Art. 3 — Autorità competenti

Le autorita' competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 4. ((Sono competenti a ricevere le manifestazioni di volonta' di richiedere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1348, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, le questure e gli uffici di polizia di frontiera, esclusivamente secondo le modalita' previste dall'articolo 26. La registrazione della domanda e' effettuata dalla questura o dall'ufficio di polizia di frontiera competente secondo quanto previsto dall'articolo 26-bis. Il richiedente formalizza la domanda presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dinanzi ai gestori dei centri di accoglienza e, per il richiedente destinatario della misura del trattenimento ovvero detenuto, dinanzi alle questure, esclusivamente secondo le modalita' di cui all'articolo 26-ter.)) L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione ((della Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, e' l'Unita' AMMR)), operante presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell'interno, che provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorita' di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti. 8 Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento. 8 L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. Il decreto e' pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione dell'autorita' di cui al comma 3. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', con il ricorso introduttivo. Il decreto con il quale e' concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato e' notificato a cura della cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti gia' emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non e' impugnabile. 8 Il ricorso e' notificato all'autorita' che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorita' puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e puo' depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. Entro lo stesso termine l'autorita' deve depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di trasferimento. 8 Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3-quinquies, secondo periodo. 8 Il procedimento e' trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti e' fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento e' definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre ricorso per cassazione e' di trenta giorni e decorre dalla comunicazione del decreto, da effettuare a cura della cancelleria anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso. 8 22 Quando con il ricorso di cui al comma 3-bis e' proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, il trasferimento e' sospeso automaticamente e il termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso e' rigettato. 8 La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti. 8 La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 8 A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalita' dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In ogni caso, il giudice puo' autorizzare il deposito con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. 8

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46

8

Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che le presenti modifiche si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto.

22

E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 5-10-2018 a seguito della soppressione del numero 1) della lettera a) dell'art. 17, comma 1 del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, che disponeva la modifica del comma 3-septies del presente articolo, ad opera della L. 9 dicembre 2024, n. 187, di conversione del D.L. medesimo.

Testo vigente dal 12 giugno 2026

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5449/2026

    11 marzo 2026

    (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - Valutazione del giudice dello Stato membro richiedente - Limiti. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Cassazione del provvedimento di annullamento del trasferimento - Clausola discrezionale ex art. 17 del reg. (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - Giudizio di rinvio - Verifiche - Limiti. In tema di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, il giudice dello Stato richiedente, pur non potendo valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, né fondare la decisione su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale (salva la acclarata sussistenza di carenze nel sistema di asilo e di accoglienza), può valutare il mancato esame, da parte dell'Autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, potendo questo configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale, ex art. 17 reg. UE n. 604 del 2013, purché i fatti posti a fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento. Nel giudizio di rinvio all'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, fondato sul rischio di refoulement indiretto, il giudice nazionale deve verificare se, in base alle allegazioni contenute nel ricorso, ai documenti prodotti, integrati dai fatti acquisiti nella decisione oggetto d'impugnazione e da ulteriori fatti, sopravvenuti o in precedenza non emersi, allegati o acquisiti in sede di giudizio di rinvio, il rifiuto anche tacito di avvalersi della clausola discrezionale ex art. 17 del reg. n. 604 del 2013 possa considerarsi illegittimo per violazione del diritto al riconoscimento della protezione complementare nazionale, che ha consistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata sul diritto d'asilo, di cui all'art. 10, comma 3, Cost., di cui costituisce una delle forme di attuazione.

    Art. 3 · Art. 10 cost.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 38 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24115/2025

    28 agosto 2025

    Nel giudizio di impugnazione del decreto di trasferimento adottato dall'Unità Dublino, caratterizzato dalla specialità delle regole del rito camerale, la delimitazione del thema decidendum non è accompagnata dalla formazione di preclusioni a pena di decadenza, con la conseguenza che al cittadino straniero è consentito precisare e integrare le ragioni poste a fondamento del ricorso, oltre che con la nota depositata nel termine previsto dall'art. 3, comma 3-sexies, del d.lgs. n. 25 del 2008, in qualsiasi altra nota autorizzata sia prima che dopo la scadenza di tale termine.

    Art. 3 · Art. 737 c.p.c. · Art. 24 cost.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 111 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15773/2025

    12 giugno 2025

    Nel giudizio di rinvio all'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, ai sensi del Regolamento UE n. 604 del 2013, il giudice nazionale, nell'ambito del sindacato sull'esercizio della clausola discrezionale, deve valutare se il rifiuto tacito di avvalersi della detta clausola appaia giustificato alla luce di quanto prospettato in ricorso o risultante dagli atti prodotti dalle parti, e verificare se emergono fatti rilevanti ai fini della protezione anche nazionale, attuativa del diritto di asilo costituzionale dell'art.10 Cost., potendo essere allegati fatti nuovi sopravvenuti, anche per effetto del tempo trascorso, oppure fatti preesistenti, non allegati in precedenza.

    Art. 3 · Art. 10 cost. · Art. 394 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 16 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12085/2025

    7 maggio 2025

    (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - Valutazione del giudice dello Stato membro richiedente - Limiti. In tema di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, il giudice dello Stato richiedente, pur non potendo valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, né fondare la decisione su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale (salva la acclarata sussistenza di carenze nel sistema di asilo e di accoglienza), può valutare il mancato esame, da parte dell'Autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, potendo questo configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale, ex art. 17 reg. UE n. 604 del 2013, purché i fatti posti a fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento.

    Art. 3 · Art. 10 cost.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, pp. 60, 61 ↗

Tutte le 33 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 12 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 11 dicembre 2024 al 12 giugno 2026. 24 parole tolte, 120 parole aggiunte.

Le autorita' competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 4. tolto: L'ufficio aggiunto: Sono competenti a ricevere le manifestazioni di volonta' di richiedere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1348, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, le questure e gli uffici di polizia di frontiera tolto: e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26aggiunto: , esclusivamente secondo le modalita' previste dall'articolo 26. La registrazione della domanda e' effettuata dalla questura o dall'ufficio di polizia di frontiera competente secondo quanto previsto dall'articolo 26-bis. Il richiedente formalizza la domanda presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dinanzi ai gestori dei centri di accoglienza e, per il richiedente destinatario della misura del trattenimento ovvero detenuto, dinanzi alle questure, esclusivamente secondo le modalita' di cui all'articolo 26-ter. L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione aggiunto: della Parte III del regolamento (UE) tolto: n. 604//2013 aggiunto: 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del tolto: 26 giugno 2013 e' l'Unita' Dublino aggiunto: 14 maggio 2024, e' l'Unita' AMMR, operante presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art3 · fonte del testo

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