Codice civile

Art. 2878 c.c. — Cause di estinzione

L'ipoteca si estingue:

  • 1)con la cancellazione dell'iscrizione;
  • 2)con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dall'art. 2847;
  • 3)con l'estinguersi dell'obbligazione;
  • 4)col perimento del bene ipotecato, salvo quanto e' stabilito dall'art. 2742;
  • 5)con la rinunzia del creditore;
  • 6)con lo spirare del termine a cui l'ipoteca e' stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;
  • 7)con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2878 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

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  • Alle cause estintive dell'ipoteca enumerate dall'articolo 2029 del codice del 1865 ho aggiunto, nell'art. 2878, la menzione di due altre cause: la cancellazione dell'iscrizione, in correlazione al principio della natura costitutiva dell'iscrizione, e la mancata rinnovazione dell'iscrizione prima della scadenza del termine di venti anni. Inoltre, alla formula dell'art. 2029, n. 4, del codice anteriore, il quale enunciava come causa estintiva dell'ipoteca il pagamento dell'intero prezzo nel giudizio di graduazione, ho sostituito (art. 2878, n. 7), una formula che si adegua alla disposizione dell'art. 586 del nuovo codice di procedura civile.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1172

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2878 · fonte del testo

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