Accertamento con adesione

Art. 11 — Avvio del procedimento

((L'ufficio di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 12, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:)) 23

  • a)gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  • b)il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
  • b-bis)le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
  • b-ter)i motivi che ((determinano le)) maggiori imposte di cui alla lettera b-bis); 23 COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 15 ((1-ter. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.)) 23
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2014, n. 190

15

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 638) che "Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis a 1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo 5-bis dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data".

D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13

23

Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

Testo vigente dal 22 febbraio 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2778/2026

    8 febbraio 2026

    La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, non determina la sospensione di novanta giorni del termine per l'impugnazione, quando sia stata preceduta dall'invito a comparire di cui all'articolo 5 dello stesso d.lgs., dal momento che il contribuente è già stato messo nelle condizioni di valutare l'opportunità della definizione e la possibilità di dedurre nel procedimento amministrativo, prima di addivenire all'instaurazione dei giudizi impugnatori, con conseguente non necessità di un ulteriore spatium deliberandi.

    Art. 11 · Art. 5 Accertamento con adesione · Art. 6 Accertamento con adesione · Art. 12 Accertamento con adesione

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2015 al 22 febbraio 2024. 10 parole tolte, 96 parole aggiunte in 3 capoversi.

L'ufficio tolto: invia ai soggetti obbligati aggiunto: di iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge n. 212 del 2000, contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'articolo 12, gli comunica un invito a compariretolto: , nel quale sono indicati:

b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovutitolto: ...;

b-ter) i motivi che tolto: hanno dato luogo alla determinazione delle aggiunto: determinano le maggiori imposte di cui alla lettera b-bis); COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190aggiunto: . 1-ter. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13

    Il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che "L'articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218~art11 · fonte del testo

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