Codice di procedura civile

Art. 419 c.p.c. — Intervento volontario

Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non puo' aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalita' previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili. 37 89

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

37

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 29 giugno 1983, n. 193 (in G.U. 1a s.s. 6/7/1983, n. 184), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 419 (sub art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533) c.p.c. nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere dovere di fissare - con il rispetto del termine di cui all'art. 415 comma quinto (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcuna delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all'estero) - una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memoria, e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell'interveniente, e che sia notificato a quest'ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza".

D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80

89

Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ha disposto (con l'art. 68-bis, comma 5) che "L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento, alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria".

Testo vigente dal 23 aprile 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 193/1983

    Illegittimità dichiarata
    29 giugno 1983

    La diversita` di disciplina nel rito del lavoro dell'intervento volontario ex art. 419 c.p.c. e dell'intervento ex artt. 102, 106 e 107 c.p.c. richiamato dall'art. 420 c.p.c. non appare giustificata sussistendo identica esigenza di garantire il diritto di difesa delle parti originarie sia nei confronti dell'interveniente volontario che di quello coatto, che del litisconsorte necessario pretermesso. È pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 419 c.p.c. nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare, con il rispetto del termine di cui all'art. 415 comma 5 (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcuna delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all'estero), una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memoria; e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell'interveniente, e che sia notificato a quest'ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.

    Art. 419 c.p.c. · Art. 1 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 23 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1983 al 23 aprile 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80

    Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ha disposto (con l'art. 68-bis, comma 5) che "L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento, alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art419 · fonte del testo

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