Art. 1027 c.c. — Contenuto del diritto
La servitu' prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilita' di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
La servitu' prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilita' di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
10 pronunce che riguardano l’art. 1027 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
La domanda diretta ad ottenere la costituzione coattiva di una servitù su un fondo di proprietà dei condomini di un edificio, ma non rientrante tra le parti comuni dello stesso, va proposta nei confronti di dei singoli condomini, che soli possono disporre del diritto in questione, e non nei confronti dell'amministratore del condominio che, carente del relativo potere di disporre del bene, non è litisconsorte necessario degli stessi né fornito di legitimatio ad causam e di legitimatio ad processum per difetto del potere di rappresentanza dei titolari del diritto, esulando la controversia dalle attribuzioni conferitegli dall'art. 1130 c.c.; con la conseguenza che, ove sia stato erroneamente evocato in giudizio il solo amministratore del condominio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, non ricorrendo le ipotesi né dell'art. 102 c.p.c. (concernente la necessità di integrazione del contraddittorio in primo grado), né dell'art. 354, comma 1, c.p.c. (riguardante la rimessione della causa da parte del giudice di appello al primo giudice, ove questi non abbia provveduto alla detta integrazione), che si riferiscono ai casi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale e postulano che almeno uno dei soggetti legittimati sia stato evocato in giudizio.
Art. 1027 c.c. · Art. 1117 c.c. · Art. 1130 c.c. · Art. 102 c.p.c.
Ai fini della tutela possessoria ex art. 1168 c.c., lo spoglio può avere ad oggetto anche l'esercizio di una signoria di fatto sul bene corrispondente ad una servitù di parcheggio e, dunque, può realizzarsi anche con modalità tali da precludere al possessore la possibilità di transito attraverso un passaggio a ciò destinato, indipendentemente dalla sussistenza o meno della titolarità del corrispondente diritto reale.
Art. 1027 c.c. · Art. 1028 c.c. · Art. 1063 c.c. · Art. 1065 c.c.
Sulle parti comuni dell'edificio condominiale non è ammissibile la costituzione, mediante titolo negoziale, di un diritto esclusivo d'uso, in quanto esso determina lo svuotamento del diritto di proprietà e si infrange contro il principio del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi; pertanto, la previsione di tale diritto, al momento della costituzione del condominio, impone di verificare, di volta in volta, se le parti abbiano inteso limitarsi all'attribuzione dell'uso esclusivo, riservando la proprietà all'alienante, oppure ricondurre il diritto concesso, sussistendone i presupposti di legge, in quello reale d'uso di cui all'art. 1021 c.c. o, ancora, abbiano inteso concedere un uso esclusivo e perpetuo di natura obbligatoria.
Art. 1027 c.c. · Art. 1117 c.c. · Art. 1126 c.c. · Art. 1021 c.c.
Quando un contratto di compravendita immobiliare contiene una convenzione costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, ai fini dell'opponibilità della servitù ai terzi, successivi acquirenti del fondo servente, assume rilievo esclusivamente il contenuto della nota di trascrizione del contratto che della servitù integra il titolo (ex art. 2659 c.c.), giacché tale forma di conoscibilità legale, indipendentemente da ogni menzione che ne faccia il successivo atto di acquisto, non può essere sostituita o integrata da una conoscenza effettiva o soggettiva, desumibile aliunde.
Art. 1027 c.c. · Art. 2659 c.c.
In caso di domanda giudiziale di costituzione di una servitù coattiva di passaggio, pedonale e carrabile, attraverso un'area di proprietà condominiale, la resistenza in giudizio, in difetto di un'unanime e positiva deliberazione di tutti i condòmini, esula dai poteri deliberativi assembleari e da quelli di rappresentanza processuale del condominio, da parte dell'amministratore.
Art. 1027 c.c. · Art. 1131 c.c. · Art. 1136 c.c.
Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusive contenute nel regolamento di condominio, costituenti servitù reciproche, devono essere enunciate in modo chiaro ed esplicito e ciò in quanto deve desumersi da detto regolamento in modo inequivoco la volontà delle parti (requisito indispensabile ai fini della costituzione convenzionale delle reciproche servitù) di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro appartenente a diverso proprietario.
Art. 1027 c.c. · Art. 832 c.c. · Art. 1122 c.c. · Art. 1138 c.c.
In tema di servitù prediali, la formula dell'art. 1027 c.c. non tipizza - in modo tassativo - le utilità suscettibili di concretizzare il contenuto della servitù, ma si limita a stabilire le condizioni che valgono a distinguere queste ultime dai rapporti di natura strettamente personale, non derivando alcun ostacolo dal principio di tassatività dei diritti reali, il quale si connette alle connotazioni strutturali della situazione di vantaggio esercitabile erga omnes ed è indipendente dal contenuto di quest'ultima.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto sussistente una servitù, realizzata attraverso la apposizione di un insegna luminosa sul lastrico solare di un edificio, a vantaggio delle porzioni rimaste in titolarità della società, condomina dell'edificio del quale era originariamente integralmente proprietaria e che aveva poi alienato parzialmente a terzi).
Art. 1027 c.c. · Art. 1028 c.c.
L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - in riforma della pronuncia di primo grado - aveva rigettato la domanda di condanna alla rimozione della struttura di legno lamellare, tipo chalet, realizzata sul terrazzo all'ultimo livello dello stabile, con appoggio ad un muro e ad una canna fumaria modificata, sebbene la convenuta avesse prospettato solamente in appello difese in ordine al contenuto del regolamento condominiale effettivamente vigente e all'inopponibilità della servitù reciproca d'immodificabilità prevista dal regolamento prodotto dagli attori).
Art. 1027 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 167 c.p.c. · Art. 11 Provvedimenti urgenti per il processo civile
L'accordo fra le parti, verbalizzato dal consulente tecnico d'ufficio, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio, in quanto redatto in assenza del giudice ed al di fuori delle ipotesi di controversia contabile previste dall'art. 199 c.p.c., ben può costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare, da un lato, la cessazione dell'originaria materia del contendere e, dall'altro, l'insorgere di nuove obbligazioni a carico delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che ha ritenuto non vincolante, in quanto non trasfuso in un provvedimento giudiziario, l'accordo raggiunto tra le parti nel corso di un processo successivamente estintosi a seguito del deposito del verbale di definizione pattizia).
Art. 1027 c.c. · Art. 185 c.p.c. · Art. 199 c.p.c.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciando sul contrasto di giurisprudenza in merito alla possibilità di costituire e riconoscere servitù prediali di parcheggio – hanno affermato il seguente principio: «In tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all’esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale e in particolare la localizzazione ».
Art. 1027 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Sebbene non si tratti che di un'immagine, la quale raffigura l'aspetto economico del rapporto, più che di una definizione rispondente al rigore del tecnicismo giuridico, ho preferito, per indicare il contenuto del diritto di servitù, conservare nell'art. 1027 la formula «peso imposto sopra un fondo» dell'art. 531 del codice del 1865, anzichè sostituire l'espressione «limitazione del godimento di un fondo», proposta nel progetto dalla Commissione Reale (art. 182). In vero, la parola «peso» esprime con maggiore immediatezza il carattere reale della servitù e sopratutto pone in risalto il distacco delle vere e proprie servitù prediali dalle limitazioni della proprietà. Dall'espressione «per uso e l'utilità» adoperata dal codice del 1865, ho eliminato l'accenno all'uso, essendo il concetto dell'uso ricompreso in quello più ampio e generico dell'utilità. Questa, come chiarisce l'art. 1028, che traduce in formula legislativa un principio non controverso, oltre che in un vantaggio strettamente economico, può consistere nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Aggiunge lo stesso art. 1028 che l'utilità può anche essere inerente alla destinazione industriale del fondo. La possibilità di costituzione delle così dette servitù industriali ha però, quale suo presupposto, che l'industria sia collegata al fondo dominante; che, cioè, questo abbia per sua destinazione specifica di servire a una data industria, di guisa che la servitù si traduca in un incremento dell'utilizzazione del fondo. Sarebbe infatti alterato lo schema tradizionale delle servitù prediali se si consentisse di costituire una servitù a favore di un'azienda industriale indipendentemente dal legame dell'industria con un determinato immobile. Nell'art. 1029 si risolve la questione sulla necessità o meno dell'attualità dell'utilitas per la costituzione di una servitù, ammettendosi che questa possa costituirsi per assicurare a un fondo un vantaggio futuro. Si ammette inoltre la costituzione di una servitù a favore o a carico di un edificio non ancora costruito o di un fondo da acquistare; ma in questi casi la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è acquistato.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 488
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1027 · fonte del testo
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