Art. 305 c.p.c. — Mancata prosecuzione o riassunzione
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
10La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 15 dicembre 1967, n. 139 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1967, n. 321), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 305 del Codice di procedura civile per la parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione e la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301".
Corte Costituzionale
18La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-6 luglio 1971, n. 159 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1971, n. 177), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 299 dello stesso codice decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza". Con la medesima sentenza ha inoltre dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "l'illegittimita' costituzionale del detto art. 305 nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a sensi del precedente art. 300, comma terzo, decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza".
Testo vigente dal 4 luglio 2009
