Codice civile

Art. 2116 c.c. — Prestazioni

[1]Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative.

[2]Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore e' responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 2116 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 5445/2026

    11 marzo 2026

    La reiterata omissione del versamento della contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro è suscettibile di integrare la giusta causa di dimissioni del lavoratore, e dar luogo così allo stato di disoccupazione involontaria, presupposto per il riconoscimento del diritto alla NASpI, non rilevando in contrario le misure previste dall'ordinamento previdenziale per sterilizzare gli effetti negativi dell'inadempimento datoriale, quali l'automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c., ovvero la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338 del 1962, in quanto strumenti inidonei a incidere sulla lesione del rapporto fiduciario derivante dalla grave violazione degli obblighi contrattuali e delle clausole di correttezza e buona fede che devono governare il rapporto di lavoro.

    Art. 2116 c.c. · Art. 2119 c.c. · Art. 13 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 33461/2025

    22 dicembre 2025

    L'azione con la quale il lavoratore chiede, ai sensi dell'art. 13, comma 5, prima parte, della l. n. 1338 del 1962, al datore di lavoro, inadempiente all'obbligo contributivo, di versare la riserva matematica per costituire la rendita vitalizia presso l'INPS, non configura una pretesa risarcitoria che può essere rivolta esclusivamente nei confronti del datore, bensì una domanda di natura costitutiva volta alla costituzione della rendita vitalizia, rispetto alla quale l'ente previdenziale, tenuto a vigilare sulla corretta allegazione dei presupposti della domanda, è litisconsorte necessario, anche ai fini della futura opponibilità della sentenza nei suoi confronti.

    Art. 2116 c.c. · Art. 13 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 102 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. IV, ord. interl. n. 25175/2025

    14 settembre 2025

    La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, già oggetto di contrasto tra le sezioni semplici, inerente la natura - retributiva o contributiva - della quota del trattamento di fine rapporto che i datori di lavoro, che occupano più di cinquanta dipendenti, devono versare al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 755 ss., della l. n. 296 del 2006 e dal decreto ministeriale attuativo del 30 gennaio 2007, in mancanza di destinazione della quota medesima al sistema di previdenza complementare. La questione anzidetta è stata ritenuta altresì di particolare importanza, in ragione degli effetti che la sua definizione, nell’uno o nell’altro senso, può produrre in numerosi ambiti applicativi, ed in particolare: ai fini della risoluzione della questione, oggetto di ricorso, avente ad oggetto la possibilità di un contemporaneo intervento sia del Fondo di Tesoreria che del Fondo di Garanzia di cui alla l. n. 287 del 1982, in caso mancata soddisfazione del credito per inadempimento datoriale; in ordine all’applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116 c.c. e del conseguente regime prescrizionale proprio dell’obbligazione contributiva.

    Art. 2116 c.c. · Art. 374 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24807/2025

    8 settembre 2025

    In tema di Fondo di garanzia ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, il diritto del lavoratore non è condizionato all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, né è escluso laddove quest'ultima sia prescritta, in mancanza di un'espressa disposizione (quale quella dettata per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti) che limiti il principio di automaticità sancito dall'art. 2116 c.c., alla stregua della funzione di garanzia del lavoratore a fronte dell'insolvenza del datore di lavoro, che l'ordinamento comunitario (art. 5 della direttiva n. 80/987/CEE e art. 5 della successiva direttiva 2008/94/CE) attribuisce al Fondo in discorso.

    Art. 2116 c.c. · Art. 2 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli articoli 2114-2117 contengono norme di collegamento tra il codice e la legislazione speciale in materia di previdenza e di assistenza a favore dei prestatori di lavoro, nella quale hanno trovato progressiva applicazione i principi posti dalla Carta del lavoro. Perfezionate le provvidenze sancite dalle passate legislazioni per i tipici casi dell'infortunio, della disoccupazione, della invalidità e della morte, nuove e più ampie provvidenze sono state disposte per altri eventi della vita del prestatore di lavoro, quali la malattia, sia generica sia professionale - particolarmente la tubercolosi -, il matrimonio e la procreazione, la sospensione della normale attività lavorativa per richiamo alle armi, mentre l'istituzione degli assegni familiari ha reso possibile l'adeguamento delle retribuzioni ai maggiori oneri derivanti al prestatore di lavoro dalla creazione di una propria famiglia o dall'adempimento di naturali doveri verso la famiglia d'origine. La vasta e complessa legislazione speciale, che si è andata gradatamente formando in materia, ha cercato soprattutto attraverso i contratti collettivi, di rendere aderenti le provvidenze alle necessità delle varie categorie di prestatori di lavoro: ad essa e alle norme corporative l'art. 2114 lascia la cura di determinare «i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie», nonchè le contribuzioni e le prestazioni relative. Si è voluto tuttavia nei successivi articoli 2115 e 2116 fissare alcune norme generali, che in parte accolgono regole già esistenti nella legislazione speciale, e in parte consolidano l'orientamento evolutivo della giurisprudenza. La contribuzione, normalmente paritetica, alle istituzioni previdenziali e assistenziali, sia dell'imprenditore sia del prestatore di lavoro, già adombrata nella dich. XXVI della Carta del lavoro e sancita nel primo comma dell'art. 2115, che fa salve le diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, è un principio al quale raramente conviene derogare, perchè, mentre elimina ogni disagio morale per le categorie lavoratrici, che concorrono con il loro sacrificio ad assicurarsi il beneficio delle prestazioni, garantisce un'equa ripartizione degli oneri previdenziali, e rende evidente lo spirito di collaborazione che è alla base dell'ordinamento corporativo. Occorre tuttavia, nei casi in cui sia posta a carico del prestatore di lavoro una parte del contributo, rendere agevole l'esazione di esso da parte degli enti che gestiscono le varie forme di previdenza e di assistenza, ai quali non gioverebbe il dover ritenere e perseguire come debitori di parte dei contributi i singoli prestatori di lavoro. A tal fine il secondo comma dell'art. 2115, sulle orme di quanto è già sancito nelle leggi speciali, concentra nella persona dell'imprenditore la responsabilità del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, verso il quale tuttavia l'imprenditore potrà rivalersi nei modi previsti dalla legislazione speciale (normalmente con la facoltà di trattenere sulla retribuzione la quota di contributo a carico del prestatore di lavoro). Con tale sistema, che pone di fronte all'ente di previdenza un unico debitore ed unifica quindi sostanzialmente il debito per contributi, quanti siano i prestatori di lavoro e le forme di previdenza gestite da uno stesso ente, le operazioni di riscossione risultano grandemente semplificate. Il terzo comma dell'art. 2115, in relazione al carattere di ordine pubblico delle norme regolatrici in materia di previdenza e di assistenza, commina la nullità di ogni patto con il quale si tenti di eludere gli obblighi relativi alla previdenza ed all'assistenza e tutela in ogni circostanza il diritto del prestatore di lavoro alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Grande rilievo ha poi il problema se al prestatore di lavoro spettino le prestazioni previdenziali quando l'imprenditore, unico debitore dei contributi, non li abbia versati regolarmente alle istituzioni di previdenza e di assistenza: chè in tal caso, mentre si deve da un lato impedire che il diritto del prestatore di lavoro sia menomato o irrimediabilmente leso per il fatto dell'imprenditore (soprattutto quando il prestatore di lavoro abbia regolarmente adempiuto i suoi obblighi), occorre dall'altro lato salvaguardare l'interesse delle istituzioni previdenziali e assistenziali, il cui equilibrio finanziario riposa su una correlazione fra contributi riscossi e prestazioni da erogare, fissata preventivamente in base a rigorosi calcoli attuariali. Il sistema adottato nel primo comma dell'art. 2116 tende a contemperare le due opposte esigenze, in quanto consacra, in linea di principio, sulla scorta di cospicui precedenti legislativi, il diritto del prestatore di lavoro ad ottenere le prestazioni anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi, lasciando tuttavia alle leggi speciali e alle norme corporative stabilire eccezioni a tale regola, quando l'interesse dell'ente o una particolare forma di previdenza lo esiga. L'eccezione è implicita nei casi in cui per una serie di prestazioni erogate da un unico ente, che gestisce diverse forme di previdenza, sia stabilito che alcune soltanto di esse sono dovute anche quando non siano stati versati i contributi: come è, ad esempio, per le prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per la disoccupazione, la tubercolosi e la nuzialità e la natalità, in contrapposto alle pensioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, erogate dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. Anche nel caso, tuttavia, in cui l'ente di previdenza non sia tenuto alla corresponsione delle prestazioni, per mancata o irregolare contribuzione, il prestatore di lavoro non è lasciato senza tutela, poichè il comma secondo dell'art. 2116, codificando una larga tendenza giurisprudenziale, riconosce il diritto del prestatore di lavoro ad ottenere in ogni caso (anche nel caso, ad esempio, d'intervenuta prescrizione dei contributi) il risarcimento del danno dall'imprenditore. Sempre sulla linea di una efficace difesa dei diritti dei prestatori di lavoro, l'art. 2117, vietando che si esperiscano azioni esecutive da parte di creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro sui fondi speciali costituiti presso l'impresa per i fini di previdenza e di assistenza, tende a garantire l'effettivo conseguimento degli scopi, a cui tali fondi sono destinati. DELL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 856

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2116 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari