Art. 293 c.p.c. — Costituzione del contumace

[1]La parte che e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi in ogni momento del procedimento ((fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione)). 116 178

[2]La costituzione ((avviene)) mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti ((...)). 178

[3]In ogni caso il contumace che si costituisce puo' disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

116

La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore".

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 293 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33864/2025

    23 dicembre 2025

    Nel giudizio di rinvio, nonostante la sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale fra i soggetti che furono parti del processo di legittimità, la legittimazione a far valere la nullità della notifica dell'atto di riassunzione non compete ai litisconsorti ma al solo interessato il quale, nella qualità di contumace inconsapevole, è tenuto ad impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., non potendosi, pertanto, individuare nella fattispecie un'ipotesi di difetto di integrità del contraddittorio.

    Art. 293 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 327 c.p.c. · Art. 100 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 124 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 54/1968

    Questione infondata
    29 maggio 1968

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 293 e 294 del cod. proc. civ. che consentono al contumace di costituirsi dopo la rimessione della causa al collegio, in riferimento agli artt. 24, comma secondo e 3 della Costituzione. Non è rilevante la circostanza che la contumacia, anche fuori dai casi della nullità della citazione e della notificazione, possa essere involontaria, determinata da un fatto non imputabile al soggetto. Il contumace, che non si sia potuto costituire in primo grado, può difendersi in appello opponendo eccezioni, producendo documenti e chiedendo l'ammissione di altri mezzi probatori; anzi può farlo, secondo una recente giurisprudenza, senza eccezioni avanzate dalla controparte: compenso, questo, alla perdita d'un grado del giudizio, in un sistema costituzionale che non garantisce i due gradi. Dopo ciò neanche in vista della contumacia involontaria si può negare l'aderenza delle norme alle caratteristiche strutturali del giudizio o scorgervi la violazione del diritto di difesa o ingiustificate disparità di trattamento.

    Art. 293 c.p.c. · Art. 294 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2006 al 26 novembre 2024. 13 parole tolte, 15 parole aggiunte in 2 capoversi.

La parte che e' stata dichiarata contumace puo' costituirsi in ogni momento del procedimento fino tolto: all'udienza di precisazione delle conclusioni aggiunto: al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.

La costituzione tolto: puo' avvenire aggiunto: avviene mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti tolto: in cancelleria o mediante comparizione all'udienzaaggiunto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art293 · fonte del testo

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