Art. 377 c.p.c. — Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente

[1]152

[2]Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

[3]Dell'udienza e' data comunicazione dal cancelliere al pubblico ministero e agli avvocati delle parti almeno sessanta giorni prima. 171 173

[4]Il primo presidente o il presidente della sezione, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata. 152 171 173

[5]67 72

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197

152

Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 377 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7750/2026

    31 marzo 2026

    In base all'art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, la decisione della Corte di cassazione sull'estinzione per rinuncia, intervenuta dopo la fissazione della pubblica udienza, va adottata con sentenza, giacché la predetta disposizione normativa, prescrivendo che la forma del provvedimento sia l'ordinanza in ogni caso in cui la Corte non pronunci in pubblica udienza, rende palese, per contro, che, all'esito della stessa, il ricorso debba sempre essere deciso con sentenza.

    Art. 377 c.p.c. · Art. 375 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 232 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2702/2026

    7 febbraio 2026

    Nel giudizio di cassazione l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza in ragione della morte della parte ricorrente costituita personalmente, ex art. 86 c.p.c., impone la decisione della causa, in ragione dell'impulso d'ufficio che governa il processo di legittimità, se dagli atti non risulti l'esistenza di eredi del ricorrente nei confronti dei quali eseguire ulteriori tentativi di comunicazione, senza che siano ipotizzabili ulteriori attività di ricerca.

    Art. 377 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 86 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 47 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 34887/2025

    30 dicembre 2025

    Nel procedimento di cassazione, l'obbligo del cancelliere di dare comunicazione dell'udienza di discussione, a norma e nel termine previsto dall'art. 377, comma 2, c.p.c., sussiste nei soli confronti delle parti che, alla data del relativo adempimento, risultano costituite con il deposito degli atti all'uopo previsti, non anche, pertanto, nei confronti delle parti costituite successivamente.

    Art. 377 c.p.c. · Art. 370 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 158 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 28369/2025

    27 ottobre 2025

    Il giudizio di impugnazione in sede di legittimità delle sentenze disciplinari nei confronti dei magistrati è strutturato dall'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 come un sistema processuale bifasico, secondo cui le forme e i termini del ricorso sono disciplinati dalle norme processuali penali, mentre le fasi di trattazione e decisione sono regolate dalla disciplina del codice di procedura civile, con la conseguenza che, nella fase introduttiva, da un lato non sono ammissibili "motivi nuovi" di impugnazione della sentenza e dall'altro è consentito produrre i soli documenti nuovi che l'interessato non sia stato in grado di produrre nei precedenti gradi, a condizione che non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito; mentre, nella fase di trattazione, è possibile produrre, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i soli documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata e all'ammissibilità del ricorso e del controricorso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la produzione documentale avvenuta in prossimità dell'udienza, nonché le deduzioni, contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c., relative a un vizio non denunciato con il ricorso).

    Art. 377 c.p.c. · Art. 372 c.p.c. · Art. 378 c.p.c. · Art. 379 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 6 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 109/2005

    Questione inammissibile
    18 marzo 2005

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111 Cost., degli artt. 301 e 377, comma secondo, del codice di procedura civile, nella parte in cui non attribuiscono rilevanza, nel giudizio di cassazione, alla morte dell’unico difensore verificatasi dopo la proposizione del ricorso e prima dell’udienza di discussione. Premesso che la funzione dell’interruzione del processo civile non è soltanto quella di mettere la parte in grado di compiere atti di impulso del processo, ma in primo luogo quella di consentire alla parte di difendersi in giudizio usufruendo di tutti i poteri e facoltà che la legge le riconosce, e premesso altresì che il carattere officioso del procedimento di cassazione è irrilevante al fine di bandirne l’istituto dell’interruzione, così come tale conclusione non può essere giustificata con il preteso, scarso valore – rispetto a quella che si esprime con il ricorso – delle successive attività difensive, non può tuttavia essere emessa la pronuncia di incostituzionalità sollecitata, in quanto il problema della necessità di garantire l’esercizio del diritto di difesa, nel giudizio di cassazione, alla parte colpita da un evento che quel diritto pregiudica, non riguarda soltanto il ricorrente, ma anche colui nei cui confronti il ricorso sia stato proposto, così come esso implica la soluzione di delicate questioni – derivanti dal fatto che quello di cassazione è 'ab initiò un processo di avvocati – quanto ai meccanismi di riattivazione del giudizio, sicché non compete alla Corte costituzionale – ma, nell’ambito della sua discrezionalità, al legislatore – la necessariamente articolata soluzione dei problemi implicati dal riconoscere rilevanza, nel giudizio di cassazione, ad eventi 'lato sensù interruttivi.

    Art. 301 c.p.c. · Art. 377 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art377 · fonte del testo

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