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[1]Se la decisione non puo' pronunciarsi che in confronto di piu' parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
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[2]Se questo e' promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio in un termine perentorio da lui stabilito.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 16 febbraio 2006
Costituzione del convenuto ex art. 416 c.p.c.: eccezioni tipiche già scritte dai fatti (incompetenza, legittimazione, decadenza, prescrizione, pagamento), presa di posizione fatto per fatto, difese sulle domande del ricorso, riconvenzionale con l’istanza dell’art. 418, chiamata del terzo, prove e procura in calce.
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In tema di revocatoria ordinaria avente a oggetto l'atto istitutivo di un trust a titolo gratuito, la domanda proposta nei confronti del beneficiario, soggetto privo di legittimazione passiva, non è idonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione nei confronti del trustee, unico litisconsorte necessario insieme al disponente, restando a tal fine irrilevante l'integrazione del contraddittorio disposta nei suoi confronti nel corso del giudizio.
L'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari ai quali siano attribuite dall'atto istitutivo soltanto facoltà, non connotate da realità, assoggettate a valutazioni discrezionali del trustee, sicché deve escludersi che i beneficiari non titolari di diritti attuali sui beni siano legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust, spettando invece la legittimazione, oltre al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.
In tema di condominio negli edifici, in caso di esercizio di actio confessoria servitutis, anche se implicante la rimozione degli ostacoli frapposti all'esercizio del diritto reale, la legittimazione passiva spetta all'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, comma 2, c.c., senza che sussista litisconsorzio necessario di tutti i condòmini, non incidendosi sui loro diritti individuali, a differenza del caso in cui il contro il condominio sia proposta l'actio negatoria implicante la rimozione delle opere comuni attraverso le quali la servitù è esercitata.
La domanda diretta ad ottenere la costituzione coattiva di una servitù su un fondo di proprietà dei condomini di un edificio, ma non rientrante tra le parti comuni dello stesso, va proposta nei confronti di dei singoli condomini, che soli possono disporre del diritto in questione, e non nei confronti dell'amministratore del condominio che, carente del relativo potere di disporre del bene, non è litisconsorte necessario degli stessi né fornito di legitimatio ad causam e di legitimatio ad processum per difetto del potere di rappresentanza dei titolari del diritto, esulando la controversia dalle attribuzioni conferitegli dall'art. 1130 c.c.; con la conseguenza che, ove sia stato erroneamente evocato in giudizio il solo amministratore del condominio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, non ricorrendo le ipotesi né dell'art. 102 c.p.c. (concernente la necessità di integrazione del contraddittorio in primo grado), né dell'art. 354, comma 1, c.p.c. (riguardante la rimessione della causa da parte del giudice di appello al primo giudice, ove questi non abbia provveduto alla detta integrazione), che si riferiscono ai casi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale e postulano che almeno uno dei soggetti legittimati sia stato evocato in giudizio.
Nel giudizio di opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., sono litisconsorti necessari tutti i soggetti che sono stati parte nel giudizio definito la sentenza oggetto di impugnazione, poiché l'opponente ha interesse a fare accertare l'esistenza del suo diritto verso tutti coloro che da tale decisione sono vincolati.
Nella controversia con pluralità di litisconsorti necessari, la nullità della notifica della citazione nei confronti di uno dei litisconsorti, che non si sia costituito, comporta un vizio dell'integrità del contraddittorio che può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e che, ove rilevato, giustifica la rimessione del giudizio al primo giudice, ex art. 354, comma 2, c.p.c.
Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili, è litisconsorte necessario il creditore che abbia trascritto il proprio pignoramento anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione, cosicché la sentenza che accerta l'acquisto della proprietà a titolo originario, pronunciata in sua pretermissione, non gli è opponibile.
Nel giudizio di impugnazione dell'atto di classamento di beni demaniali affidati in concessione promosso dal concessionario, non sussiste il litisconsorzio necessario dello Stato, perché il concessionario subentra nei poteri e nelle funzioni dell'Amministrazione concedente, divenendo l'unico soggetto tenuto al pagamento delle imposte relative a tali beni, e acquisisce la facoltà di agire a tutela degli stessi, ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c., mentre la partecipazione al processo dello Stato non comporta alcun risultato utile e pratico alla risoluzione della controversia.
In materia di supercondominio, nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., le questioni dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, ovvero della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, o, ancora, dell'esistenza di un supercondominio del quale faccia, o meno, parte un determinato condominio, in quanto inerenti all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., possono formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto collegiale: tale accertamento è privo - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, svolgendosi il giudizio ai sensi dell'art. 1137 c.c. nei confronti dell'amministratore del condominio, senza la partecipazione di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario, ed è volto a verificare se i condomini o edifici del supercondominio abbiano parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c., ovvero cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con i condomini e edifici medesimi e perciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati.
In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva sussiste sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato. (Nella specie, la S.C. ha rilevato ex officio la pretermissione ab origine del terzo pignorato, rinviando la causa al primo giudice nonostante il thema disputandum inerisse unicamente le spese liquidate tra le parti che avevano preso parte al giudizio).
Allorquando l'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone sia divenuto definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della relativa impugnazione - emessa a seguito di giudizio nel quale non siano stati evocati altresì i soci -, il ruolo formatosi nei confronti della società debitrice è riferibile anche ai soci, quali obbligati in via sussidiaria, ai quali dunque è legittimamente notificata la relativa cartella ai sensi dell'art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1972, che essi possono impugnare, lamentando l'inesistenza originaria o sopravvenuta non solo del titolo formatosi nei confronti della società ma anche del sottostante credito, in funzione recuperatoria della tutela non potuta esercitare avverso l'avviso di accertamento per violazione del litisconsorzio necessario nel relativo giudizio di impugnazione.
Qualora un comproprietario agisca in rivendica, non sussiste litisconsorzio necessario con gli altri comproprietari se il convenuto eccepisce la proprietà esclusiva del bene, senza formulare un'apposita domanda riconvenzionale, perché, essendo l'eccezione volta soltanto al rigetto dell'avversa domanda, l'eventuale accertamento incidentale sulla proprietà non è suscettibile di passare in giudicato.
In tema di impugnazioni in cause inscindibili, la rinuncia al ricorso per cassazione da parte di alcuni soltanto fra più ricorrenti, o nei confronti di alcuni soltanto dei controricorrenti, è senza effetto e non comporta l'estinzione del processo neppure limitatamente ai rinuncianti, non essendo ipotizzabili, in presenza di un litisconsorzio necessario, un'estinzione parziale o una cessazione parziale della materia del contendere. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio con riguardo ad un giudizio di impugnazione di deliberazioni assembleari di una comunione ad opera di una pluralità di comunisti, rispetto ai quali si era determinata una situazione di litisconsorzio processuale fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti sulla legittimità delle predette delibere).
In tema di espropriazione ex artt. 602 ss. c.p.c., nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo proprietario contro il creditore procedente il debitore - anche ove fallito, per l'eventualità del ritorno in bonis - riveste il ruolo di litisconsorte necessario, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento dei presupposti dell'azione esecutiva è destinato a spiegare effetti immediati e diretti, con conseguente nullità (rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) della sentenza emessa all'esito del giudizio cui non abbia partecipato e rimessione della causa al giudice di primo grado.
Nel giudizio di legittimità, qualora la Corte di cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 371-bis c.p.c., il deposito del relativo atto oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso, comporta l'improcedibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso, restando irrilevante un deposito tardivo dell'atto suddetto.
Sebbene l'azione di petizione ereditaria non richieda il litisconsorzio necessario di tutti gli eredi, qualora essa sia proposta sul presupposto della falsità, nullità o annullabilità del testamento, ricorre il litisconsorzio necessario di tutti gli eventuali eredi legittimi e, ove venga in rilievo anche l'accertamento della validità di altro testamento, di tutti gli eredi testamentari ivi indicati, in quanto la pronuncia incide sul rapporto unitario dedotto in giudizio relativo allo status di erede.
In tema di eredità giacente, il curatore, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è comunque legittimato, attivamente e passivamente, in tutte le cause concernenti la stessa e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto, durante il periodo di giacenza, cosicché, in tali ipotesi, va dichiarata, anche d'ufficio, la nullità, per difetto di contraddittorio, del provvedimento emesso all'esito di un giudizio a cui il curatore non sia stato chiamato a partecipare.
La morte della parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, i quali vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali - indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale -, di modo che, nel giudizio d'appello, dev'essere ordinata d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti (anche se contumaci in primo grado), in mancanza della quale il procedimento di secondo grado e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in sede di legittimità, laddove la non integrità del contraddittorio emerga dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti.
La legittimazione alle impugnazioni diverse dall'opposizione di terzo spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel grado del giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, con la consequenziale inammissibilità dell'impugnazione proposta da altri soggetti, senza che rilevi, a tal fine, la circostanza che i medesimi rivestano la qualità di litisconsorti necessari indebitamente pretermessi. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla debitrice esecutata che non aveva preso parte al giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso da un creditore intervenuto).
Nel giudizio relativo all'azione revocatoria dell'atto dispositivo di un bene in comunione legale i coniugi rivestono la qualità di litisconsorti necessari, trattandosi di una comunione senza quote nella quale entrambi sono titolari di una situazione giuridica unitaria e inscindibile.
Nel giudizio in cui venga esercitata azione di regolamento di confini nei confronti del proprietario, o di uno dei comproprietari, di un fondo sono litisconsorti necessari tutti coloro che vantino diritti reali sul fondo stesso o sulle opere su di esso insistenti, stante l'inscindibilità delle relative posizioni, e la necessità di evitare giudicati contrastati, con la conseguenza che, in caso di fallimento di uno dei convenuti (proprietario o titolare del diritto reale parziario), l'azione subisce la vis attractiva fallimentare, ripercuotendosi i suoi effetti eventualmente sfavorevoli sul patrimonio dominicale del fallito e dunque sul valore dell'attivo, anche ove la domanda venga limitata al solo accertamento del confine. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, in ipotesi di titolarità del bene in capo ad una società fallita e del diritto di superficie in titolarità di una società in bonis, aveva dichiarato improponibile la domanda di regolamento di confini proposta in un ordinario giudizio di cognizione, sebbene, in secondo grado, non fosse stata reiterata la domanda di condanna alla restituzione e alla rimessione in pristino, nei confronti del fallimento).
Nel giudizio di cassazione, il vizio derivante dalla violazione della disciplina del litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio e - salva l'ipotesi di sentenza inesistente per difetto di sottoscrizione del giudice o per altri gravi vizi riconducibili all'art. 161, comma 2, c.p.c. - va esaminato dopo le questioni pregiudiziali di rito attinenti al difetto di potestas iudicandi ma prima di quella relativa all'inammissibilità dei motivi di ricorso ex art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c., di modo che, in quest'ultima ipotesi, l'accertata violazione del contraddittorio per la pretermissione di litisconsorti necessari impone la cassazione con rinvio al giudice di primo grado.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori, esercitata dal socio di s.r.l. ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., richiede sempre la presenza della società, sussistendo un litisconsorzio necessario con il socio eventualmente singolo attore, poiché è direttamente la società, e non il socio, che beneficia dell'accoglimento dell'azione, giacché quest'ultimo può beneficiarne solo di riflesso, in termini di tutela e valorizzazione della sua partecipazione al capitale, ma mai in via diretta attraverso l'apprensione della somma eventualmente liquidata a titolo risarcitorio, che è destinata obbligatoriamente a confluire nel patrimonio della sola società.
In tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione del dante causa, ma con la partecipazione del successore, si configura l'estromissione tacita del primo, allorché egli abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza sollevare eccezioni, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, con conseguente esclusione del giudicato nei riguardi dell'alienante e perdita della sua qualità di litisconsorte necessario, giacché l'avente causa subentra integralmente nell'originaria posizione controversa.
In tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con l'obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso; tuttavia, qualora l'avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e i conseguenti giudizi, pur celebrati separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata e decisi con un'identica motivazione - sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati -, il giudice di appello o la Corte di cassazione possono legittimamente disporre la riunione dei procedimenti con efficacia sanante, dovendo ritenersi rispettata la ratio del litisconsorzio necessario.
Nel giudizio di rinvio, nonostante la sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale fra i soggetti che furono parti del processo di legittimità, la legittimazione a far valere la nullità della notifica dell'atto di riassunzione non compete ai litisconsorti ma al solo interessato il quale, nella qualità di contumace inconsapevole, è tenuto ad impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., non potendosi, pertanto, individuare nella fattispecie un'ipotesi di difetto di integrità del contraddittorio.
L'azione con la quale il lavoratore chiede, ai sensi dell'art. 13, comma 5, prima parte, della l. n. 1338 del 1962, al datore di lavoro, inadempiente all'obbligo contributivo, di versare la riserva matematica per costituire la rendita vitalizia presso l'INPS, non configura una pretesa risarcitoria che può essere rivolta esclusivamente nei confronti del datore, bensì una domanda di natura costitutiva volta alla costituzione della rendita vitalizia, rispetto alla quale l'ente previdenziale, tenuto a vigilare sulla corretta allegazione dei presupposti della domanda, è litisconsorte necessario, anche ai fini della futura opponibilità della sentenza nei suoi confronti.
In caso di contestuale cessione dell'azienda e del contratto di locazione ex art. 36 della l. n. 392 del 1978, senza liberazione del cedente, nel giudizio instaurato per la risoluzione del contratto e il pagamento dei canoni insoluti non sussiste litisconsorzio necessario tra cedente, cessionario e ceduto, bensì litisconsorzio facoltativo con rapporti processualmente scindibili, potendo il locatore esperire separate e distinte azioni nei riguardi dei soggetti (cedente e cessionario) tra loro obbligati in solido.
Nel processo tributario, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti in caso di litisconsorzio processuale - che comporta l'inscindibilità delle cause anche quando non sussiste il litisconsorzio necessario di natura sostanziale - non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Nel giudizio di rinvio non è consentito il rilievo d'ufficio della non integrità del contraddittorio in ragione dell'originaria ricorrenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario, essendo il giudice vincolato, ex art. 394 c.p.c., non soltanto al principio affermato dalla Corte di cassazione, ma anche alle premesse logico giuridiche che ne costituiscono il presupposto, tra le quali va compresa l'integrità del contraddittorio.
In tema di litisconsorzio necessario, la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contendenti, o anche la puntuale ammissione di tale fatto, ove provenienti solo da alcuni dei litisconsorti, non sono idonee a rendere incontroverso e non più bisognoso di prova il fatto medesimo, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. (Fattispecie in cui la non contestazione concerneva il possesso utile ad usucapionem).
In tema di liquidazione giudiziale ex artt. 57, comma 6 bis, del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF), non sussiste il litisconsorzio necessario tra il Fondo comune di investimento e i suoi creditori o quotisti, pur spettando a questi ultimi la legittimazione attiva sia al ricorso per l'apertura della liquidazione sia ad impugnare la decisione conclusiva del procedimento.
Nel giudizio promosso, nei confronti del terzo responsabile, dall'assicuratore surrogatosi nei diritti dell'assicurato ex art. 1916 c.c., quest'ultimo non è litisconsorte necessario, sia perché la surrogazione legale è una forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, sia perché l'assicurato-danneggiato, con il pagamento ricevuto dall'assicuratore, ha perso il credito risarcitorio - trasferitosi ope legis in capo all'assicuratore - e non ha, pertanto, né titolo né interesse di partecipare al giudizio, non essendogli opponibile la sentenza che lo definisce.
Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, terzo comma, 157, 164 c.p.c.).
In tema di contenzioso tributario, al processo per revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c., si applica il principio secondo cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dell'impugnazione proposta da uno soltanto dei soggetti interessati - e sempre che non si prospettino questioni esclusivamente personali - di integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, a pena di nullità assoluta del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio.
La chiamata del terzo in garanzia (propria o impropria) determina un litisconsorzio necessario processuale tra quest'ultimo e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di secondo grado vuoi l'originario convenuto vuoi il terzo chiamato, indipendentemente dal fatto che vi sia stata pronuncia sulla causa di garanzia o contestazione da parte del chiamato o estensione al terzo della pretesa iniziale.
In tema di condominio, le domande che incidono sull'estensione del diritto di proprietà o comproprietà dei singoli condomini devono essere rivolte nei confronti di tutti gli altri, i quali sono litisconsorti necessari, giacché viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile.
Nell'ipotesi in cui l'attore deduca in giudizio una posizione giuridica acquistata da terzi in forza di un contratto traslativo, il convenuto, in quanto terzo rispetto a tale contratto, può limitarsi ad eccepirne l'inefficacia nei propri confronti nel contraddittorio con la sola parte acquirente, sussistendo, invece, il litisconsorzio necessario anche nei confronti dell'alienante, laddove il convenuto medesimo intenda svolgere una domanda anche all'indirizzo di quest'ultimo, al fine dell'accertamento della nullità del contratto suddetto.
In tema di assicurazione sociale, tra la causa per risarcimento del danno promossa dall'assicurato nei confronti dell'autore dell'illecito e quella dell'assicuratore che, intervenuto volontariamente nel giudizio, dichiari di aver risarcito il danneggiato e di volersi surrogare nei suoi diritti verso il responsabile del danno ai sensi dell'art. 1916 c.c., sussiste un rapporto di dipendenza di ordine sostanziale che implica un litisconsorzio cosiddetto processuale, la cui efficacia - qualora l'assicurato non sia stato estromesso dal giudizio - si estende anche alla fase di impugnazione, giacché la pretesa dell'attore costituisce il precedente logico e necessario della pronuncia sulla pretesa dell'assicuratore.
In tema di espropriazione di beni indivisi, nel giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), i creditori procedenti, quelli eventualmente intervenuti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione non sono tuttavia parti necessarie del giudizio, con la conseguenza che la loro mancata evocazione comporta l'unico effetto di rendere loro inopponibile l'avvenuta divisione degli immobili, come espressamente previsto dall'art. 1113, comma 3, c.c.; tuttavia se sono stati citati in primo grado e sono intervenuti nel processo, si configura un'ipotesi di litisconsorzio processuale, che ne impone la partecipazione al giudizio di appello a pena di nullità della sentenza.
In tema di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio postula la valida instaurazione del processo contro almeno uno dei soggetti legittimati, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a disporla se sia stato convenuto in giudizio un soggetto diverso da quello nei cui confronti si sarebbe dovuto agire (vale a dire privo della legittimazione ad agire o contraddire) o un'entità priva di soggettività giuridica (nella specie, un ente ospedaliero già soppresso al momento dell'introduzione del giudizio), dal momento che il rilievo della mancanza di legittimazione passiva o del presupposto processuale della legitimatio ad processum o della stessa condizione primaria della soggettività giuridica impone, a seconda dei casi, il rigetto o la declaratoria di inammissibilità della domanda.
La nomina del custode giudiziario nell'ambito di una procedura esecutiva non determina la perdita della capacità processuale dell'esecutato né implica la costituzione di un distinto soggetto giuridico, posto che il custode è semplicemente titolare di un ufficio di diritto pubblico, destinato a sostituirsi al debitore esecutato nella gestione e amministrazione del compendio pignorato, sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la proposizione, in un giudizio instaurato dal custode, di una domanda riconvenzionale rendesse necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società esecutata, essendo questa già parte del giudizio per gli uffici del custode suddetto).
Laddove un avviso di accertamento catastale, emesso nei confronti del nudo proprietario di una costruzione e del superficiario, sia stato separatamente impugnato dagli stessi, in violazione del vincolo del litisconsorzio necessario, il giudicato di annullamento ottenuto dal proprietario della costruzione può essere invocato, nel giudizio autonomamente instaurato dal proprietario del suolo, per ottenere l'estensione in suo favore dell'effetto caducatorio, stante l'inscindibilità del legame che avvince la titolarità dei due diritti rispetto all'unitario classamento del fabbricato.
Nel giudizio volto a provocare una condanna alla modifica o demolizione di parti comuni dell'edificio condominiale a seguito di danni a parti di proprietà esclusiva, sono litisconsorti necessari tutti i condomini, sia perché l'edificio condominiale deve essere considerato come entità unitaria non divisibile pro quota rispetto agli interventi da effettuare sulle parti comuni, sia perché la realizzazione di opere sulle parti comuni volte a modificarne le caratteristiche incide sul diritto di comproprietà di tutti i condomini, con la conseguenza che una pronuncia di condanna ad un facere volto a modificare le caratteristiche del bene che ne è oggetto non potrebbe essere eseguita se non in presenza di un titolo esecutivo formato nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, dopo avere accertato la contestualità tra la modifica dell'altezza e della volumetria di un locale sottotetto di proprietà di un condomino, da una parte, e i lavori di rifacimento della copertura dell'edificio effettuati dal Condominio, dall'altra, aveva ritenuto unico legittimato passivo il proprietario dell'unità immobiliare in cui erano stati realizzati i lavori di innalzamento della falda del tetto che avevano privato della veduta l'appartamento dell'attrice).
Il principio dell'unità del rapporto processuale tra cause inscindibili inibisce che esso possa estinguersi solo in parte e restare in vita per alcune delle azioni che ne costituiscono oggetto e ciò indipendentemente dall'eventuale eccezione di estinzione parziale sollevata da alcuna delle parti, giacché trova applicazione il rilievo officioso di cui al comma 4 dell'art. 307 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009; ne deriva che la tempestiva riassunzione nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari non determina l'estinzione dell'intero processo, né delle sole cause non riassunte, dovendo il giudice, piuttosto, ordinare l'integrazione del contraddittorio.
Nel giudizio tra un condominio, rappresentato ex art. 1131 c.c. dal suo amministratore, ed un singolo condomino, convenuto per la condanna al pagamento di una somma di denaro, la questione della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale funzionale alla decisione della causa, privo - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, efficacia che altrimenti imporrebbe la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario.
Il litisconsorte necessario, pretermesso fin dal primo grado, può proporre opposizione di terzo avverso la sentenza di appello al fine di dedurre esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio, in quanto il pregiudizio concretamente patito dal terzo è costituito proprio dalla mancata partecipazione ad un giudizio che non poteva svolgersi senza la sua partecipazione e la lesione di tale diritto processuale "essenziale" determina una nullità insanabile.
Al giudizio di reclamo ex art. 26 l.fall., in ragione della deformalizzazione che caratterizza la fase di adozione del decreto reclamato, non si applica il principio per cui non è legittimato all'impugnazione il soggetto che, sebbene interessato, non abbia assunto formalmente la veste di parte processuale.
In tema di interruzione del processo, la proposizione di autonomo appello a cura del difensore di una parte deceduta, il quale - munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo - non ha dichiarato, nè notificato il decesso non giustifica l'integrità del contraddittorio alla luce del principio di ultrattività del mandato, quando, prima della scadenza del termine di impugnazione e anteriormente all'impugnazione medesima, altro soccombente notifichi l'atto di gravame a uno degli eredi sulla scorta della circostanza della morte della parte originaria; a fronte di detto fatto processuale, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, con la conseguenza che, in difetto, la sentenza comunque pronunciata è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in Cassazione.
Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo per causa tipica, qualora si intenda impugnare il capo relativo alla condanna alle spese, deve essere proposta opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e, nel conseguente giudizio, sono litisconsorti necessari, oltre al beneficiario, tutte le parti processuali a carico delle quali è posto l'obbligo del pagamento. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza che, pronunciando nel giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza integrare il contraddittorio nei confronti dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva dichiara estinta, aveva annullato il decreto del giudice dell'esecuzione di liquidazione del compenso del professionista delegato alla vendita).
La domanda proposta da un terzo estraneo al condominio, volta all'accertamento della proprietà esclusiva su un bene condominiale, deve essere proposta in contraddittorio con tutti i condomini in quanto litisconsorti necessari, incidendo l'azione sul diritto pro quota di ciascuno di essi; ne consegue la nullità della sentenza emessa senza la loro partecipazione e il rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., al fine di consentire la piena tutela del diritto di difesa dei soggetti pretermessi.
L'unitarietà dell'accertamento fiscale condotto nei confronti delle società di persone e dei relativi soci comporta la necessità del litisconsorzio tra la prima ed i secondi ma non implica che l'accertamento sociale sia pregiudiziale rispetto a quello personale, con conseguente necessità di riunione dei giudizi separatamente instaurati dai soci a seguito dell'impugnazione, rispettivamente, dell'accertamento rivolto alla società e di quelli individualmente indirizzati nei loro confronti.
La controversia relativa alla configurabilità, quale presupposto della imposizione tributaria, di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, il quale sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti, con la conseguenza che, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore giudiziale acquista la sola legittimazione a disporre dei beni oggetto del concordato quale mandatario dei singoli creditori, con riferimento alle prerogative distributive attuative del piano concordatario, laddove il debitore mantiene, oltre alla proprietà dei beni, anche la legittimazione processuale per tutte le altre controversie, senza che sussista litisconsorzio processuale tra imprenditore e liquidatore giudiziale, atteso il mancato trasferimento dell'attivo al liquidatore giudiziale e attesa, altresì, la diversità di ruoli.
L'omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, intervenuta nel corso di un giudizio di appello nei confronti del debitore, esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del liquidatore giudiziale, che ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, ma non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e di pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, rispetto alle quali non è configurabile alcun litisconsorzio necessario poiché l'accesso alla suddetta procedura concorsuale non determina lo spossessamento dell'imprenditore e la perdita della sua capacità di stare in giudizio.
Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, non è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo condotto dal danneggiato, in quanto la circostanza che il proprietario possa, per effetto di un'accertata corresponsabilità del conducente, "retrocedere" nella classe di rischio assicurativo, venendo così chiamato, in futuro, a corrispondere un maggior premio, non integra quell'evenienza alla quale dà rilievo l'art. 102 c.p.c., il cui scopo è quello di assicurare, dal punto di vista di chi agisce in giudizio, che la sentenza sia "utiliter data".
Nel processo tributario, la decisione di più questioni in rapporto di consequenzialità necessaria, ed in particolare di pregiudizialità reciproca - come nel caso della controversia concernente l'obbligazione tributaria per reddito da capitale derivante da fondi all'estero non dichiarati e della controversia concernente le sanzioni previste per la violazione dell'obbligo di dichiarazione, in relazione ai suddetti fondi - può essere motivata per relationem rispetto ad altra sentenza assunta simultaneamente, purché la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma riproduca i contenuti mutuati, facendone oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa - anche se connessa - causa sub iudice, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico-giuridica dell'innesto motivazionale.
Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata d'ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione.
Nell'espropriazione forzata presso terzi in cui il terzo pignorato si identifica con gli "Assicuratori dei Lloyd's" (nella loro struttura anteriore al recesso del Regno Unito dall'Unione Europea), La dichiarazione ex art. 547 c.p.c. è resa dal procuratore generale che - quale mandatario generale di tutti gli assicuratori e, in particolare, degli "underwriters" della polizza - è dotato della rappresentanza unitaria dei sottoscrittori operanti in Italia e, quindi, della legittimazione processuale attiva e passiva dei soggetti interessati al processo; ne consegue che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del credito è ritualmente proposta dal predetto procuratore generale, senza che sia configurabile una legittimazione estesa a tutti i "members" o "syndicates". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nell'accogliere l'opposizione avverso il provvedimento di assegnazione del credito emesso dal giudice dell'esecuzione a seguito di dichiarazione resa dal procuratore generale dei Lloyd's, aveva escluso l'esigenza di integrare il contraddittorio verso altri assicuratori che - avuto riguardo alla particolare struttura dei Lloyd's di Londra prima della Brexit e della costituzione della società per azioni di diritto belga "Lloyd's Europe" - fanno parte di un'unione di assicuratori associati in gruppi).
In caso di contratto con parte plurisoggettiva, l'azione di nullità non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio nei confronti di tutti i soggetti che, quale unica controparte, siano intervenuti nella stipulazione, in quanto la sentenza di accoglimento, che dichiara la nullità o l'inefficacia del contratto, ha natura dichiarativa e non costitutiva, sicché essa, senza apportare alcuna modifica all'atto, nullo ab origine, si limita a constatare l'inidoneità del negozio a produrre effetti tra le parti litiganti e non fa stato rispetto agli altri contraenti rimasti estranei al giudizio.
Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.
In tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, il titolo II della l. n. 184 del 1983, nel testo novellato dalla l.n. 149 del 2001, che riflette anche principi sovranazionali (artt. 3, 9, 12, 14, 18, 21 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. n. 176 del 1991; artt. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con l. n. 77 del 2003; art. 24 della Carta di Nizza), attribuisce a ciascuno dei genitori del minore una legittimazione autonoma connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a fare assumere loro la veste di parti necessarie dell'intero procedimento e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello, quand'anche non si siano costituiti in primo grado, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei loro confronti, ove non abbiano proposto il gravame; pertanto, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Anche per IRAP e IVA trova applicazione il principio per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario: da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci e, dall'altro, in tema di IVA, pur non ponendosi un problema di litisconsorzio, sorge la necessità del simultaneus processus per l'inscindibilità delle situazioni in ipotesi di accertamento ai fini anche di altre imposte, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni e contestualmente contestato, con un unico atto, dall'Ufficio.
In tema di azione revocatoria di un atto di trasferimento di un bene inserito in un fondo patrimoniale, sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge non debitore che ha partecipato all'atto di disposizione patrimoniale per prestare consenso allo scioglimento del fondo, ex art. 169 c.c., essendo necessario che sia posto in condizione di difendersi rispetto alla evenienza dell'inefficacia della sua volontà, dirimente per giungere al perfezionamento negoziale, conseguente all'accoglimento dell'azione.
Nell'opposizione ex art. 615 c.p.c. volta a contestare l'an o il quantum del diritto di agire in executivis del coniuge creditore che ha promosso l'esecuzione nei confronti del terzo debitore ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. n. 898 del 1970, ora sostituito dall'art. 437-bis.37, commi 1 e 2, c.p.c., sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge obbligato, interessato a partecipare ad un giudizio che è teso ad accertare l'esatta consistenza del suo obbligo e la cui decisione, avente attitudine al giudicato, incide sulla sua liberazione nei confronti del procedente e/o sul suo diritto di credito verso il terzo.
In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto; pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).
Quando viene disposta l'integrazione del contraddittorio, è tempestivo il rilievo ex officio dell'incompetenza, ex art. 38 c.p.c., se effettuato all'udienza immediatamente successiva all'adempimento ordinato. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui, il giudice, dopo aver ordinato l'integrazione del contraddittorio, aveva sollevato d'ufficio la questione di incompetenza per valore e rinviato la causa per precisazione delle conclusioni, per poi emettere ordinanza declinatoria della competenza, all'esito dell'interlocuzione delle parti).
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Sentenza n. 41/2006
Ha colpito questo articolo
8 febbraio 2006
dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art102 · fonte del testo
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