L'impiegato non puo' esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' o enti per le quali la nomina e' riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente. 69a 71a 72a 88

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 15 luglio 2002, n. 145

69a

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 15 luglio 2002, n. 145, ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 1) che in deroga al presente articolo, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296

71a

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 1) che la deroga al presente articolo si interpreta nel senso che "ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonche' ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, e' riconosciuta l'anzianita' di servizio. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge 296/06".

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150

72a

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 1) che in deroga al presente articolo, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 19 giugno 2019, n. 56

88

Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 19 giugno 2019, n. 56, ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 1) che in deroga al presente articolo i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia, e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.

Testo vigente dal 7 luglio 2019

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 60, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 6219/2026

    17 marzo 2026

    L'incompatibilità tra impiego pubblico ed esercizio della professione forense, prevista dalla l. n. 339 del 2003, è diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali l'imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) nonché l'indipendenza della professione forense (art. 24 Cost.), e si verifica in virtù della mera iscrizione all'albo, non presupponendo l'esercizio effettivo della professione suddetta, in quanto volta ad evitare i rischi derivanti da possibili conflitti di interesse per la commistione tra attività professionale e pubblico impiego. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto necessario, al fine di integrare la causa d'incompatibilità, l'esercizio effettivo della professione forense, rinviando al giudice di merito la valutazione della legittimità del licenziamento irrogato, quale sanzione disciplinare, in conseguenza dell'iscrizione all'albo professionale del pubblico impiegato).

    Art. 60 · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 53 TU pubblico impiego

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 298 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 7 luglio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 15 novembre 2009 al 7 luglio 2019.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 19 giugno 2019, n. 56

    Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 19 giugno 2019, n. 56, ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 1) che in deroga al presente articolo i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia, e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art60 · fonte del testo

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