Art. 2251 c.c. — Contratto sociale
Nella societa' semplice il contratto non e' soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Nella societa' semplice il contratto non e' soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia che riguarda l’art. 2251 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
La controversia relativa alla configurabilità, quale presupposto della imposizione tributaria, di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, il quale sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti, con la conseguenza che, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Art. 2251 c.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 14 Disposizioni sul processo tributario
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La società semplice costituisce il tipo più elementare di società: per la sua costituzione non si impone l'osservanza di particolari formalità (art. 2251) e, sopratutto per questo, si differenzia dagli altri tipi di società; da ciò appunto deriva la denominazione di società semplice. Suo campo di applicazione specifico, come è stato chiarito, è quello delle attività non commerciali e cioè soprattutto delle attività agrarie. La sua organizzazione è elementare, pur restando fermo il principio che il gruppo sociale e il patrimonio sociale sono distinti dai singoli soci e dai loro patrimoni. Per la modificazione del contratto sociale, pur non essendo esclusa l'applicazione del principio maggioritario, ove ciò sia convenuto, è normalmente necessaria la unanimità dei consensi (art. 2252); l'amministrazione della società, ove non venga attribuita ad alcuni soltanto dei soci, o non venga attribuita a tutti i soci congiuntamente (art. 2258), spetta a ciascun socio disgiuntamente, salvo il diritto degli altri di opporsi all'operazione prima che sia compiuta (art. 2257); e, nel caso in cui l'amministrazione sia riservata ad alcuni soltanto dei soci, spetta agli altri il diritto di controllo della gestione e il diritto al rendiconto (art. 2261).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 931
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2251 · fonte del testo
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