Codice civile

Art. 950 c.c. — Azione di regolamento di confini

[1]Quando il confine tra due fondi e' incerto, ciascuno dei proprietari puo' chiedere che sia stabilito giudizialmente.

[2]Ogni mezzo di prova e' ammesso.

[3]In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 950 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4367/2026

    26 febbraio 2026

    Nel giudizio in cui venga esercitata azione di regolamento di confini nei confronti del proprietario, o di uno dei comproprietari, di un fondo sono litisconsorti necessari tutti coloro che vantino diritti reali sul fondo stesso o sulle opere su di esso insistenti, stante l'inscindibilità delle relative posizioni, e la necessità di evitare giudicati contrastati, con la conseguenza che, in caso di fallimento di uno dei convenuti (proprietario o titolare del diritto reale parziario), l'azione subisce la vis attractiva fallimentare, ripercuotendosi i suoi effetti eventualmente sfavorevoli sul patrimonio dominicale del fallito e dunque sul valore dell'attivo, anche ove la domanda venga limitata al solo accertamento del confine. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, in ipotesi di titolarità del bene in capo ad una società fallita e del diritto di superficie in titolarità di una società in bonis, aveva dichiarato improponibile la domanda di regolamento di confini proposta in un ordinario giudizio di cognizione, sebbene, in secondo grado, non fosse stata reiterata la domanda di condanna alla restituzione e alla rimessione in pristino, nei confronti del fallimento).

    Art. 950 c.c. · Art. 952 c.c. · Art. 102 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • come i codici dei preesistenti Stati italiani - non regolava il diritto di superficie; ma il riconoscimento era insito nella disposizione dell'art. 448, che, temperando l'assolutezza del principio «superfices solo cedit» stabiliva una presunzione iuris tantum che le piantagioni, le costruzioni e le opere al di sopra o al di sotto del suolo appartenessero al proprietario di questo. In base a tale norma non si dubitava dalla generalità degli scrittori e dalla giurisprudenza dell'ammissibilità di una proprietà divisa per piani orizzontali. Data l'importanza dell'istituto, che ha avuto tanta accresciuta applicazione nell'edilizia moderna, ho ritenuto che il nuovo codice non potesse prescindere dal dettarne la disciplina. Ho concentrato questa in pochi articoli, che costituiscono il terzo titolo del libro.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1865

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art950 · fonte del testo

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