Art. 2447 c.c. — Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della societa'.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2447 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14639/2026

    18 maggio 2026

    In tema di operazioni sul capitale sociale, la perdita della qualità di socio in capo a chi non ha sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale non incide sulla legittimazione ad impugnare la relativa deliberazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione proposta dal socio che, rifiutandosi di concorrere all'operazione di ricostituzione del capitale in considerazione della mancanza di chiarezza del bilancio a tal fine predisposto, aveva per tale motivo perduto la predetta qualità).

    Art. 2447 c.c. · Art. 24 cost. · Art. 2482 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 41 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per quanto riguarda la riduzione del capitale sociale, il codice considera separatamente quella a cui la società addivenga per la constatata esuberanza dei suoi mezzi finanziari, in relazione al compimento del proprio oggetto, e quella che invece la società può essere costretta a deliberare in seguito alle perdite subite. Per la prima ipotesi (art. 2445) è mantenuto fermo il disposto della legge 29 maggio 1933, n. 617, che, opportunamente interpretando l'art. 101 del codice di commercio, ha chiarito che soltanto in questo caso la riduzione non possa avere effetto, se non siano trascorsi tre mesi dalla data della pubblicazione della relativa deliberazione, e i creditori sociali possano durante il periodo stesso fare opposizione contro la deliberazione medesima. Per la seconda ipotesi è parso opportuno rendere più aderente alla realtà la complicata disposizione dell'art. 146 del codice di commercio, prevedendo (art. 2446) un solo caso, e cioè quello della riduzione del capitale a meno dei due terzi, e disponendo che, quando questa situazione si determini, il capitale debba ridursi in proporzione della perdita accertata, se nell'esercizio successivo questa non venga ridotta a meno di un terzo del capitale stesso. In questo modo si consente alla società un congruo periodo di tempo per porre riparo alle conseguenze di un esercizio sfortunato, anzichè obbligarla a prendere una decisione immediata che le più favorevoli vicende dell'esercizio successivo possono rivelare intempestiva e pregiudizievole. Le perdite subite dalla società possono peraltro essere tali da ridurre il capitale al disotto del limite di un milione, che è il capitale minimo richiesto per le società per azioni. Se questa situazione si verifica, gli amministratori dovranno convocare l'assemblea dei soci perchè deliberi o la riduzione relativa ed il contemporaneo aumento del capitale ad una cifra non inferiore al detto minimo, oppure la trasformazione della società in altro tipo (art. 2447). Dello scioglimento e della liquidazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 995

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. 1 parola tolta, 16 parole aggiunte.

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 2327, gli amministratori aggiunto: o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della societa'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2447 · fonte del testo

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