Art. 140 — Pluralità di danneggiati e supero del massimale

Qualora vi siano piu' persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate. L'impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del codice di procedura civile. L'impresa di assicurazione puo' effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito e' irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 230/2010

    Questione infondata
    24 giugno 2010

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140, comma 4, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata inammissibile con la sentenza n. 329 del 2009 per avere il rimettente sia trascurato di sperimentare la possibilità di dare al testo legislativo censurato un'interpretazione costituzionalmente orientata e di spiegare le ragioni che impediscono di pervenire ad un risultato idoneo a superare i dubbi di costituzionalità, sia denunciato meri inconvenienti di fatto, quali le asserite difficoltà di individuazione dei danneggiati, come tali estranei al controllo di costituzionalità. Per la dichiarazione di inammissibilità di identica questione, v. la citata sentenza n. 329/2009. Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 221/2008, n. 237/2007 e ordinanza n. 405/2007. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per omesso o inadeguato espletamento del tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 257/2009, n. 341/2008, n. 268/2008, n. 226/2008 e n. 193/2008. Sull'estraneità al controllo di costituzionalità degli inconvenienti di fatto scaturenti dall'applicazione delle norme censurate, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 86/2008, ordinanze n. 427/2008, n. 385/2008 e n. 376/2007.

    Art. 140 Codice delle assicurazioni private · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

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  • Sentenza n. 329/2009

    Questione inammissibile
    11 dicembre 2009

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140, comma 4, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., fra tutti i danneggiati dal medesimo sinistro stradale, poiché il rimettente ha trascurato di sperimentare la possibilità di dare al testo legislativo censurato un'interpretazione costituzionalmente orientata e di spiegare le ragioni che impediscono di pervenire ad un risultato idoneo a superare i dubbi di costituzionalità. La fattispecie di litisconsorzio necessario nelle controversie di cui si tratta discende dal principio di parità tra i creditori, che comporta un rapporto di dipendenza tra le rispettive posizioni, già idoneo a rendere non palesemente irragionevole la norma de qua , la quale si colloca nel quadro dei rapporti tra impresa assicuratrice e pluralità di soggetti danneggiati dal medesimo sinistro. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, in linea con l'insegnamento per cui i casi di litisconsorzio necessario, siccome incidenti sulla libertà di agire in giudizio, devono essere intesi restrittivamente, ha proposto un'interpretazione idonea a circoscrivere l'ambito applicativo della norma censurata, affermando la necessità del litisconsorzio soltanto se l'assicurazione, di fronte alle richieste di più danneggiati, formuli domanda volta ad ottenere l'accertamento in confronto di tutti del massimale; o se uno dei danneggiati, vistosi contestare l'esistenza del massimale e ritenuto che il diritto degli altri danneggiati o non sussista o sussista in misura minore, chieda l'accertamento o della non sussistenza o delle rispettive quote. D'altro canto, sostenere che il litisconsorzio concerna la domanda di risarcimento proposta da uno o più danneggiati contro l'assicuratore senza coinvolgimento di altri renderebbe la norma di dubbia costituzionalità, atteso che il singolo danneggiato può non sapere se e quali siano stati gli altri danneggiati che debbono concorrere sul massimale. Sotto altro e concorrente profilo, le difficoltà di individuare tutti i danneggiati lamentate dal rimettente, indipendentemente dal carattere meramente ipotetico di parte di esse, non discendono in via diretta ed immediata dalla disposizione legislativa censurata, ma, derivando dalle situazioni che possono di volta in volta verificarsi, costituiscono meri inconvenienti di fatto estranei al controllo di costituzionalità. Infatti, l'evento, nel quale si registra la presenza di più persone danneggiate nello stesso sinistro, non costituisce una categoria unitaria compiutamente definibile in via generale, ma si riferisce ad un'ampia gamma di situazioni, che oscillano tra gli incidenti di più ridotte dimensioni e quelli classificabili come catastrofici; e la stessa fattispecie degli incidenti catastrofici non si presta ad essere classificata con precisione, ma postula un'indagine di fatto da compiere in relazione ai casi concreti. Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 221/2008, n. 237/2007 e ordinanza n. 405/2007. Sulla (manifesta) inammissibilità delle questioni per avere il rimettente trascurato di sperimentare la possibilità di dare al testo legislativo censurato un'interpretazione costituzionalmente orientata e di spiegare le ragioni che impediscono di pervenire ad un risultato idoneo a superare i dubbi di costituzionalità, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 257/2009, n. 341/2008, n. 268/2008, n. 226/2008 e n. 193/2008. Per l'affermazione che gli inconvenienti di fatto, scaturenti dall'applicazione delle norme censurate, sono estranei al controllo di costituzionalità, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 86/2008, ordinanze n. 427/2008, n. 385/2008 e n. 376/2007.

    Art. 140 Codice delle assicurazioni private · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art140 · fonte del testo

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