Codice civile

Art. 952 c.c. — Costituzione del diritto di superficie

[1]Il proprietario puo' costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprieta'.

[2]Del pari puo' alienare la proprieta' della costruzione gia' esistente, separatamente dalla proprieta' del suolo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 952 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13322/2026

    8 maggio 2026
    • Superficie

    L'ipoteca gravante sul diritto di superficie si estingue solo nell'ipotesi di estinzione di tale diritto per decorso del termine.

    Art. 952 c.c. · Art. 72 fallimento · Art. 81 fallimento · Art. 934 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4367/2026

    26 febbraio 2026

    Nel giudizio in cui venga esercitata azione di regolamento di confini nei confronti del proprietario, o di uno dei comproprietari, di un fondo sono litisconsorti necessari tutti coloro che vantino diritti reali sul fondo stesso o sulle opere su di esso insistenti, stante l'inscindibilità delle relative posizioni, e la necessità di evitare giudicati contrastati, con la conseguenza che, in caso di fallimento di uno dei convenuti (proprietario o titolare del diritto reale parziario), l'azione subisce la vis attractiva fallimentare, ripercuotendosi i suoi effetti eventualmente sfavorevoli sul patrimonio dominicale del fallito e dunque sul valore dell'attivo, anche ove la domanda venga limitata al solo accertamento del confine. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, in ipotesi di titolarità del bene in capo ad una società fallita e del diritto di superficie in titolarità di una società in bonis, aveva dichiarato improponibile la domanda di regolamento di confini proposta in un ordinario giudizio di cognizione, sebbene, in secondo grado, non fosse stata reiterata la domanda di condanna alla restituzione e alla rimessione in pristino, nei confronti del fallimento).

    Art. 952 c.c. · Art. 950 c.c. · Art. 102 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31906/2025

    7 dicembre 2025

    Il principio per cui la compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta il trasferimento anche dei fabbricati, ancorché non menzionati espressamente nell'atto e salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, riservi a sé o ad altri la proprietà di essi, va esteso anche all'aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, cosicché è irrilevante il mero richiamo agli originari identificativi catastali del bene pignorato, occorrendo invece tenere conto della modificazione avvenuta per effetto dell'attività edificatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui l'aggiudicazione aveva inglobato anche tutto quanto edificato sulla particella pignorata, attesa la già intervenuta edificazione al momento del pignoramento).

    Art. 952 c.c. · Art. 934 c.c. · Art. 1470 c.c. · Art. 2919 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 26263/2025

    26 settembre 2025

    Il negozio di cessione di cubatura tra privati, con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto o in parte, la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta ad substantiam e trascrivibile ex art. 2643, n. 2-bis, c.c., con la conseguenza che, ai fini del registro, è assoggettabile ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 nonché, in caso di trascrizione e voltura, ad imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa propria degli atti diversi da quelli traslativi o costitutivi di un diritto reale immobiliare ex artt. 4 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990 e 10, comma 2, del d.lgs. cit..

    Art. 952 c.c. · Art. 810 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1350 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 952 delinea il diritto di superficie nel suo duplice profilo, distinguendo il caso in cui il dominus soli conceda ad altri il diritto di fare e mantenere sul suolo una nuova costruzione (concessione ad aedificandum) dal caso in cui la costruzione già esista sul fondo e il proprietario ne alieni la proprietà separatamente dalla proprietà del suolo. Limitandomi a dettare la disciplina meglio corrispondente alle ipotesi di maggior rilievo, ho lasciato alla dottrina il problema della configurazione giuridica della concessione ad aedificandum e del rapporto d'inerenza della costruzione al suolo. Per la risoluzione di tale problema può costituire un utile criterio direttivo la norma dell'ultimo comma dell'art. 954, secondo la quale il diritto di fare la costruzione si estingue per prescrizione per effetto del non uso ventennale. Questa disposizione, che non si applica evidentemente alla proprietà sulla superficie, dimostra che in sè la concessione ad aedificandum è un autonomo diritto reale su cosa altrui, che diventa un vero diritto di proprietà quando la costruzione è eseguita. L'art. 953 prevede l'ipotesi che la costituzione del diritto di superficie sia stata fatta per un tempo determinato; in questo caso è ovvio che, estinto il diritto di superficie, la costruzione, per la naturale espansione del diritto di proprietà, venga nuovamente a formare oggetto del diritto del proprietario del suolo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 445

  • come i codici dei preesistenti Stati italiani - non regolava il diritto di superficie; ma il riconoscimento era insito nella disposizione dell'art. 448, che, temperando l'assolutezza del principio «superfices solo cedit» stabiliva una presunzione iuris tantum che le piantagioni, le costruzioni e le opere al di sopra o al di sotto del suolo appartenessero al proprietario di questo. In base a tale norma non si dubitava dalla generalità degli scrittori e dalla giurisprudenza dell'ammissibilità di una proprietà divisa per piani orizzontali. Data l'importanza dell'istituto, che ha avuto tanta accresciuta applicazione nell'edilizia moderna, ho ritenuto che il nuovo codice non potesse prescindere dal dettarne la disciplina. Ho concentrato questa in pochi articoli, che costituiscono il terzo titolo del libro.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1865

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art952 · fonte del testo

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