Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14015/2026
Servitù prediali coattive - Domanda di costituzione - A carico di fondo di proprietà dei condomini di un edificio - Legittimazione passiva - Singoli condomini - Sussistenza - Amministratore di condominio – Esclusione - Fondamento - Chiamata in causa del solo amministratore - Conseguenze - Ragioni.
La domanda diretta ad ottenere la costituzione coattiva di una servitù su un fondo di proprietà dei condomini di un edificio, ma non rientrante tra le parti comuni dello stesso, va proposta nei confronti di dei singoli condomini, che soli possono disporre del diritto in questione, e non nei confronti dell'amministratore del condominio che, carente del relativo potere di disporre del bene, non è litisconsorte necessario degli stessi né fornito di legitimatio ad causam e di legitimatio ad processum per difetto del potere di rappresentanza dei titolari del diritto, esulando la controversia dalle attribuzioni conferitegli dall'art. 1130 c.c.; con la conseguenza che, ove sia stato erroneamente evocato in giudizio il solo amministratore del condominio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, non ricorrendo le ipotesi né dell'art. 102 c.p.c. (concernente la necessità di integrazione del contraddittorio in primo grado), né dell'art. 354, comma 1, c.p.c. (riguardante la rimessione della causa da parte del giudice di appello al primo giudice, ove questi non abbia provveduto alla detta integrazione), che si riferiscono ai casi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale e postulano che almeno uno dei soggetti legittimati sia stato evocato in giudizio.
Rv. 678600-01Rassegna di maggio 2026, p. 83Art. 1027 c.c. · Art. 1117 c.c. · Art. 1130 c.c. · Art. 102 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza