Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Servitù

Prediali

Sottovoce della voce 157 nella classificazione del Massimario

12 massime, da pronunce dall’8 gennaio 2025 al 13 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

12 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14015/2026

    Servitù coattive › Costituzione servitù coattive

    Servitù prediali coattive - Domanda di costituzione - A carico di fondo di proprietà dei condomini di un edificio - Legittimazione passiva - Singoli condomini - Sussistenza - Amministratore di condominio – Esclusione - Fondamento - Chiamata in causa del solo amministratore - Conseguenze - Ragioni.

    La domanda diretta ad ottenere la costituzione coattiva di una servitù su un fondo di proprietà dei condomini di un edificio, ma non rientrante tra le parti comuni dello stesso, va proposta nei confronti di dei singoli condomini, che soli possono disporre del diritto in questione, e non nei confronti dell'amministratore del condominio che, carente del relativo potere di disporre del bene, non è litisconsorte necessario degli stessi né fornito di legitimatio ad causam e di legitimatio ad processum per difetto del potere di rappresentanza dei titolari del diritto, esulando la controversia dalle attribuzioni conferitegli dall'art. 1130 c.c.; con la conseguenza che, ove sia stato erroneamente evocato in giudizio il solo amministratore del condominio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, non ricorrendo le ipotesi né dell'art. 102 c.p.c. (concernente la necessità di integrazione del contraddittorio in primo grado), né dell'art. 354, comma 1, c.p.c. (riguardante la rimessione della causa da parte del giudice di appello al primo giudice, ove questi non abbia provveduto alla detta integrazione), che si riferiscono ai casi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale e postulano che almeno uno dei soggetti legittimati sia stato evocato in giudizio.

    Rv. 678600-01Rassegna di maggio 2026, p. 83Art. 1027 c.c. · Art. 1117 c.c. · Art. 1130 c.c. · Art. 102 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13852/2026

    Costituzione del diritto › Delle servitù volontarie › Costituzione negoziale

    Atto costitutivo - Individuazione di tutti gli elementi essenziali nel titolo - Necessità - Clausola di stile di generico riferimento allo stato di fatto sussistente - Inefficacia.

    Il titolo costitutivo od indicativo di una servitù prediale deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione dell'estensione e delle modalità di esercizio in relazione all'ubicazione dei fondi, restando inefficaci, ai suddetti fini, le clausole cosiddette di stile, che facciano generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitù attive e passive e così via.

    Rv. 678537-01Rassegna di maggio 2026, p. 82Art. 1058 c.c. · Art. 1063 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12029/2026

    Classificazione › Irregolari ; reciproche

    Ai fini della tutela possessoria ex art. 1168 c.c., lo spoglio può avere ad oggetto anche l'esercizio di una signoria di fatto sul bene corrispondente ad una servitù di parcheggio e, dunque, può realizzarsi anche con modalità tali da precludere al possessore la possibilità di transito attraverso un passaggio a ciò destinato, indipendentemente dalla sussistenza o meno della titolarità del corrispondente diritto reale.

    Classificata anche sotto: Possesso

    Rv. 677934-01Rassegna di marzo 2026, p. 187Art. 1027 c.c. · Art. 1028 c.c. · Art. 1063 c.c. · Art. 1065 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 11403/2026

    Costituzione del diritto › Delle servitù volontarie › Costituzione non negoziale › Per usucapione

    In materia di servitù altius non tollendi ed ai fini di individuare il dies a quo per l'usucapione del diritto di mantenere un manufatto in violazione della stessa, deve farsi riferimento al momento nel quale il manufatto viene ad esistenza, in forza della realizzazione di elementi strutturali ed essenziali: in caso di successiva trasformazione dell'opera, in forza del principio "tantum praescriptum quantum possessum", decorre un nuovo termine per l'usucapione in corrispondenza con la realizzazione della diversa opera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'usucapione del diritto al mantenimento di un manufatto in muratura e legno da ultimo realizzato, per non essere trascorsi venti anni dal momento nel quale lo stesso era venuto ad esistenza, risultando irrilevante - e, quindi, non cumulabile - il periodo di mantenimento in loco di diversa e precedente struttura, rimuovibile, con tamponature in alluminio e vetro).

    Classificata anche sotto: Possesso › Effetti

    Rv. 677924-01Rassegna di marzo 2026, p. 181Art. 1031 c.c. · Art. 1127 c.c. · Art. 1158 c.c. · Art. 1165 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 11403/2026

    Estinzione › Prescrizione

    Servitù altius non tollendi - Prescrizione - Non uso - Contenuto - Limiti - Fattispecie.

    Nella servitù altius non tollendi, in quanto servitù negativa, l'esercizio del diritto non si esplica mediante un comportamento positivo sul fondo servente, con la conseguenza che il non uso si identifica nella mancata osservanza dell'onere di riattivazione del diritto, successivamente ad un evento che lo ha violato e assume rilievo soltanto ove perduri per un periodo di oltre venti anni, comportando l'estinzione della servitù per prescrizione ex art. 1073 c.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato che non si era verificata l'estinzione della servitù di non sopraelevazione per prescrizione, in quanto il manufatto in origine rimuovibile, costruito con tamponature in alluminio e vetro, era stato nel tempo sostituito da altro in legno e muratura, da considerarsi opera nuova rispetto al primo).

    Rv. 677924-02Rassegna di marzo 2026, p. 180Art. 1073 c.c. · Art. 1127 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10494/2026

    Servitù coattive › Passaggio coattivo › Integrazione del contraddittorio › Litisconsorzio › Determinazione del passo › Ampliamento

    Ampliamento della servitù di passaggio - Da pedonale a carrabile - Requisiti - Appartenenza del fondo servente a portatore di handicap - Necessità - Esclusione.

    L'ampliamento di una servitù di passaggio, da pedonale a carrabile, richiede che preesista una servitù di passaggio sul fondo servente, che il fondo dominante non abbia uscita diretta sulla pubblica via e che l'ampliamento sia necessario per la coltivazione o l'uso conveniente del fondo dominante, ovvero per le esigenze abitative di esso, nel senso di una piena accessibilità alla casa di abitazione, senza che sia necessaria l'appartenenza del fondo a un soggetto portatore di handicap o con ridotta capacità motoria e sempre che il passaggio imposto non comporti un sacrificio del fondo servente maggiore del beneficio per quello dominante.

    Rv. 677982-01Rassegna di marzo 2026, p. 169Art. 1051 c.c. · Art. 1052 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 25213/2025

    Servitù coattive › Passaggio coattivo › Integrazione del contraddittorio › Litisconsorzio › Condizioni › Interclusione

    Interclusione del fondo - Accertamento con riferimento al fondo nel suo complesso - Necessità - Passaggio di fatto su fondo alieno - Irrilevanza - Fondamento.

    In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell'interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo, al contrario, l'esistenza di un diritto reale (iure proprietatis o servitutis) di passaggio, che soddisfa le esigenze per le quali si agisce per la costituzione della servitù, ancorché insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo.

    Rv. 676025-01Rassegna di settembre 2025, p. 36Art. 1051 c.c. · Art. 1052 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12968/2025

    Servitù prediali - Carattere atipico dell’utilità - Contrasto principio tassatività diritti reali - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di servitù prediali, la formula dell'art. 1027 c.c. non tipizza - in modo tassativo - le utilità suscettibili di concretizzare il contenuto della servitù, ma si limita a stabilire le condizioni che valgono a distinguere queste ultime dai rapporti di natura strettamente personale, non derivando alcun ostacolo dal principio di tassatività dei diritti reali, il quale si connette alle connotazioni strutturali della situazione di vantaggio esercitabile erga omnes ed è indipendente dal contenuto di quest'ultima.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto sussistente una servitù, realizzata attraverso la apposizione di un insegna luminosa sul lastrico solare di un edificio, a vantaggio delle porzioni rimaste in titolarità della società, condomina dell'edificio del quale era originariamente integralmente proprietaria e che aveva poi alienato parzialmente a terzi).

    Rv. 674582-01Rassegna di aprile 2025, p. 131Art. 1027 c.c. · Art. 1028 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11078/2025

    Servitù coattive › Costituzione servitù coattive

    Costituzione per contratto di servitù coattiva di passaggio soggetta alla relativa disciplina - Requisiti - Sussistenza delle condizioni legali - Presunzione del carattere coattivo del vincolo in assenza di contraria volontà delle parti - Configurabilità - Fattispecie.

    Servitù coattive › Passaggio coattivo › Integrazione del contraddittorio › Litisconsorzio › Indennità › Cessazione dell'interclusione

    La servitù di passaggio costituita per contratto non cessa di essere coattiva, con conseguente operatività della causa di estinzione per cessazione dell'interclusione di cui all'art. 1055 c.c., laddove risultino sussistenti le relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall'atto, ma ricavabili aliunde, senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un'indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere coattivo del vincolo, salvo che non emerga in concreto l'intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontaria. (Nella specie, la S.C. nel confermare la sentenza gravata ha in particolare rimarcato che la gratuità della servitù costituisce un elemento sintomatico del carattere coattivo, essendo inusuale il riconoscimento di un diritto reale, non dovuto ex lege, che reca utilità a un fondo senza alcun corrispettivo a favore del fondo che ne subisce il peso).

    Rv. 674927-01Rassegna di aprile 2025, p. 120Art. 1032 c.c. · Art. 1051 c.c. · Art. 1055 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 1900/2025

    Servitù coattive

    Costituzione della servitù di passaggio - Fondi intercludenti appartenenti a diversi proprietari - Azione - Nei confronti di tutti i proprietari - Necessità - Fondamento - Mancanza - Conseguenze - Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.

    In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto; pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).

    Rv. 673629-01Rassegna di gennaio 2025, p. 6Art. 1051 c.c. · Art. 1052 c.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 307 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 41/2006Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 102 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…

  • Sentenza n. 167/1999Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 1052 c.c.

    Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1052, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad…

  • Sentenza n. 9/1975Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 1052 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1052 del codice civile, proposta con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Menaggio in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGION…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari