Codice civile

Art. 1051 c.c. — Passaggio coattivo

[1]Il proprietario, il cui fondo e' circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica ne' puo' procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo.

[2]Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica e' piu' breve e riesce di minore danno al fondo sul quale e' consentito. Esso puo' essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora cio' sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.

[3]Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.

[4]Sono esenti da questa servitu' le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 1051 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10494/2026

    21 aprile 2026

    L'ampliamento di una servitù di passaggio, da pedonale a carrabile, richiede che preesista una servitù di passaggio sul fondo servente, che il fondo dominante non abbia uscita diretta sulla pubblica via e che l'ampliamento sia necessario per la coltivazione o l'uso conveniente del fondo dominante, ovvero per le esigenze abitative di esso, nel senso di una piena accessibilità alla casa di abitazione, senza che sia necessaria l'appartenenza del fondo a un soggetto portatore di handicap o con ridotta capacità motoria e sempre che il passaggio imposto non comporti un sacrificio del fondo servente maggiore del beneficio per quello dominante.

    Art. 1051 c.c. · Art. 1052 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 25213/2025

    15 settembre 2025

    In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell'interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo, al contrario, l'esistenza di un diritto reale (iure proprietatis o servitutis) di passaggio, che soddisfa le esigenze per le quali si agisce per la costituzione della servitù, ancorché insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo.

    Art. 1051 c.c. · Art. 1052 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 19726/2025

    16 luglio 2025
    • Strade

    In tema di demanio accidentale, non tutte le aree contigue e/o comunicanti con la strada pubblica, godono della presunzione di demanialità, ma solo quelle che, per l'immediata accessibilità, sono parte integrante della funzione viaria, così da costituire una pertinenza della strada stessa ed essere sottratte all'imposizione di diritti a favore di terzi ex art. 823, comma 1, c.c., con la conseguenza che la valutazione della pertinenzialità va pertanto compiuta dal giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso, sulla base dell'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, la demanialità dell'area di sedime della servitù di passaggio costituita rispetto all'autostrada, non potendo la demanialità affermarsi in ragione dalla mera ubicazione del percorso all'interno della fascia di rispetto autostradale).

    Art. 1051 c.c. · Art. 822 c.c. · Art. 823 c.c. · Art. 824 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11078/2025

    27 aprile 2025

    La servitù di passaggio costituita per contratto non cessa di essere coattiva, con conseguente operatività della causa di estinzione per cessazione dell'interclusione di cui all'art. 1055 c.c., laddove risultino sussistenti le relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall'atto, ma ricavabili aliunde, senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un'indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere coattivo del vincolo, salvo che non emerga in concreto l'intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontaria. (Nella specie, la S.C. nel confermare la sentenza gravata ha in particolare rimarcato che la gratuità della servitù costituisce un elemento sintomatico del carattere coattivo, essendo inusuale il riconoscimento di un diritto reale, non dovuto ex lege, che reca utilità a un fondo senza alcun corrispettivo a favore del fondo che ne subisce il peso).

    Art. 1051 c.c. · Art. 1032 c.c. · Art. 1055 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sono regolate due figure di servitù di passaggio coattivo. La prima (art. 1051) corrisponde a quella disciplinata nell'art. 593 del codice del 1865. Come nel codice precedente, la necessità del passaggio è determinata sia in relazione all'interclusione del fondo dominante, il cui proprietario non può, o può soltanto con eccessivo dispendio o disagio, procurarsi un accesso alla via pubblica, sia in relazione ai bisogni del fondo medesimo. Inoltre, come nel codice del 1865, è dato ottenere l'ampliamento del passaggio già esistente, quando da nuovi bisogni del fondo dominante ciò sia richiesto. È tuttavia da rilevare qualche differenza tra l'art. 593 del codice del 1865 e l'art. 1051 del testo. Ho creduto, infatti, opportuno aggiungere che questa servitù può essere stabilita mediante sottopassaggio, quando ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. Ho poi precisato, in relazione allo sviluppo raggiunto dai mezzi di trasporto nell'economia moderna, che l'ampliamento del passaggio esistente può essere chiesto anche per il transito dei veicoli a trazione meccanica. Sono esenti dalla servitù medesima, come in tema di acquedotto e di scarico coattivo, per l'eccessiva onerosità del vincolo che verrebbe a imporsi, le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 497

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1051 · fonte del testo

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