cui dispone l'estinzione delle procedure esecutive basate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich, nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, va interpretato, dato il tenore non univoco della sua formulazione letterale, in senso costituzionalmente orientato, al fine di garantire la salvaguardia della tutela almeno secondaria o risarcitoria dei diritti fondamentali della persona, violati dalle condotte illecite oggetto della condanna, escludendo dalla sua previsione le procedure esecutive intentate da quei creditori che non abbiano diritto ad accedere al Fondo Ristori disciplinato dal medesimo art. 43, come quelle proposte da creditori stranieri in forza di titolo estero, riconosciuto esecutivo in Italia, di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l'umanità compiuti all'estero.

    Art. 43 · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, pp. 246, 247 ↗pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23669/2025

    21 agosto 2025

    In relazione alle domande proposte nei confronti della Repubblica Federale di Germania, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subìti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, ove non sia originariamente convenuta anche un'amministrazione dello Stato italiano, la competenza territoriale si determina secondo le norme ordinarie, poiché, da un lato l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (secondo cui i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguenti ai crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, possono essere eseguiti esclusivamente sul Fondo "Ristori" istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze) non ha fatto venir meno la legittimazione passiva della Repubblica Federale tedesca nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità per i predetti danni, introducendo un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella fase esecutiva; dall'altro, la legittimazione passiva dello Stato estero non può reputarsi esclusa, in favore di quella dello Stato italiano, neppure sulla base della disposizione del comma 6 del medesimo art.43, il quale, prescrivendo la notificazione all'Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi dei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, attribuisce al detto Ministero un mero diritto di intervento ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto, il cui esercizio, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1611 del 1933, non implica, quanto alla competenza, l'applicazione della regola del foro erariale.

    Art. 43 · Art. 7 Testo unico e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato · Art. 42 c.p.c. · Art. 25 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 257 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 159/2023

    Questione infondata
    21 luglio 2023

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, sez. quarta civile, ufficio esecuzioni immobiliari, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost. dell’art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, come conv., che ha previsto, a fronte dell’istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti. La disposizione censurata opera un non irragionevole bilanciamento tra l’obbligo di rispetto dell’Accordo di Bonn del 1961 tra Germania e Italia e la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra, tutti di rango costituzionale. Se la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall’art. 24 Cost. comprende anche la fase dell’esecuzione forzata, tanto più vero quando leso è un diritto fondamentale, per altro verso costituisce un principio dell’ordinamento giuridico il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e quindi dai trattati – come, nel caso in esame, l’Accordo di Bonn del 1961 –, le cui disposizioni sono finanche elevate a parametri interposti della legittimità costituzionale della normativa interna (art. 117, primo comma, Cost.). Può allora dirsi che l’estinzione ex lege dei giudizi in sede esecutiva, ai quali comunque si applicherebbe l’immunità ristretta degli Stati quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo, che è di pari importo e anzi soddisfa maggiormente le aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei crimini di guerra), perché non c’è l’incertezza legata all’operatività dell’immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva. La necessità di bilanciamento segna un non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra, senza che sussista neppure disparità di trattamento tra le procedure esecutive instaurate sulla base di titoli formati dall’autorità giudiziaria italiana e quelle promosse in forza di titoli costituiti da pronunce di un giudice straniero, ritualmente delibate dall’autorità giudiziaria italiana, visto che si è previsto anche per queste ultime, in sede di conversione della disposizione censurata, non possono essere proseguite e sono estinte d’ufficio. ( Precedenti: S. 102/2020 - mass 26872; S. 364/2007 - mass 31759; S. 349/2007 - mass 31727; S. 348/2007 - mass 31715; S. 522/2002; S. 103/1995 - mass 22056; S. 329/1992 - mass 18616; S. 185/1981 - mass. 11549 ).

    Art. 43 Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 novembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2023 al 29 novembre 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto (con l'art. 8, comma 11-ter) che "Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2023".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-04-30;36~art43 · fonte del testo

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