Codice civile

Art. 533 c.c. — Nozione

[1]L'erede puo' chiedere il riconoscimento della sua qualita' ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

[2]L'azione e' imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione rispetto ai singoli beni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 533 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 6313/2026

    17 marzo 2026

    Sebbene l'azione di petizione ereditaria non richieda il litisconsorzio necessario di tutti gli eredi, qualora essa sia proposta sul presupposto della falsità, nullità o annullabilità del testamento, ricorre il litisconsorzio necessario di tutti gli eventuali eredi legittimi e, ove venga in rilievo anche l'accertamento della validità di altro testamento, di tutti gli eredi testamentari ivi indicati, in quanto la pronuncia incide sul rapporto unitario dedotto in giudizio relativo allo status di erede.

    Art. 533 c.c. · Art. 102 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1206/2026

    20 gennaio 2026

    L'atto con cui l'Agenzia delle Entrate ridetermina l'imposta di registro su una sentenza del giudice civile in materia di petizione ereditaria (art. 533 c.c.), dopo la rettifica del valore dell'asse ereditario da parte di un'ordinanza di correzione della medesima sentenza ex art. 287 c.p.c., non costituisce una manifestazione del potere di autotutela ma di reiterazione della pretesa fiscale per il sopravvenuto mutamento del presupposto imponibile rispetto all'originario avviso di liquidazione, con la conseguenza che il nuovo avviso di liquidazione dell'imposta, emesso in sostituzione del precedente per sopravvenuta variazione della base imponibile, è autonomamente impugnabile da parte del contribuente dinanzi al giudice tributario.

    Art. 533 c.c. · Art. 287 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 9153/2025

    7 aprile 2025

    Qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, la petitio hereditatis non si trasforma in azione di rivendicazione, giacché tale non contestazione non fa venir meno le finalità recuperatorie della domanda, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità di erede, fermo restando l'onere di provare - nei limiti della difesa di controparte - l'appartenenza del bene all'asse ereditario all'apertura della successione.

    Art. 533 c.c. · Art. 948 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 533 ho modificato la definizione della petizione di eredità, allo scopo di mettere in rilievo che il carattere universale della petitio non consiste nel fatto che il convenuto possiede l'eredità o parte di essa, come appariva dalla vecchia formula che impropriamente parlava di un possesso dell'eredità (si possiedono in realtà beni singoli e non l'eredità come universitas), ma è riposto invece nel riconoscimento della qualità di erede, presupposto essenziale per la condanna del possessore alla restituzione. L'art. 532 configura la petitio come un'azione di condanna, perchè questo e l'atteggiamento tipico di tale azione, ma è chiaro che ciò non può menomamente pregiudicare l'ammissibilità di una pura azione di accertamento della qualità di erede, la quale discende dai principi generali del nostro diritto processuale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 258

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art533 · fonte del testo

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