Art. 1052 c.c. — Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso

[1]Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo e' inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non puo' essere ampliato.

[2]Il passaggio puo' essere concesso dall'autorita' giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.117

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzione

117

La Corte Costituzione con sentenza 29 aprile-10 maggio 1999 n. 167 (in G.U. 1a s.s. 19/05/1999 n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1052, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorita' giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilita' - di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo."

Testo vigente dal 20 maggio 1999

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1052 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10494/2026

    21 aprile 2026

    L'ampliamento di una servitù di passaggio, da pedonale a carrabile, richiede che preesista una servitù di passaggio sul fondo servente, che il fondo dominante non abbia uscita diretta sulla pubblica via e che l'ampliamento sia necessario per la coltivazione o l'uso conveniente del fondo dominante, ovvero per le esigenze abitative di esso, nel senso di una piena accessibilità alla casa di abitazione, senza che sia necessaria l'appartenenza del fondo a un soggetto portatore di handicap o con ridotta capacità motoria e sempre che il passaggio imposto non comporti un sacrificio del fondo servente maggiore del beneficio per quello dominante.

    Art. 1052 c.c. · Art. 1051 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 169 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 25213/2025

    15 settembre 2025

    In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell'interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo, al contrario, l'esistenza di un diritto reale (iure proprietatis o servitutis) di passaggio, che soddisfa le esigenze per le quali si agisce per la costituzione della servitù, ancorché insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo.

    Art. 1052 c.c. · Art. 1051 c.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 36 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 1900/2025

    27 gennaio 2025

    In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto; pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).

    Art. 1052 c.c. · Art. 1051 c.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 307 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 6 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 167/1999

    Ha colpito questo articolo
    10 maggio 1999

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, comma secondo, 32 e 42, comma secondo, Cost., l'art. 1052, comma secondo, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione relativa ai portatori di 'handicap' - degli edifici destinati ad uso abitativo. Infatti, premesso che la concessione del passaggio coattivo è subordinata dalla norma denunciata non solo alla inadeguatezza dell'accesso alla via pubblica ed alla sua non ampliabilità, ma anche alla sussistenza di una ulteriore condizione, rappresentata dalla circostanza che la domanda risponda <<alle esigenze della agricoltura e dell'industria>>; e considerato che, con tale disposizione, il legislatore, per il caso di fondo non intercluso, ha inteso altresì ricollegare la costituzione della servitù coattiva di passaggio alla sussistenza in concreto di una interesse generale, all'epoca identificato nelle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, al quale rimane estraneo ogni rilievo relativo alle esigenze abitative, pure se riferibili a quegli interessi fondamentali della persona la cui tutela è indefettibile; l'omessa previsione della esigenza di accessibilità della casa di abitazione <<lede il principio personalista che ispira la Carta costituzionale e che pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana >>. Inoltre, la norma denunciata, impedendo od ostacolando la socializzazione degli handicappati, comporta anche una lesione del fondamentale diritto di costoro alla salute psichica, la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica. Ne', d'altronde, la previsione della servitù in parola può trovare ostacolo nella garanzia accordata al diritto di proprietà dall'art. 42 Cost., poiché il peso che in tal modo si viene ad imporre sul fondo altrui può senz'altro annoverarsi tra quei limiti della proprietà privata determinati dalla legge, ai sensi della citata norma costituzionale, allo scopo di assicurarne la funzione sociale. red.: G. Leo

    Art. 1052 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 9/1975

    Questione infondata
    16 gennaio 1975

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1052 del codice civile, proposta in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione. Se pure è esatto, che l'ampliamento di passaggio su fondo altrui è concesso ricorrendo soltanto l'esigenza della coltivazione e del conveniente uso del fondo (art. 1051 c.c.), mentre l'apertura di un nuovo passaggio - richiesta perché quello preesistente, anche su fondo altrui, non è ampliabile - è condizionata alle ben più gravi esigenze dell'agricoltura e dell'industria (art. 1052 c.c.), i diversi requisiti previsti dal legislatore per subordinare la posizione del titolare di un fondo a quella di un altro - i quali entro certi limiti riflettono il maggior aggravio generalmente determinato dall'apertura di un nuovo passaggio rispetto all'ampliamento del preesistente - non appaiono di per sé in contrasto con la Costituzione e corrispondono entrambi ad interessi ragionevolmente connessi con la proprietà fondiaria. Ogni ulteriore considerazione, come quella relativa alla presenza di altre esigenze - per es. turistiche, commerciali - che potrebbero far propendere per unificare in un modo o in un altro le diverse discipline, non rientra per sua natura nel giudizio di legittimità affidato a questa Corte. Gli stessi motivi valgono anche a dimostrare l'infondatezza della questione sotto il profilo dell'art. 44 della Costituzione.

    Art. 1052 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 44 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La seconda figura di servitù di passaggio coattivo (art. 1052) concerne l'ipotesi in cui il fondo abbia un accesso alla via pubblica, ma questo sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non possa essere ampliato. In tale ipotesi non è conferito senz'altro al proprietario del fondo il diritto di ottenere la servitù, ma è rimesso all'apprezzamento discrezionale dell'autorità giudiziaria di consentire la servitù quando riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. L'invasione dell'ambito della proprietà altrui, non per necessità, ma per una maggiore utilità, non può infatti essere giustificata che da un interesse superiore a quello dei singoli: dall'interesse generale della produzione. Con maggiore precisione rispetto all'art. 594 del codice del 1865, sono determinate dall'art. 1053, secondo comma, le indennità dovute al proprietario del fondo servente per il passaggio coattivo. Non soltanto gli si riconosce il diritto a un'indennità proporzionata al danno che deriva dal passaggio, ma, prevedendosi il caso in cui, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili una zona del fondo servente ovvero lasciarla incolta, si stabilisce l'obbligo del proprietario che domanda il passaggio di pagare il valore della zona anzidetta prima d'intraprendere le opere o d'iniziare il passaggio medesimo, in conformità di quanto è disposto nell'art. 1038, primo comma, per l'acquedotto coattivo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 498

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 maggio 1999.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzione

    La Corte Costituzione con sentenza 29 aprile-10 maggio 1999 n. 167 (in G.U. 1a s.s. 19/05/1999 n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1052, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorita' giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilita' - di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad uso abitativo."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1052 · fonte del testo

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