Art. 330 c.p.c. — Notificazione dell'impugnazione

[1]((Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo o all'indirizzo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

[2]L'impugnazione puo' essere notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto nell'atto di notificazione della sentenza ai sensi del primo comma o, in mancanza della suddetta dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, l'impugnazione puo' essere notificata, ai sensi dell'articolo 170, agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto per il giudizio.

[3]Quando mancano la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e le indicazioni di cui al primo comma e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se e' ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.)) 178

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

ImpugnazioniVersione 0.1

Ricorso per cassazione

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

Corte di cassazione

11 pronunce che riguardano l’art. 330 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15850/2026

    23 maggio 2026

    La notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore poi revocato, anziché di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, con la conseguenza che la stessa è sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c., ovvero a seguito di costituzione spontanea del destinatario della notificazione, anche se compiuta al solo scopo di eccepire la nullità.

    Art. 330 c.p.c. · Art. 85 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 160 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 262 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13701/2026

    11 maggio 2026

    Ai fini del rispetto del termine di impugnazione, in caso di notifica al domicilio eletto, nel giudizio "a quo", presso il difensore, che abbia avuto esito negativo per essersi il procuratore trasferito, e di successiva notifica nel nuovo studio andata a buon fine, non si determina la conservazione degli effetti di quella precedente, neppure nell'ipotesi in cui non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, non sussistendo alcun onere del procuratore di provvedere a tale adempimento, ed essendo il domicilio reale del difensore agevolmente verificabile dal notificante con un minimo onere di diligenza anche mediante la consultazione dell'albo professionale.

    Art. 330 c.p.c. · Art. 325 c.p.c. · Art. 137 c.p.c. · Art. 153 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 78 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 13313/2026

    8 maggio 2026

    In tema di notificazione del ricorso per cassazione, qualora l'impugnazione sia proposta nei confronti dell'INPS rimasta contumace nel giudizio di merito, la notificazione deve essere eseguita alla parte personalmente, presso la sede legale dell'Istituto in Roma, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., nella persona del presidente ovvero mediante consegna ad una delle persone indicate dalla norma, non essendo idonea la notificazione eseguita presso una sede periferica dell'ente.

    Art. 330 c.p.c. · Art. 145 c.p.c. · Art. 292 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 190 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7759/2026

    31 marzo 2026

    Ai fini della distinzione tra ricorso principale e incidentale, l'ordine cronologico di proposizione di più ricorsi per cassazione si determina in base alla rispettiva data di notifica, mentre, in caso di notificazioni avvenute nella stessa data, rileva quella del deposito di ciascun ricorso.

    Art. 330 c.p.c. · Art. 333 c.p.c. · Art. 369 c.p.c. · Art. 371 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 234 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 5/2007

    Questione infondata
    19 gennaio 2007

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1993, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore) e dell'art. 330 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della C…

    Art. 330 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 13/2006

    Questione inammissibile
    20 gennaio 2006

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» degli articoli 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), e 330 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3,…

    Art. 330 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 418/1997

    Questione inammissibile
    17 dicembre 1997

    È manifestamente inammissibile, per intrinseca incertezza della prospettazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 300 e 330 cod. proc. civ., sollevata con riferimento all'art. 24 Cost. - O. n. 222/1995. red.: S. Di Palma

    Art. 300 c.p.c. · Art. 330 c.p.c. · Art. 285 c.p.c. · Art. 286 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2009 al 26 novembre 2024. 5 parole tolte, 113 parole aggiunte in 3 capoversi.

Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata aggiunto: o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo aggiunto: o all'indirizzo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o aggiunto: all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

L'impugnazione puo' essere notificata tolto: nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenzaaggiunto: , nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto nell'atto di notificazione della sentenza ai sensi del primo comma o, in mancanza della suddetta dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, l'impugnazione puo' essere notificata, ai sensi dell'articolo 170, agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto per il giudizio.

Quando tolto: manca aggiunto: mancano la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio aggiunto: e le indicazioni di cui al primo comma e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se e' ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art330 · fonte del testo

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