Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 12 13 Il ricorso e' proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale e' competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello e' competente il presidente della corte di appello. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. Il presidente puo' chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile.1213

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

12

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

13

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 32 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 80/2020

    Questione inammissibile
    24 aprile 2020

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Torino in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, che prevedono, in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'inderogabile competenza monocratica del capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento opposto, anche ove quest'ultimo sia un giudice collegiale. Sebbene risulti distonica la previsione che un giudice monocratico deliberi in sede di opposizione avverso un decreto di natura giurisdizionale anche quando questo è emesso da un giudice collegiale, l'intervento additivo richiesto rischierebbe di creare non secondarie disarmonie applicative, perché richiederebbe di indicare in modo puntuale il collegio che, a seconda del giudice collegiale (non solo civile, ma anche penale e amministrativo) che ha emesso il provvedimento sarebbe competente a decidere dell'opposizione. Tale intervento, che implica un pur auspicabile riordino del sistema normativo, è demandato alle valutazioni e scelte del legislatore. Né può trascurarsi che una pronuncia additiva sarebbe comunque inidonea a ricondurre a piena coerenza il sistema, poiché la collegialità finirebbe con il divenire una regola non generale bensì asimmetrica, in quanto operante, o no, in ragione della composizione monocratica o collegiale del giudice che ha emesso il decreto impugnato; la quale potrebbe anche essere, in ipotesi, controversa e sub iudice. ( Precedenti citati: sentenza n. 47 del 2020, n. 219 del 2019, n. 45 del 2019, n. 35 del 2019, n. 106 del 2016, n. 23 del 2016, n. 78 del 2015, n. 277 del 2014, n. 52 del 2005, n. 144 del 1992 e n. 41 del 1972; ordinanze n. 273 del 2019 n. 254 del 2016, n. 128 del 2016, n. 220 del 2009 e n. 200 del 2000 ). L'istituto del patrocinio a spese dello Stato va ricondotto nell'alveo della disciplina processuale, nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. ( Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2019 e n. 81 del 2017; ordinanze n. 3 del 2020, n. 122 del 2016 e n. 270 del 2012 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il principio di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, non all'attività giurisdizionale in senso stretto. ( Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2019 e n. 91 del 2018 ).

    Art. 170 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 15 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 234/2016

    Questione infondata
    3 novembre 2016

    Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni (principale e subordinata) di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, sollevate dal Tribunale ordinario di Trani in riferimento all'art. 76 della Costituzione - in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, della legge n. 69 del 2009 - ed agli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost. La premessa interpretativa da cui muove il rimettente è già stata superata mediante pronuncia di non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, di identiche questioni, rilevando come il termine per la proposizione dello speciale procedimento di opposizione ai decreti in tema di spese di giustizia non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure sottoposte alle regole del "rito sommario", al cui schema base l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 ha ricondotto il procedimento di cui trattasi. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 106 del 2016 ).

    Art. 34 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione · Art. 15 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione · Art. 76 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 106/2016

    Questione infondata
    12 maggio 2016

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, impugnati, in riferimento agli artt. 76 Cost. (in relazione all'art. 54, commi 1 e 4, della legge n. 69 del 2009), 3, 24 e 111, settimo comma, Cost., nella parte in cui la denunciata normativa, sostituendo l'art. 170, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha soppresso il termine ivi previsto di venti giorni dall'avvenuta comunicazione per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia. I rimettenti, muovendo da una incompleta ricognizione del quadro normativo di riferimento, pervengono all'errata premessa che l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario del giudice sia ora proponibile sine die e pertanto soggetta solo al termine ordinario di prescrizione. L'opposizione in esame, è stata, invero, attratta nel modello del rito sommario di cognizione e, pertanto, il termine per la correlativa proposizione non è più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario. Il legislatore delegato, infatti, ha inserito - nel corpus del codice di procedura civile, all'interno del Titolo I del suo Libro IV - un Capo III- bis (rubricato «Del procedimento sommario di cognizione»), composto dagli artt. 702- bis , 702- ter e 702- quater . In particolare, l'art. 702- quater prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolidi in giudicato se non è appellato entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. L'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario, ne consegue che il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario, equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, è appellabile nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

    Art. 34 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione · Art. 15 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione · Art. 76 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150~art15 · fonte del testo

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