Art. 35-bis — Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale

Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo ((e, quanto alle procedure di frontiera, dall'articolo 35-ter)). Salvo quanto previsto ((dal comma 2-bis)), il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente si trova in un Paese terzo al momento della proposizione del ricorso, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187. ((Fermo quanto previsto dall'articolo 35-ter, comma 1, nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348, il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro sette giorni dalla notificazione del provvedimento.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100)). ((La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.)) ((Nei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, fermo quanto prevede l'articolo 35-ter, il ricorrente, con istanza da proporsi a pena di inammissibilita' con il ricorso introduttivo, puo' chiedere di essere autorizzato a rimanere, esponendo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalita' di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno puo' depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive, la parte ricorrente puo' depositare note di replica entro i successivi tre giorni.)) ((Il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, entro i successivi dieci giorni decide con decreto motivato se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facolta' di depositare note difensive, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine stabilito dal comma 4 per il loro deposito. Quando l'istanza e' accolta, al ricorrente e' rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015.)) ((Il richiedente non puo' essere allontanato dal momento della notifica della decisione della Commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza prevista dal comma 4 e, se con il ricorso e' proposta tale istanza, nelle more della decisione prevista dal comma 4-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 56 e 68, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348)). Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione ((...)) che ha adottato l'atto impugnato, nonche', limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso e' trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell'interno puo' depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva. La Commissione che ha adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile la videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione, con le modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la Commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al capo III, nonche' l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Entro il medesimo termine la Commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Il procedimento e' trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorita' giudiziaria con modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. E' fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:

  • a)visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;
  • b)ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;
  • c)dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova. L'udienza e' altresi' disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:
  • a)la videoregistrazione non e' disponibile;
  • b)l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;
  • c)l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo. ((Entro otto mesi dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria. Nei casi previsti dal comma 2-bis la decisione e' adottata entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso. Il decreto non e' reclamabile. Il provvedimento adottato ai sensi del comma 4-bis perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso e' rigettato.)) Il termine per proporre ricorso per cassazione e' di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato puo' disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente e' disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte puo' depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo ((e all'articolo 35-ter)). La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata ((ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348)), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformita' all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del medesimo testo unico. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo ((e secondo)) periodo, del presente articolo. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100)). A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalita' dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Resta salva la facolta' del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito con modalita' non telematiche. In ogni caso, il giudice puo' autorizzare il deposito con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. 8
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46

8

Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica si applica alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo D.L.

20

Il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni del capo IV si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 12 giugno 2026

Corte di cassazione

11 pronunce che riguardano l’art. 35-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21386/2026

    23 giugno 2026

    In tema di protezione internazionale, le dichiarazioni del richiedente asilo sul proprio orientamento sessuale devono essere raccolte da un intervistatore competente e valutate dal giudice secondo i criteri procedimentali di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, comparate con COI aggiornate e pertinenti, e possono essere da sole sufficienti a dimostrare l'appartenenza ad un gruppo sociale a rischio persecutorio ovvero la circostanza che nel paese d'origine il soggetto è stato percepito come tale.

    Art. 35-bis · Art. 3 Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)

    Rassegna di giugno 2026, p. 62

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6541/2026

    19 marzo 2026

    Nell'ambito del giudizio di impugnazione del diniego di protezione internazionale della commissione territoriale, l'indisponibilità della videoregistrazione di cui all'art. 35-bis, comma 11, lett. a, del d.lgs. n. 25 del 2008, non comporta l'obbligo per il giudice di procedere all'audizione del ricorrente, salvo che non risultino nuovi motivi o nuovi fatti a supporto della domanda già formulata, il cui onere di allegazione è a carico del ricorrente.

    Art. 35-bis · Art. 10 cost. · Art. 24 cost.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, pp. 58, 59 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6414/2026

    18 marzo 2026

    In tema di protezione internazionale dello straniero, il giudice - verificata la regolarità della notificazione del ricorso con il decreto ed in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza nel procedimento avviato a seguito di ricorso avverso il provvedimento di diniego - deve decidere nel merito in ragione della natura officiosa del rito processuale, non essendo applicabile l'art. 181, comma 1, c.p.c. e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per "disinteresse" alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che si sia verificata un'irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere.

    Art. 35-bis

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 57 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1411/2026

    22 gennaio 2026

    Nel caso in cui il rifiuto del deposito telematico di atti processuali dipenda dall'esito negativo dei controlli automatici - comunicato al depositante con la c.d. quarta p.e.c., contenente indicazioni generiche (quale quella di "codice esito: -1" o "errore fatale") - e la parte abbia prontamente provveduto alla spontanea ripresa del procedimento di deposito mediante un nuovo invio telematico, non vi è spazio per un'indagine circa l'imputabilità dell'errore al fatto del depositante e il deposito stesso deve ritenersi tempestivo, non dovendosi neppure disporre la rimessione in termini, a fronte della tempestiva esecuzione dell'attività da cui la parte risultava incolpevolmente decaduta. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento che aveva ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto ridepositato telematicamente il giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni previsto dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, ma entro due giorni dalla comunicazione generica del primo esito negativo per motivi tecnici).

    Art. 35-bis · Art. 153 c.p.c. · Art. 194 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 32 ↗

Tutte le 14 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 13/2022

    Questione infondata
    20 gennaio 2022

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35- bis , comma 13, sesto periodo, del d.lgs. n. 25 del 2008, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. terza civile, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, par. 11, della direttiva 2013/32/UE, agli artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE, nonché agli artt. 6, 13 e 14 CEDU, nella parte in cui onera il difensore dello straniero richiedente asilo di certificare la data del rilascio della procura, oltre l'autografia della sottoscrizione della stessa, nel senso che la mancata certificazione è causa per il diritto vivente di inammissibilità del ricorso per cassazione. La disposizione censurata esplicita una prescrizione processuale - quella della necessaria posteriorità della procura speciale alle liti a ricorrere per cassazione rispetto alla pubblicazione del provvedimento impugnato - che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è già estraibile dalla regola generale posta dall'art. 365 cod. proc. civ., letto congiuntamente all'art. 83 cod. proc. civ., e che non differenzia la posizione del ricorrente in quanto straniero, richiedente la protezione internazionale. Essa si limita a porre a carico del difensore (e non della parte); la sua ratio è quella, in un settore peculiare per l'esorbitante numero di ricorsi, di solito seriali e caratterizzati dall'ammissione delle parti private al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, di rendere effettivo il rispetto della relativa prescrizione presidiandola con la certificazione dell'avvocato sulla "verità" della data, in modo da evitare il rilascio di procure c.d. in bianco. Si tratta di un onere strumentale che si iscrive, come prescrizione questa sì speciale, ma non irragionevole, nel più ampio obbligo di lealtà del difensore (art. 88, primo comma, cod. proc. civ.). La criticità di tal disciplina, non rilevante nel caso di specie, per cui la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato viene meno se il ricorso è rigettato, cosicché nell'immediato, appena ricevuta la comunicazione del decreto di rigetto del tribunale, lo straniero richiedente la protezione internazionale non ha più titolo per rimanere nel territorio dello Stato, non è conseguenza della regola introdotta dalla disposizione censurata, perché riguarda la disciplina della sospensione del rigetto della richiesta di protezione internazionale, non già quella della procura speciale per il ricorso per cassazione.

    Art. 35-bis Attuazione della direttiva 2005/85/CE · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

12 versioni dal 2017

2017oggi
  1. 12 giugno 2026 — oggiin vigoreper 5 mesi
  2. 24 maggio 2025 — 12 giugno 2026per un anno
  3. 11 dicembre 2024 — 24 maggio 2025per 5 mesi
  4. 24 ottobre 2024 — 11 dicembre 2024per un mese
  5. 11 ottobre 2024 — 24 ottobre 2024per 13 giorni
  6. 5 dicembre 2023 — 11 ottobre 2024per 10 mesi
  7. 6 maggio 2023 — 5 dicembre 2023per 7 mesi
  8. 11 marzo 2023 — 6 maggio 2023per un mese
  9. 20 dicembre 2020 — 11 marzo 2023per 2 anni
  10. 22 ottobre 2020 — 20 dicembre 2020per un mese
  11. 4 dicembre 2018 — 22 ottobre 2020per un anno
  12. 19 aprile 2017 — 4 dicembre 2018testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 12 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 2025 al 12 giugno 2026. 638 parole tolte, 289 parole aggiunte in 7 capoversi.

… e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo aggiunto: e, quanto alle procedure di frontiera, dall'articolo 35-ter. Salvo quanto previsto tolto: dai commi aggiunto: dal comma 2-bis tolto: e 2-ter, il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione … OTTOBRE 2024, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187. tolto: 2-bis.Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, lettere a), d) ed e), e nei casi in cui nei confronti del ricorrente e' stato adottato un provvedimento di trattenimento, i termini previsti dal comma 2 sono ridotti della meta', fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter. 2-ter. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2-bis, del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero e' sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il termine per il deposito del ricorso e' di sette giorni, decorrenti dalla data di notificazione della decisione della Commissione territoriale aggiunto: Fermo quanto previsto dall'articolo 35-ter, comma 1, nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348, il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro sette giorni dalla notificazione del provvedimento. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tolto: tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

tolto: a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

tolto: b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

tolto: c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis);

tolto: d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed e);

tolto: d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b) aggiunto: ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348. Nei casi previsti tolto: dal comma 3, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, aggiunto: dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, fermo quanto prevede l'articolo 35-ter, il ricorrente, con istanza da proporsi a pena di inammissibilita'tolto: , con il ricorso introduttivoaggiunto: , puo' chiedere di essere autorizzato a rimanere, esponendo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le … note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensiveaggiunto: , la parte ricorrente puo' depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice tolto: decide sull'istanza di sospensioneaggiunto: , esaminati gli elementi di fatto e di diritto, entro i successivi tolto: cinque giorni aggiunto: dieci giorni decide con decreto motivato se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facolta' di depositare note difensive, tolto: prevista dal quarto periodo, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine tolto: ivi stabilito aggiunto: stabilito dal comma 4 per il loro deposito. tolto: Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 3, quando l'istanza di sospensione aggiunto: Quando l'istanza e' accolta, al ricorrente e' rilasciato tolto: un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Avverso il decreto di cui al comma 4 e' ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo e' comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto e' comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti aggiunto: il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015. Il richiedente non puo' essere allontanato dal momento della notifica della decisione della Commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza prevista dal comma 4 e, se con il ricorso e' proposta tale istanza, nelle more della decisione prevista dal comma 4-bis. La disposizione di cui al tolto: presente comma. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis aggiunto: primo periodo non si applica quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 56 e 68, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione tolto: o la sezioneaggiunto: ... che ha adottato l'atto impugnato, nonche', limitatamente ai casi di cessazione o revoca …

… giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo. Entro tolto: quattro aggiunto: otto mesi dalla presentazione del ricorso, il tolto: Tribunale aggiunto: tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che … ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria. aggiunto: Nei casi previsti dal comma 2-bis la decisione e' adottata entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso. Il decreto non e' reclamabile. tolto: La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno aggiunto: Il provvedimento adottato ai sensi del comma 4-bis perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso e' rigettato. tolto: La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione e' di giorni trenta e decorre … termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo aggiunto: e all'articolo 35-ter. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. Le specifiche … al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata tolto: dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis) aggiunto: ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348, il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformita' all'articolo 74 del … manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo aggiunto: e secondo periodo, del presente articolo. tolto: Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando e' stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo, la comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-bis aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art35bis · fonte del testo

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari