Codice civile

Art. 169 c.c. — Alienazione dei beni del fondo

((Se non e' stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessita' od utilita' evidente)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 169 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8394/2026

    3 aprile 2026

    In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché, a fronte di un debito di natura tributaria di società di persone, sorto nell'esercizio dell'impresa di quest'ultima, della quale il contribuente, in quanto socio, sia ritenuto condebitore solidale ex art. 2291 c.c., grava su quest'ultimo l'onere di provare non solo la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche, pure avvalendosi di presunzioni semplici, che il debito tributario sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia – dimostrando il fatto generatore dell'obbligazione e la relazione tra questa e i bisogni familiari e la destinazione del maggior reddito societario conseguito all'evasione a scopi voluttuari ad essi estranei – e che tale estraneità fosse conosciuta dal creditore.

    Art. 169 c.c. · Art. 77 Riscossione imposte sul reddito · Art. 170 c.c. · Art. 615 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10547/2025

    22 aprile 2025

    In tema di azione revocatoria di un atto di trasferimento di un bene inserito in un fondo patrimoniale, sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge non debitore che ha partecipato all'atto di disposizione patrimoniale per prestare consenso allo scioglimento del fondo, ex art. 169 c.c., essendo necessario che sia posto in condizione di difendersi rispetto alla evenienza dell'inefficacia della sua volontà, dirimente per giungere al perfezionamento negoziale, conseguente all'accoglimento dell'azione.

    Art. 169 c.c. · Art. 167 c.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 102 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non è stata accolta la proposta di istituire in ogni comune un registro anagrafico pubblico per l'annotazione della costituzione del vincolo di inalienabilità sui beni. Si sarebbe creato in tal modo un sistema ingombrante e poco pratico, che avrebbe costituito un'inutile duplicazione della trascrizione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 113

  • Per evitare che i terzi si astengano dal costituire un patrimonio familiare, nel timore che i beni vadano ai creditori, era stato proposto di limitare la norma del terzo comma dell'art. 228 del progetto, di modo che l'inalienabilità non fosse opponibile ai creditori del coniuge che avesse costituito il patrimonio, escludendosi il caso del terzo che avesse voluto fare un atto di liberalità. Per venire incontro a tale proposta si dichiara opponibile ai creditori del coniuge l'inalienabilità del patrimonio familiare costituito da un terzo (art. 169, ult. comma). In ordine allo stesso articolo, è stato suggerito di non esonerare il patrimonio familiare dal rispondere per le obbligazioni da delitto o quasi delitto del costituente, con il temperamento peraltro che i beni del patrimonio debbano rispondere solo in via sussidiaria, e cioè in mancanza di beni propri di colui che è stato dichiarato responsabile del danno da risarcire. Non si è accolto questo criterio, perchè non è sembrato conveniente ridurre troppo il vincolo dell'inalienabilità del patrimonio familiare.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 114

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 84 parole tolte, 59 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: L'atto di costituzione del patrimonio familiare deve essere trascritto se riguarda beni immobili.

tolto: I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

tolto: L'inalienabilita' dei beni costituenti il patrimonio familiare non e' opponibile ai creditori, il cui diritto e' sorto anteriormente alla trascrizione dell'atto o alla costituzione del vincolo sui titoli di credito.

tolto: Se la costituzione e' fatta da un terzo, l'inalienabilita' e' opponibile ai creditori del coniuge al quale e' attribuita la proprieta' dei beniaggiunto: Se non e' stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessita' od utilita' evidente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art169 · fonte del testo

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