Legge fallimentare

Art. 101 fallimento — Domande tardive di crediti

Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ((trasmesse al curatore)) oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessita' della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, puo' prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore da' avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99. 50 Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme gia' distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo e' dipeso da causa non imputabile, puo' chiedere che siano sospese le attivita' di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 19 dicembre 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 101 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13321/2026

    8 maggio 2026

    Nel caso di amministrazione straordinaria pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, il commissario straordinario non è legittimato a impugnare le decisioni relative all'ammissione di crediti allo stato passivo.

    Art. 101 fallimento · Art. 100 fallimento · Art. 98 fallimento

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8216/2026

    2 aprile 2026

    Ai fini dell'insinuazione al passivo di crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento o della amministrazione straordinaria, devono essere osservate, ai sensi dell'art. 111-bis l. fall., le modalità del capo V della stessa legge, senza rilevanza tra insinuazioni tempestive e tardive, distinzione concettualmente incompatibile con la casualità temporale della ragione di insorgenza del credito; pertanto, ai fini dell'ammissibilità della conseguente domanda di insinuazione, viene in rilievo l'art. 101 l. fall., che esprime un principio generale, attuativo della ragionevole durata del processo e declinabile in funzione del bilanciamento tra diritto di azione e difesa, alla cui stregua il ritardo, ove ritenuto sussistente, è colpevole secondo una valutazione affidata al giudice del merito, caso per caso e secondo il suo prudente apprezzamento, con motivazione che non è sindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il tribunale aveva ritenuto tardiva l'insinuazione del credito per trattamento di fine rapporto, sorto ed esigibile in corso di procedura, senza operare una valutazione in concreto della tempestività della domanda).

    Art. 101 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111-bis fallimento

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7249/2026

    26 marzo 2026

    La conversione della domanda di rivendica o restituzione di un bene in domanda di ammissione al passivo del controvalore del medesimo alla data di apertura del concorso può essere effettuata sia rispetto ai beni che non sono stati acquisiti all'attivo, nel senso espressamente previsto dall'art. 103, comma 1, secondo periodo, l.fall., sia nell'ipotesi, regolata dal successivo periodo della norma, in cui il curatore abbia perso il bene dopo averlo acquisito all'attivo, tenuto conto dello stretto collegamento logico e lessicale delle due disposizioni di legge; il significato univoco anelastico della norma impedisce, invece, di ritenere che un'analoga conversione possa avvenire in sede di opposizione allo stato passivo.

    Art. 101 fallimento · Art. 183 c.p.c. · Art. 99 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 274/1994

    Questione infondata
    30 giugno 1994

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 1045/1988, O. n. 1124/1988. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 fallimento · Art. 98 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 1124/1988

    Questione infondata
    20 dicembre 1988

    Questione già dichiarata non fondata. - v. S.n. 1045/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 fallimento · Art. 98 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 1045/1988

    Questione infondata
    30 novembre 1988

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo comma, in relazione all'art. 98, terzo comma, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Roma con l'ordinanz…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 fallimento · Art. 98 fallimento

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2008 al 19 dicembre 2012. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, tolto: depositate in cancelleria aggiunto: trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art101 · fonte del testo

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