Astreinte senza termine finale, il giudice dell'opposizione può accertare che non serve più

Con la sentenza n. 109 del 2026 la Corte costituzionale ha respinto, con un'interpretazione conforme, i dubbi sull'art. 614-bis c.p.c. Se la misura coercitiva è stata fissata senza durata né tetto, il giudice dell'opposizione all'esecuzione può accertare, anche d'ufficio, quando ha smesso di funzionare e limitare a quel periodo la somma dovuta.

· Redazione Iuspedia · 3 minuti di lettura

In questo articolo
  1. La norma
  2. Il caso
  3. Cosa ha deciso la Corte e perché
  4. Cosa cambia

Con la sentenza n. 109 del 2026, decisa il 13 aprile e depositata il 18 giugno 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, «nei sensi di cui in motivazione», le questioni sull'art. 614-bis del codice di procedura civile, la norma sulle misure di coercizione indiretta (l'astreinte), nel testo anteriore alla riforma del d.lgs. n. 149 del 2022. Se la misura è stata fissata senza durata né tetto, il giudice dell'opposizione all'esecuzione può accertare, anche d'ufficio, il momento in cui ha smesso di servire.

La norma

L'art. 614-bis consente al giudice che condanna ad adempiere obblighi diversi dal pagamento di denaro di fissare, su richiesta di parte, una somma dovuta per ogni violazione o ritardo. Il provvedimento è titolo esecutivo anche per queste somme. La possibilità di fissare un termine di durata è stata aggiunta solo nel 2022.

Non esiste un successivo giudizio di liquidazione, come invece in Francia: la somma maturata la calcola il creditore nel precetto. E nell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), secondo la Cassazione civile (sezione terza, sentenza n. 22714 del 2023), il debitore non può chiederne la riduzione, perché significherebbe modificare il titolo.

Il caso

La questione l'ha sollevata il Tribunale di Brindisi con ordinanza del 29 luglio 2025. I genitori di una minore, per agire contro due dentisti per i danni di un trattamento, avevano chiesto le radiografie precedenti alle cure. In sede cautelare il Tribunale aveva disposto un sequestro e, nel settembre 2022, posto a carico dei professionisti 50 euro per ogni giorno di ritardo. Poi era arrivato un precetto per 15.917,06 euro, al quale uno dei due si era opposto.

Il Tribunale chiedeva di attribuire al giudice dell'opposizione il potere di fissare a posteriori un tetto o un limite di tempo: una misura senza fine, sosteneva, crea un vincolo «perpetuo».

Cosa ha deciso la Corte e perché

La censura riferita all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è inammissibile: il Tribunale non ha spiegato perché il caso rientri nel diritto dell'Unione. Le altre, riferite agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 della Costituzione, sono non fondate grazie all'interpretazione indicata dalla Corte.

La funzione dell'astreinte è anzitutto spingere l'obbligato ad adempiere. Un termine finale o un tetto è quindi «consustanziale» alla misura, salvo per gli obblighi di astensione senza durata: la perpetuità è incompatibile con quello scopo. Se l'inadempimento si protrae a lungo e il creditore non passa all'esecuzione diretta o al risarcimento, la penalità cresce col solo passare del tempo, senza più legame con le esigenze di tutela iniziali.

Il giudice dell'opposizione non può aggiungere «ora per allora» un termine o un tetto, né rivalutare i criteri fissati da chi ha disposto la misura. Può però constatare che, dopo un certo tempo, è diventata inutile. È un fatto successivo alla formazione del titolo, quindi l'accertamento non contrasta con l'orientamento della Cassazione per cui in opposizione il titolo non si rimette in discussione: attesta che il provvedimento coercitivo ha perso efficacia e che, oltre quel momento, non c'è credito per cui procedere.

Cosa cambia

  • Chi riceve un precetto fondato su un'astreinte senza durata né tetto può sostenere, nell'opposizione preventiva o successiva all'esecuzione, che la misura ha smesso di funzionare; il giudice può rilevarlo anche d'ufficio.
  • Il giudice individua il limite temporale di efficacia, secondo le particolarità del caso, e su quella base quantifica la somma per cui il creditore può procedere.
  • Restano fuori dall'opposizione la riduzione dell'importo e la critica dei criteri, da far valere con le impugnazioni del provvedimento che ha disposto la misura.
  • Per la Corte l'astreinte non deve diventare uno strumento di «ingiustificata locupletazione» per il creditore.

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