Codice di procedura civile

Art. 784 c.p.c. — Litisconsorzio necessario

Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 784 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 24971/2025

    10 settembre 2025

    In tema di espropriazione di beni indivisi, nel giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), i creditori procedenti, quelli eventualmente intervenuti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione non sono tuttavia parti necessarie del giudizio, con la conseguenza che la loro mancata evocazione comporta l'unico effetto di rendere loro inopponibile l'avvenuta divisione degli immobili, come espressamente previsto dall'art. 1113, comma 3, c.c.; tuttavia se sono stati citati in primo grado e sono intervenuti nel processo, si configura un'ipotesi di litisconsorzio processuale, che ne impone la partecipazione al giudizio di appello a pena di nullità della sentenza.

    Art. 784 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 331 c.p.c. · Art. 601 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15237/2025

    7 giugno 2025

    Nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.è ammissibile la proposizione di una domanda di divisione da parte dell'opponente, il quale, rivestendo la veste processuale e sostanziale di attore, così facendo non formula una domanda riconvenzionale, bensì una aggiuntiva e complanare rispetto a quella, tipica dell'opposizione, di accertamento negativo del diritto di procedere in executivis.

    Art. 784 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 713 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art784 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari