Codice civile

Art. 1131 c.c. — Rappresentanza

[1]Nei limiti delle attribuzioni stabilite ((dall'articolo 1130)) o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e puo' agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

[2]Puo' essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorita' amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.

[3]Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi e' tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.

[4]L'amministratore che non adempie a quest'obbligo puo' essere revocato ed e' tenuto al risarcimento dei danni.

Testo vigente dal 18 giugno 2013

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Corte di cassazione

12 pronunce che riguardano l’art. 1131 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14307/2026

    14 maggio 2026

    In tema di condominio negli edifici, in caso di esercizio di actio confessoria servitutis, anche se implicante la rimozione degli ostacoli frapposti all'esercizio del diritto reale, la legittimazione passiva spetta all'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, comma 2, c.c., senza che sussista litisconsorzio necessario di tutti i condòmini, non incidendosi sui loro diritti individuali, a differenza del caso in cui il contro il condominio sia proposta l'actio negatoria implicante la rimozione delle opere comuni attraverso le quali la servitù è esercitata.

    Art. 1131 c.c. · Art. 1079 c.c. · Art. 1130 c.c. · Art. 102 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 12742/2026

    5 maggio 2026

    In tema di condominio, l'amministratore, pur legittimato ex lege alla rappresentanza processuale, non è titolare del rapporto sostanziale, spettante ai singoli condomini, sicché non può proporre o proseguire la lite in contrasto con la deliberazione assembleare di rinuncia o transazione, difettando in tal caso un proprio interesse ad agire, ferma la legittimazione concorrente del singolo condomino. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto legittima la prosecuzione dell'azione giudiziaria promossa dall'amministratore di condominio, omettendo di considerare che l'assemblea aveva deliberato di non procedere giudizialmente in relazione alla sopraelevazione realizzata da un condomino).

    Art. 1131 c.c. · Art. 1129 c.c. · Art. 1130 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9575/2026

    14 aprile 2026

    In tema di amministrazione di condominio, il potere di rappresentanza dell'amministratore è contenuto nei limiti delle attribuzioni indicate dall'articolo 1130 c.c., anche con riferimento al profilo della legittimazione ad agire e resistere in giudizio, giacche i 'maggiori poteri' a lui conferibili con il sistema delle delibere maggioritarie possono solo ampliare, ma pur sempre nell'ambito della sfera della realizzazione dell'interesse comune, le ordinarie attribuzioni già spettanti per legge all'amministratore; quest'ultimo, pertanto, rappresenta i condòmini ed è legittimato ad agire o a resistere in giudizio nei rapporti con i terzi nelle sole controversie che riguardano interessi comuni al condominio, e non già nei rapporti relativi a diritti e obblighi di esclusiva titolarità dei singoli condòmini, tranne che nel caso in cui vi sia conferimento di apposito mandato degli stessi, mediante atti distinti o deliberazione unanime dell'assemblea condominiale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto non necessario uno specifico atto scritto proveniente dai singoli condomini ai fini della prova della sussistenza del predetto mandato, ritenendo che quest'ultimo potesse evincersi da deliberazioni consorziali che avevano conferito anche espressi mandati di pagamento e sulla base di facta concludentia, emergenti dal concreto atteggiarsi dei rapporti tra amministratore, condòmini e terzo).

    Art. 1131 c.c. · Art. 1130 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2984/2026

    10 febbraio 2026

    Il condomino può agire o resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota delle parti comuni dell'edificio - anche intervenendo nella causa già promossa dall'amministratore o impugnando la pronuncia sfavorevole resa nei confronti di quest'ultimo -, e può altresì ricorrere all'autorità giudiziaria, in caso di inerzia dell'organo rappresentativo, ai sensi della disposizione di cui all'art. 1105 c.c., la quale, dettata in materia di comunione, è applicabile al condominio in virtù del rinvio ex art. 1139 c.c..

    Art. 1131 c.c. · Art. 1105 c.c. · Art. 1117 c.c. · Art. 1139 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 giugno 2013

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 18 giugno 2013. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo tolto: precedente aggiunto: 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e puo' agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1131 · fonte del testo

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