Per quanto riguarda la riduzione del capitale sociale, il codice considera separatamente quella a cui la società addivenga per la constatata esuberanza dei suoi mezzi finanziari, in relazione al compimento del proprio oggetto, e quella che invece la società può essere costretta a deliberare in seguito alle perdite subite. Per la prima ipotesi (art. 2445) è mantenuto fermo il disposto della legge 29 maggio 1933, n. 617, che, opportunamente interpretando l'art. 101 del codice di commercio, ha chiarito che soltanto in questo caso la riduzione non possa avere effetto, se non siano trascorsi tre mesi dalla data della pubblicazione della relativa deliberazione, e i creditori sociali possano durante il periodo stesso fare opposizione contro la deliberazione medesima. Per la seconda ipotesi è parso opportuno rendere più aderente alla realtà la complicata disposizione dell'art. 146 del codice di commercio, prevedendo (art. 2446) un solo caso, e cioè quello della riduzione del capitale a meno dei due terzi, e disponendo che, quando questa situazione si determini, il capitale debba ridursi in proporzione della perdita accertata, se nell'esercizio successivo questa non venga ridotta a meno di un terzo del capitale stesso. In questo modo si consente alla società un congruo periodo di tempo per porre riparo alle conseguenze di un esercizio sfortunato, anzichè obbligarla a prendere una decisione immediata che le più favorevoli vicende dell'esercizio successivo possono rivelare intempestiva e pregiudizievole. Le perdite subite dalla società possono peraltro essere tali da ridurre il capitale al disotto del limite di un milione, che è il capitale minimo richiesto per le società per azioni. Se questa situazione si verifica, gli amministratori dovranno convocare l'assemblea dei soci perchè deliberi o la riduzione relativa ed il contemporaneo aumento del capitale ad una cifra non inferiore al detto minimo, oppure la trasformazione della società in altro tipo (art. 2447). Dello scioglimento e della liquidazione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 995