Art. 10 — Garanzie per i richiedenti asilo

((Prima possibile e comunque entro la data della registrazione)) della domanda ((l'ufficio di polizia competente alla registrazione)) informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2. L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda puo' essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilita'. La Commissione nazionale redige, secondo le modalita' definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo informativo che illustra:

  • a)le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri;
  • b)i principali diritti e doveri del richiedente durante la procedura di esame della domanda di protezione internazionale;
  • c)le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalita' per riceverle;
  • d)l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale, nonche' informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis.
  • d-bis)l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2 -bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonche' sulle procedure di revoca e sulle modalita' di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto. Al richiedente e' garantita, in ogni fase della procedura, la possibilita' di contattare 1'UNHCR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo. Il richiedente e' tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione interna-zionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se cio' non e' possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente e' garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile. Ove necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 12 giugno 2026

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 10, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13037/2025

    16 maggio 2025

    UE n. 604 del 2013 - Omissione - Conseguenze - Fattispecie. Nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, così come nell'ambito di una procedura di ripresa in carico, l'amministrazione è tenuta a svolgere, "di persona", il colloquio, ex art. 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, con la finalità di acquisire direttamente dal richiedente tutte le informazioni potenzialmente idonee a impedire l'applicazione del criterio generale di competenza previsto dal regolamento di Dublino; ne consegue che, nel caso in cui il colloquio personale sia mancato o non sia stato svolto nelle modalità garantistiche previste dal regolamento, la decisione di trasferimento deve essere annullata, salvo che, nel procedimento giurisdizionale, il giudice non abbia proceduto all'audizione personale del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, in presenza di un verbale del colloquio che si esauriva nella mera compilazione del modulo nella parte delle generalità del ricorrente, aveva rigettato il ricorso avverso la decisione di trasferimento, perché il richiedente non aveva adempiuto all'onere di anticipare la rilevanza delle proprie allegazioni, quale condizione per accedere all'audizione).

    Art. 10 · Art. 10 cost.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 71 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12741/2025

    13 maggio 2025

    In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, sull'Amministrazione che provvede ad adottare il provvedimento di espulsione in una lingua non conosciuta dalla persona destinataria del medesimo grava l'onere di dimostrare l'impossibilità della traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall'espellendo, potendo ritenersi legittimo il ricorso all'uso della lingua "veicolare" le volte in cui l'Amministrazione allega, e il giudice ritiene plausibile, l'indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dello straniero, o l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta, in presenza dell'attestazione dell'irreperibilità nell'immediato di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero.

    Art. 10 · Art. 24 cost. · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 68 ↗

Tutte le 16 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

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Che cosa è cambiato dal 12 giugno 2026

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tolto: All'atto della presentazione della domanda 1'ufficioaggiunto: Prima possibile e comunque entro la data della registrazione della domanda l'ufficio di polizia competente tolto: a riceverla aggiunto: alla registrazione informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art10 · fonte del testo

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