Legge fallimentare

Art. 43 fallimento — Rapporti processuali

Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. Il fallito puo' intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali puo' dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento e' previsto dalla legge. L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo. ((Le controversie in cui e' parte un fallimento sono trattate con priorita'. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui e' parte un fallimento e alla loro durata, nonche' le disposizioni adottate per la finalita' di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne da' atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia)). 63

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

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Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 21 agosto 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 43 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 32146/2025

    10 dicembre 2025

    Nel caso di sequestro preventivo di una parte o della totalità delle quote di partecipazione di una società a responsabilità limitata, è esclusa la legittimazione diretta del socio ad impugnare davanti al giudice tributario l'avviso di accertamento notificato alla società, laddove al custode giudiziario, nominato ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p., sia stato conferito dall'assemblea l'incarico di amministratore unico.

    Art. 43 fallimento · Art. 321 c.p.p. · Art. 53 cost.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31968/2025

    9 dicembre 2025

    In caso di conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento ex artt. 69 ss. del d.lgs n. 270 del 1999, i processi in corso sono soggetti alla disciplina della interruzione automatica, prevista dall'art. 43, comma 3, l.fall., ad eccezione di quelli relativi alle operazioni di accertamento dello stato passivo, la cui prosecuzione è regolamentata dagli artt. 31, comma 2 e 71, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999.

    Art. 43 fallimento

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30719/2025

    21 novembre 2025

    In tema di fallimento, il fallito, di fronte all'inerzia del curatore fallimentare, conserva, in via eccezionale e suppletiva, la capacità e la legittimazione processuale in ordine alle controversie relative ai beni "compresi nel fallimento", a condizione che la suddetta inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari, che deve essere specificatamente allegata da parte del fallito, e non anche quando sia la conseguenza di una valutazione negativa da parte di questi ultimi della convenienza della controversia. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che aveva negato la legittimazione processuale del fallito, non avendo il curatore manifestato il proprio disinteresse per l'iniziativa intrapresa dalla debitrice assoggettata a fallimento, ma operato, invece, una valutazione negativa sulla convenienza della prosecuzione delle azioni di nullità di un contratto di sale and lease back e delle relative fideiussioni attraverso la costituzione nel giudizio in primo grado).

    Art. 43 fallimento · Art. 24 cost.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30721/2025

    21 novembre 2025

    In seguito all'apertura di una procedura concorsuale liquidatoria a carico di una delle parti, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, del r.d. n. 267 del 1942, ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, dovendosi aver riguardo alla conoscenza legale non dell'evento interruttivo, ma dell'ordinanza del giudice che dichiara l'interruzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, erroneamente, aveva individuato il dies a quo per la riassunzione nella notifica della sentenza dichiarativa di fallimento, anziché nel successivo provvedimento con cui essa stessa aveva dichiarato in udienza l'interruzione del processo).

    Art. 43 fallimento · Art. 300 c.p.c. · Art. 301 c.p.c. · Art. 305 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 483/1993

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1993

    La mancata indicazione sia del tipo di reato di cui il contribuente, successivamente dichiarato fallito, è chiamato a rispondere, che dell'epoca cui si riferiscono i fatti allo stesso addebitati non consente alla Corte di apprezzare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge fallimentare, nella parte in cui non riconosce al fallito capacità processuale in ordine alla proposizione del ricorso tributario per contestare la ricorrenza delle violazioni fiscali penalmente sanzionate, in quanto la pregiudiziale tributaria, per effetto dell'intervenuta abrogazione (ex art. 13, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) delle norme che la prevedevano, non opera più per i reati commessi successivamente al 1 gennaio 1983, mentre per quelli commessi in epoca antecedente ha un'applicabilità ridotta in virtù delle numerose declaratorie di illegittimità costituzionale intervenute. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113, secondo comma, Cost.). - Sulla pregiudiziale tributaria, v. S. nn. 5/1993, 258/1991, 2/1989, 247/1983, 89/1982, 88/1982.

    Art. 43 fallimento · Art. 24 fallimento · Art. 113 fallimento · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 676/1988

    Questione inammissibile
    16 giugno 1988

    È manifestamente inammissibile - in quanto già dichiarata manifestamente inammissibile - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, 57, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 16, 19, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, denunziati, in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo. O. n. 454/1987.

    Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 46 Accertamento imposte sui redditi · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 454/1987

    Questione inammissibile
    3 dicembre 1987

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale identica ad altre gia` dichiarate manifestamente inammissibili, quando le norme denunciate, in conseguenza della pronuncia di incostituzionalita` di altra disposizione, non si prestano piu` a ricevere le applicazioni ipotizzate e censurate dal giudice a quo. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 27 Cost. - degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 16 e 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 in quanto non prevedono espressamente l'obbligo della notifica al fallito personalmente dell'avviso di accertamento dei redditi da parte degli uffici delle imposte e il diritto del fallito di opporsi personalmente all'accertamento medesimo; questione gia` dichiarata manifestamente inammissibile con ordd. nn. 95/1983, 116/1983). - v. S.n. 88/1982.

    Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 46 Accertamento imposte sui redditi · Art. 56 Accertamento imposte sui redditi

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 21 agosto 2015. 66 parole aggiunte.

… o se l'intervento e' previsto dalla legge. L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo. aggiunto: Le controversie in cui e' parte un fallimento sono trattate con priorita'. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui e' parte un fallimento e alla loro durata, nonche' le disposizioni adottate per la finalita' di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne da' atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

    Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art43 · fonte del testo

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