Costituzione

Art. 14 cost.

[1]Il domicilio è inviolabile.

[2]Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

[3]Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 14 cost., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8031/2026

    1 aprile 2026

    In tema di accertamenti tributari, l'accesso presso locali promiscuamente adibiti ad abitazione e all'esercizio dell'attività imprenditoriale, effettuato in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, comporta l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti, in ragione della tutela dell'inviolabilità del domicilio garantita dall'art. 14 Cost., senza che possano assumere rilievo il consenso prestato dal contribuente all'accesso o la spontanea consegna della documentazione richiesta.

    Art. 14 cost. · Art. 52 d.P.R. 633/1972

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 3848/2026

    20 febbraio 2026

    In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, le disposizioni del d.lgs. n. 109 del 2006 che prescrivono l'applicazione delle regole del codice di procedura penale nei limiti della loro compatibilità con il procedimento speciale - ossia gli artt. 16 (per l'attività di indagine) e 18 (per il dibattimento) - trovano fondamento nella particolare natura e rilevanza del bene protetto, il prestigio dell'ordine giudiziario, la quale giustifica una disciplina differenziata volta a bilanciare l'esigenza di una sua più rigorosa tutela ed il diritto di difesa del singolo magistrato, sicché l'inapplicabilità, nel procedimento disciplinare, dei limiti di utilizzazione delle intercettazioni acquisite aliunde, previsti dall'art. 270 c.p.p., è pienamente conforme al dettato costituzionale e non contrasta con l'art. 8 della CEDU, sussistendo entrambe le condizioni richieste dalla Corte EDU per la legittimità di limitazioni del diritto alla riservatezza, ossia il riscontro di una "base legale" per l'utilizzo delle intercettazioni nel procedimento ad quem (costituita dagli stessi artt. 16 e 18 del d.lgs. n. 109 del 2006) e la garanzia del diritto di difesa dell'incolpato in relazione alla validità e all'efficacia probatoria delle intercettazioni acquisite aliunde, diritto che nell'ordinamento interno è assicurato dal carattere giurisdizionale dell'intero procedimento e dalla facoltà di contestare tanto la ritualità degli atti con cui sono state disposte in sede penale le intercettazioni poste a fondamento dell'incolpazione, quanto la conformità delle trascrizioni al contenuto delle tracce sonore, delle quali va disposta l'acquisizione ove richiesta.

    Art. 14 cost. · Art. 105 cost. · Art. 24 cost. · Art. 15 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 247/2022

    Parametro
    9 dicembre 2022

    riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 191 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione mon…

    Art. 191 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 116/2022

    Parametro
    9 maggio 2022

    1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 191 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma…

    Art. 191 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 252/2020

    Parametro
    26 novembre 2020

    riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 3, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono d…

    Art. 191 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art14

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