Reti di telecomunicazione nelle zone di uso civico, torna il vincolo paesaggistico

Con la sentenza n. 121 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Codice delle comunicazioni elettroniche che escludeva il vincolo paesaggistico per le infrastrutture di telecomunicazione nelle aree gravate da usi civici.

· Redazione Iuspedia · 2 minuti di lettura

In questo articolo
  1. Che cosa prevedeva la norma
  2. Chi ha sollevato la questione
  3. La decisione
  4. Semplificare non vuol dire eliminare la tutela
  5. L'invito al legislatore

Con la sentenza n. 121 del 2026, decisa il 6 maggio e depositata il 6 luglio 2026, la Corte costituzionale è intervenuta sull'art. 54-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il Codice delle comunicazioni elettroniche, nella parte dedicata alle infrastrutture di telecomunicazione nelle zone gravate da usi civici.

Che cosa prevedeva la norma

Per l'installazione delle infrastrutture previste dagli artt. 44, 45, 46, 47 e 49 del Codice, e per le iniziative volte a potenziare le reti e a garantire la continuità dei servizi di telecomunicazione, l'art. 54-bis stabiliva due deroghe:

  • non serviva l'autorizzazione al mutamento di destinazione dei beni gravati da usi civici prevista dall'art. 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766;
  • non si applicava il vincolo paesaggistico dell'art. 142, comma 1, lettera h), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, al quale le aree gravate da usi civici sono sottoposte.

Chi ha sollevato la questione

I dubbi sono stati sollevati dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana, con ordinanza del 15 settembre 2025, in un giudizio promosso dall'Associazione regionale università agrarie del Lazio e da altri soggetti.

La decisione

  • È illegittima la parte dell'art. 54-bis che escludeva il vincolo paesaggistico.
  • Sono non fondate le questioni sull'esclusione dell'autorizzazione al mutamento di destinazione riferite alla ragionevolezza e agli artt. 9 e 24 della Costituzione, ed è inammissibile quella riferita al principio di eguaglianza.
  • È non fondata anche la questione riferita all'art. 77, secondo comma, della Costituzione.

Semplificare non vuol dire eliminare la tutela

Secondo la Corte, le esigenze di semplificazione legate al carattere prioritario delle reti di telecomunicazione possono giustificare la mancata richiesta dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso. Non possono però eliminare del tutto la tutela del paesaggio attraverso l'esclusione definitiva e generalizzata del vincolo.

Fino all'entrata in vigore dell'art. 54-bis, nel 2023, le semplificazioni per lo sviluppo delle reti si basavano sul presupposto che la tutela dell'ambiente e del paesaggio fosse comunque garantita dal rispetto del vincolo. La norma censurata ha segnato invece un «cambio di passo», eliminando il sistema di garanzie legato al vincolo paesaggistico.

I vincoli culturali e paesaggistici, spiega la sentenza, richiedono valutazioni specifiche, legate al singolo territorio e affidate alle autorità competenti. Il bilanciamento con altri interessi generali deve avvenire nel procedimento, secondo il principio di proporzionalità: semplificare non può significare negare in radice ogni garanzia di tutela ambientale. Una prevalenza automatica e indiscriminata della diffusione delle reti sulle esigenze paesaggistiche legate agli usi civici contrasta con l'art. 9 della Costituzione.

L'invito al legislatore

La Corte rinnova infine l'invito a un aggiornamento organico della disciplina degli usi civici. Serve alla certezza del diritto nella circolazione dei beni e a comporre interessi che oggi si sovrappongono: quelli delle comunità locali, la tutela dell'ambiente, la protezione della proprietà, l'esercizio dell'attività economica e la realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture.

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